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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 32

Edilizia economica e popolare


Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprietà.
Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma.(44)
((51))
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AGGIORNAMENTO (44)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 58) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali".
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AGGIORNAMENTO (51)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 730) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali".