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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 75

Termini per l'espletamento della procedura esecutiva
1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto:
a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero diciotto mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosità del contribuente si è manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due:
b) con l'espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.
Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.
2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è stato eseguito entro quattro mesi.
3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.
4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui al comma 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.
5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi.
6. Nei casi di sospensione della riscossione e degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1, per esperire le procedure esecutive ivi prestate sono prorogati di quattro mesi, se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure.
7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi, al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata e la delega è stata inviata entro due mesi, dalla data di chiusura dell'ultimo provvedimento di sospensione.
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure già sospese nei confronti del conessionario delegato. (4) (5) (8) (9) (13)
((19))



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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli [...] 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1' ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo".

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli [.] 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992".

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel modificare l'art. 12, comma 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, ha disposto (con l'art. 62, comma 18, lettera c)) che "Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli [...] 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1 luglio 1993".

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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui [...] agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996".
- (con l'art. 2, comma 2) che "I termini di cui [...] agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti".
- (con l'art. 2, comma 6) che "I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo".

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".