DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
 
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
costituita una societa' di gestione  del  risparmio  avente  capitale
sociale pari ad almeno un  milione  di  euro  per  l'anno  2012,  per
l'istituzione  di  uno  o  piu'  fondi  d'investimento  al  fine   di
partecipare in fondi d'investimento  immobiliari  chiusi  promossi  o
partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma  consorziata
o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
ed altri enti pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai
predetti enti,  al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita' di cui al
primo periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno
2013.  La  pubblicazione  del  suddetto  decreto  fa  luogo  ad  ogni
adempimento di legge. Il capitale  della  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  detenuto
interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze , fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi  istituiti  dalla
societa'  di  gestione  del   risparmio   costituita   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma  2
mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su  base
competitiva a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la
liquidita'  necessaria  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
valorizzazione. I fondi istituiti  dalla  societa'  di  gestione  del
risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  ai
sensi del presente comma investono  anche  direttamente  al  fine  di
acquisire   immobili   in   locazione    passiva    alle    pubbliche
amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze possono essere stabilite le modalita' di partecipazione
del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso
su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la  possibilita'  di
locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione. 
  2.  Ai  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare   promossi   o
partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma  consorziata
o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
ed da altri enti pubblici ovvero da societa' interamente  partecipate
dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono  essere  apportati  a
fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero trasferiti,
beni  immobili  e  diritti  reali  immobiliari,  con   le   procedure
dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono avvenire sulla  base
di progetti di utilizzo o di valorizzazione  approvati  con  delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite  procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione
anche soggetti  privati  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel  caso  dei  beni  individuati
sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal  comma  4,
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo'  essere  motivata
dal trasferimento dei predetti beni  ai  fondi  di  cui  al  presente
comma. E' abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo  28  maggio
2010, n.  85.  I  soggetti  indicati  all'articolo  4,  comma  1  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono
apportare beni ai suddetti fondi. 
  3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, e'
compatibile con le vigenti disposizioni in materia  di  attivita'  di
copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione  di
cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  e  successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36
del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed  alle  condizioni
ivi contenuti. Il venti per cento del  piano  di  impiego  dei  fondi
disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  n.
153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa  o  previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione delle
quote dei fondi di cui al comma 1. Il  20  per  cento  del  piano  di
impiego di cui al precedente periodo e' destinato, per gli anni 2012,
2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote  dei  fondi  di  cui  ai
successivi commi 8-ter e 8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis  del  decreto
legge 10 febbraio 2009  n.5,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui ai  commi
1, 8-ter e 8-quater. 
  4. La destinazione funzionale dei beni oggetto  di  conferimento  o
trasferimento ai fondi di cui ai  commi  2,  8-ter  e  8-quater  puo'
essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  delle  corrispondenti
disposizioni previste dalla legislazione regionale.  Il  procedimento
si conclude entro il termine perentorio  di  180  giorni  dalla  data
della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi.  Con
la medesima procedura si procede alla  regolarizzazione  edilizia  ed
urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto o il trasferimento ai
fondi di  cui  ai  commi  2,  8-ter  e  8-quater  e'  sospensivamente
condizionato  al  completamento  delle  procedure  amministrative  di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  secondo   le
valutazioni  effettuate  dalla  relativa  societa'  di  gestione  del
risparmio, i soggetti apportanti non possono alienare la  maggioranza
delle quote del fondo. A seguito dell'apporto  ai  fondi  di  cui  al
comma 8-ter da parte di regioni, provincie,  comuni  anche  in  forma
consorziata o associata ai sensi del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267,  ((e  di  altri  enti  pubblici  ovvero  di  societa'))
interamente partecipate dai  predetti  enti,  oggetto  di  preventiva
comunicazione da parte di ciascuno di detti soggetti alla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia
e delle finanze, e' riconosciuto in favore  dell'ente  conferente  un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei  beni
in  quote  del   fondo;   compatibilmente   con   la   pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, la  restante  parte  del  valore  e'
corrisposta in denaro. 
  5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del
citato decreto  legislativo,  nonche'  l'articolo  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di
conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti." 
  7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del
presente articolo si applicano le agevolazioni di cui ai commi  10  e
11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,  n.  86,  e  gli
articoli 1, 3 e 4 del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e'  sciolta  ed  e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile. 
  8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione  del  risparmio
costituita  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  possono
acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti
territoriali e altri immobili appartenenti al  demanio  dello  Stato,
utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni  nonche'
altri immobili di proprieta' dei medesimi enti di cui sia  completato
il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora  inseriti
in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo  del  territorio.
