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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257

Disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 24-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visti  l'art.  7  della  legge  13 marzo 1958, n. 296, e l'articolo
unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  per  la sanita' e con il Ministro per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il Consiglio superiore di sanita':
    1)  prende  in  esame  i  fatti riguardanti la salute pubblica su
richiesta del Ministro per la sanita';
    2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanita';
    3)  propone  indagini  scientifiche,  inchieste su avvenimenti di
rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
    4)  propone  all'Amministrazione  sanitaria  la  formulazione  di
schemi  di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della
salute pubblica;
    5)  delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori
nocivi;
    6)  delibera  sulle  altre materie sottoposte alla sua competenza
per disposizioni di legge.(3)((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi
1  e  2)  che  l'abrogazione  del  D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha
efficacia   dall'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  previsti  dal
presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza,
e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  266, come modificato dal D.L. 23
ottobre  1996,  n.  542,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 23
dicembre  1996,  n.  649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che
l'abrogazione  del  D.P.R.  11  febbraio  1961,  n.  257 ha efficacia
dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto,
in relazione alle materie di rispettiva competenza.