DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
Testo in vigore dal: 28-8-1993
                               Art. 7. 
  1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990,  n.  223,
e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ai concessionari per la radiodiffusione  televisiva  in  ambito
locale,  ovvero  ai  soggetti  autorizzati  per  la   radiodiffusione
televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano  registrato  la
testata televisiva presso il competente tribunale e  che  trasmettano
quotidianamente, nelle ore comprese tra  le  07,00  e  le  23,00  per
almeno un'ora,  programmi  informativi  autoprodotti  su  avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali  o  culturali,  si
applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11  della  legge
25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli  28,
29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni
ed integrazioni.". 
  2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,
come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole:  "tribunale,  che  effettuino  da  almeno  tre  anni  servizi
informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e". 
  3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono
soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".