DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 11-quinquies 
                      (Dismissione di immobili) 
 
  1. ((Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa  relativa
agli immobili condotti in locazione dallo Stato  e  di  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni
immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali  immobili  sono
considerate urgenti con  prioritario  riferimento  a  quelli  il  cui
prezzo sia determinato secondo criteri e  valori  di  mercato,  anche
riferite  a  immobili  utili   alla   realizzazione   di   iniziative
immobiliari  strategiche  connesse  ai  traguardi  e  agli  obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  valutati  al
valore di  mercato)).  L'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata,  con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con le amministrazioni che li hanno in  uso,  ((a  permutare
e))  a  vendere  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   7   del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i  beni  immobili
ad uso  non  prevalentemente  abitativo  appartenenti  al  patrimonio
pubblico, ivi compresi quelli individuati  ai  sensi  dei  commi  13,
13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive modificazioni. ((Le operazioni di permuta di cui
al presente articolo sono realizzate  senza  conguagli  in  denaro  a
carico dello Stato e non comportano nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza    pubblica)).    L'autorizzazione    all'operazione     puo'
ricomprendere anche immobili degli enti territoriali  e  delle  altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,;  in
questo caso,  ferme  restando  le  previsioni  dettate  dal  presente
articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
delibera  ai  sensi  e  per  gli   effetti   dell'articolo   58   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  gli  immobili  che  intendono
dismettere e le altre pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  provvedono
secondo i rispettivi  ordinamenti,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  La
delibera  conferisce  mandato  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al  secondo
periodo del presente comma. ((Sono in ogni caso vietate l'alienazione
e la permuta)) di immobili di cui al presente comma a societa' la cui
struttura non consente  l'identificazione  delle  persone  fisiche  o
delle societa'  che  ne  detengono  la  proprieta'  o  il  controllo.
L'utilizzo  di  societa'  anonime,  aventi  sede  all'estero,   nelle
operazioni  immobiliari  di  cui  al  presente  comma  e'  vietato  e
costituisce causa  di  nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi
restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata  i  soggetti  che  siano  stati
condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari. 
  2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  per  la  dismissione  dei  beni   gia'
individuati ai sensi dei commi  13,  13-bis  e  13-ter  del  medesimo
articolo 27, ((la vendita e  la  permuta  fanno))  venir  meno  l'uso
governativo, le  concessioni  in  essere  e  l'eventuale  diritto  di
prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono
applicabili, anche quanto  alle  dichiarazioni  urbanistiche  nonche'
agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti
dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del  comma  17
dell'articolo  3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e successive modificazioni, nonche' al primo ed  al  secondo  periodo
del comma 18 e al comma 19  del  medesimo  articolo  3.  Resta  ferma
l'applicazione degli articoli  12,  54,  55,  56  e  57  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure  di  dismissione
successive a quelle di cui al primo periodo. 
  3. Agli atti di alienazione ((e di permuta)) di cui al comma 1  del
presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio
immobiliare di proprieta' dello Stato si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi  sostenuti  per
le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, a  valere
sulle conseguenti maggiori entrate. 
  5. All'articolo 27, comma 13-ter, del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli
enti pubblici nonche' le societa'  di  cui  al  comma  1  del  citato
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del  2001  sono  esonerati  anche
dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla
legge per la validita' degli atti nonche' dall'obbligo di allegazione
del   certificato   di   destinazione   urbanistica   contenente   le
prescrizioni  urbanistiche  riguardanti  le  aree   interessate   dal
trasferimento. 
  7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68  e  via  Monte
Oppio n. 12, gia' inseriti nelle  procedure  di  vendita  di  cui  al
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi  da
dette procedure di vendita. (10) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 267  (in
G.U.  1a  s.s.  18/7/2007,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 7 del presente articolo.