DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare 
 
  1 All'articolo 1 della tariffa, parte  prima,  allegata  al  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    

«  ------------------------------------------------------------
1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della    |
proprieta'  di  beni  immobili  in  genere  e     |
atti traslativi o costitutivi  di diritti reali   |
immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia   |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di   |
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi-|
menti coattivi                                    | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case           |
di abitazione, ad eccezione di quelle di          |
categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove          |
ricorrano le condizioni di cui alla nota          |
II-bis)                                           | 2 per cento
--------------------------------------------------------------- »
    
    b) sono abrogate le note del predetto articolo  1,  ad  eccezione
della nota II-bis); 
    c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole:  «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota  del
2 per cento». 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro. 
  3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e  tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare  gli  adempimenti  presso  il  catasto   ed   i   registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai  tributi  speciali
catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. 
  4. In relazione agli atti di cui ai commi  1  e  2  sono  soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e
20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  il  BIE  sulle  misure
necessarie   per   facilitare   la   partecipazione   all'Esposizione
universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio  2013,  n.
3, ad eccezione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  e   delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre  1981,  n.
692, e all'articolo 40 della  legge  16  giugno  1927,  n.  1766.  E'
altresi' esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni
tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto
immobili  pubblici  interessati  da  operazioni  di  permuta,   dalle
procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001,  n.  410,  e  successive  modificazioni,  all'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e  successive
modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  32  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ((,
e delle disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)). 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2014.