DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 75 
        Termini per l'espletamento della procedura esecutiva 
 
  1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di  cui  all'articolo
90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto: 
a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della
   seconda rata consecutiva del ruolo  non  pagata,  ovvero  diciotto
   mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita'
   del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della  seconda
   rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero  di  rate  non
   superiore a due: 
b) con  l'espropriazione  immobiliare  entro  ventidue   mesi   dalla
   scadenza dell'ultima rata del ruolo. 
  Quando si tratta di residui della precedente  gestione  il  termine
decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi. 
  2. Il concessionario deve inoltre provare che  l'esecuzione  presso
terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui
e'  venuto  a  conoscenza  delle  occorrenti   notizie   e   che   il
provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito
entro quattro mesi. 
  3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo  60  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   il
concessionario deve dimostrare  di  avere  inviato  la  delega  entro
quattro  mesi  dal  giorno  in  cui  e'  venuto  a  conoscenza  delle
occorrenti notizie. 
  4. Al concessionario delegato si applicano  i  termini  di  cui  al
comma 1 e 2, che decorrono, tranne il  secondo  termine  indicato  al
comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega. 
  5. Nei termini di cui ai precedenti commi non  vanno  computate  le
sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi. 
  6.  Nei  casi  di  sospensione  della  riscossione  e  degli   atti
esecutivi, i termini stabiliti al comma 1, per esperire le  procedure
esecutive ivi prestate sono prorogati di quattro mesi, se  alla  data
di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due
mesi per esaurire le predette procedure. 
  7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno  di  due
mesi, al compimento  dei  termini  previsti  nei  commi  2  e  3,  il
concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi e' stata
iniziata e la delega e' stata inviata entro due mesi, dalla  data  di
chiusura dell'ultimo provvedimento di sospensione. 
  8. Le disposizioni  dei  commi  6  e  7  si  applicano  anche  alle
procedure gia' sospese nei confronti del conessionario delegato.  (4)
(5) (8) (9) (13) ((19)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261,  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con  l'art.  3,  comma
3-bis) che "Per le rate  di  riscossione  in  scadenza  nei  mesi  di
febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli  [...]
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.
43, decorrono dal 1' ottobre 1990, ferma restando la validita'  degli
atti gia' compiuti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che "Se i soggetti iscritti a  ruolo  solidalmente  responsabili  del
pagamento sono in numero superiore a  tre,  i  termini  di  cui  agli
articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati  di
due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo". 
    
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, ha disposto (con l'art. 12,  comma  3)
che "Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio  di
riscossione scadute nei mesi di settembre e  novembre  1991,  nonche'
nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando
la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli
[.] 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992". 
    
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel modificare l'art. 12,  comma  3
del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75,  ha  disposto  (con  l'art.  62,  comma  18,
lettera c)) che "Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari  del
servizio di riscossione scadute nei  mesi  di  settembre  e  novembre
1991, nonche' nei mesi di nell'anno 1992  e  nei  mesi  di  febbraio,
aprile e giugno 1993, ferma restando la  validita'  degli  atti  gia'
compiuti, i termini di cui agli articoli [...]  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono  dal  1
luglio 1993". 
    
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto: 
  - (con l'art. 2,  comma  1)  che  "I  termini,  anche  processuali,
relativi alle procedure esecutive di cui [...] agli articoli 75 e  77
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,
relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995  fino
al 29 febbraio 1996". 
  - (con l'art. 2, comma 2) che "I termini di cui [...] agli articoli
75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,
n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995,  iniziano  a  decorrere
dal 1 luglio 1995,  ferma  restando  la  validita'  degli  atti  gia'
compiuti". 
  - (con l'art. 2, comma 6) che "I termini di cui agli articoli 75  e
77 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.
43, sono sospesi durante  il  periodo  di  gestione  del  commissario
governativo". 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".