Gli immobili di tipo residenziale in uso al  Ministero  della  difesa
acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono
al raggiungimento della quota minima di alloggi da  alienare  fissata
dal comma 3 dell'articolo 306 del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  i  relativi
introiti sono destinati alla realizzazione del programma  pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice. Le azioni della societa'
di  gestione  del  risparmio  di  cui  al  comma  1  possono   essere
trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita
convenzione, a titolo  oneroso,  sono  regolati  i  rapporti  fra  la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del  demanio.  Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'Agenzia  del
demanio, quest'ultima utilizza  parte  delle  risorse  appostate  sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  all'ultimo  periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
sono utilizzate  dall'Agenzia  del  demanio  per  l'individuazione  o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del  risparmio  o
delle societa', per il collocamento delle quote  del  fondo  o  delle
azioni  della  societa',  nonche'  per  tutte  le  attivita',   anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo. 
  8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il
Ministro dell'economia e delle finanze,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le  modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
la  costituzione  di  uno  o   piu'   fondi   comuni   d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione  delle
quote del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento  dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione  dei  residui  perenti
delle spese correnti e al Fondo  speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono  essere  utilizzati
per incrementare  l'importo  stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione  delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente  comma.
Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili di proprieta'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N.
69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO  2013,  N.  98.  I
decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
disciplinano,  altresi',  le  modalita'  di  concertazione   con   le
competenti  strutture  tecniche  dei  diversi  livelli   di   governo
territoriale interessati. Ai fondi di cui al presente  comma  possono
conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2  con  le  modalita'
ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata  secondo  le
procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  anche  in  deroga  all'obbligo  di  allegare  il  piano   delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.  Tale  delibera
deve  indicare  espressamente  le   destinazioni   urbanistiche   non
compatibili con le strategie di trasformazione urbana.  La  totalita'
delle risorse rivenienti dalla  valorizzazione  e  alienazione  degli
immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e degli  enti
pubblici,  anche  economici,   strumentali   di   ciascuna   regione,
trasferiti ai fondi di cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alla
riduzione del debito dell'ente e,  solo  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di
investimento. 
  8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  8-ter,  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con  le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4,  gli  immobili  di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da  emanarsi  il  primo  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,
sono individuati tutti i beni  di  proprieta'  statale  assegnati  al
medesimo Dicastero  e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti  decreti  ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei
citati  decreti,  l'Agenzia  del  demanio  avvia  le   procedure   di
regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente  articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai  beni  suscettibili  di
valorizzazione. Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su
indicazione del conferente, e' riconosciuto direttamente in quote del
costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni,  da
impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e  alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese
di natura ricorrente. Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione
delle quote sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere  riassegnate  alle  spese  di  investimento  dello  stato   di
previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  in  aggiunta
rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel  medesimo  stato  di
previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione
di cui al comma 4 non sia stata completata,  secondo  le  valutazioni
effettuate dalla relativa societa'  di  gestione  del  risparmio,  il
Ministero  della  difesa  non  puo'  alienare  la  maggioranza  delle
predette quote. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate  una
parte delle restanti  quote  dello  stesso  Ministero,  nella  misura
massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli
Enti territoriali interessati dalle  procedure  di  cui  al  presente
comma;  le  risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle  stesse  sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a  spese  di
investimento. Le risorse derivanti dalla  cessione  delle  quote  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato,  e  destinate  al  pagamento  dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione  dei  residui  perenti
delle spese correnti e al Fondo  speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono  essere  utilizzati
per incrementare  l'importo  stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione  delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente  comma.
Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di
cui al secondo  periodo  del  presente  comma,  non  suscettibili  di
conferimento ai fondi di cui  al  presente  comma  o  agli  strumenti
previsti  dall'articolo  33-bis,   rientrano   nella   disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per le attivita' di alienazione, di gestione
e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi,
a tali fini, del supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo  gratuito
sottoscritta con la citata societa', alla quale si applicano comunque
le disposizioni di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai  commi  4,
5, 9, 10, 11, 12 e  14.  Spettano  all'Amministrazione  della  difesa
tutti gli obblighi di  custodia  degli  immobili  individuati  con  i
predetti decreti, fino  al  conferimento  o  al  trasferimento  degli
stessi ai fondi di cui al presente comma  ovvero  fino  alla  formale
riconsegna  dei  medesimi  all'Agenzia  del  demanio.   La   predetta
riconsegna e' da effettuarsi gradualmente e  d'intesa  con  l'Agenzia
del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi. 
  8-quinquies. In deroga alla normativa  vigente,  con  provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio,  laddove  necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento  o
la regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'  dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei  predetti  provvedimenti,  la  competente
Agenzia fiscale procede  alle  conseguenti  attivita'  di  iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta'  dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere  eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di  trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le  attivita'  rese  in  favore  delle
Amministrazioni  dall'Agenzia  del  demanio  ai  sensi  del  presente
articolo  e  del  successivo  articolo   33-bis,   sono   svolte   da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base  di  specifiche  convenzioni
con le parti interessate. 
  8-sexies. I decreti di cui al presente articolo  sono  soggetti  al
controllo preventivo della Corte dei conti.