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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
Testo in vigore dal: 23-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   evitare
l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati; 
  Considerato, altresi', che per le emittenti  televisive  nazionali,
che intendano  trasmettere  in  codice,  e'  in  corso  il  complesso
procedimento per l'emanazione di un  apposito  regolamento,  previsto
dal  decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.   407,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  rilascia  ai
soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti  per  la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai  sensi  dell'articolo
32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,  le  relative  concessioni  con
durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del
sistema radiotelevisivo e  dell'editoria  prevista  dall'articolo  2,
comma 2, della legge 25 giugno  1993,  n.  206,  e  comunque  per  un
periodo non superiore a tre anni. 
  2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio  degli
impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti  ai
sensi dell'articolo  32  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  ed
eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del  medesimo  articolo
dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale  l'esercente  li
abbia  acquisiti,  nonche'  verificati  dai  competenti  organi   del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
  3. Fino alla scadenza del termine di durata  delle  concessioni  di
cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi  dell'articolo  16
della legge 6 agosto 1990, n.  223,  o  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 38 della legge  14  aprile  1975,  n.  103,  proseguono
l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  con
gli impianti e i connessi collegamenti di  telecomunicazione  censiti
ai sensi dell'articolo 32 della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  ed
eventualmente  modificati  ai  sensi  del  comma  2  della   medesima
disposizione. 
  4. Le concessioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data  del  28  febbraio
1993 fossero in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  16,
commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6  agosto  1990,  n.
223. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre  1992,  n.
407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,  n.
482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi  1  e
2". ((2)) 
  5. Sono, altresi',  requisiti  essenziali  per  il  rilascio  della
concessione di cui al presente articolo, da  possedere  entro  il  30
novembre 1993 e da  attestare  con  idonea  documentazione  entro  la
medesima data: 
    a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato,
in  regola  con  le  vigenti  disposizioni  di   legge   in   materia
previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori; 
    b) il capitale sociale interamente versato  nella  misura  minima
prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6  agosto
1990, n. 223, ovvero, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e  dall'articolo  2439,
primo comma, del codice civile, qualora non interamente  versato,  il
rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  1992,
n. 255, per l'importo  corrispondente  alla  parte  di  capitale  non
versata; 
    c) il versamento della cauzione, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo
16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223,; 
    d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1,  1-  bis  e  3
dell'articolo 5 del presente decreto. ((2)) 
  6. Le disposizioni di cui  al  comma  5,  nonche'  quelle  previste
dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non  si
applicano alle  emittenti  che  all'atto  della  presentazione  della
documentazione necessaria  al  rilascio  della  concessione  assumano
l'irrevocabile impegno, per tutta la  durata  della  concessione,  di
trasmettere  pubblicita'  in  qualunque  forma  non  oltre  i  limiti
previsti per le emittenti radiofoniche a  carattere  comunitario.  Le
stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone  di  concessione
nella misura indicata dal comma 2  dell'articolo  22  della  legge  6
agosto 1990, n. 223. 
  7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i
requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della
disposizione di cui al comma 6,  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  anche  su  segnalazione  del   Garante   per   la
radiodiffussione  e  l'editoria,  dispone  l'immediata  revoca  della
concessione. 
  7-bis.  In  attesa   dell'attuazione   del   piano   nazionale   di
assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il  periodo
di durata delle concessioni in ambito locale  previsto  dal  presente
articolo, la trasmissione in contemporanea dei  programmi  televisivi
di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva  tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del  23  ottobre
1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da  parte
dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino  e  secondo
le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990,  n.
223. 
  7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di  cui  al
comma 7- bis del presente articolo e' attivato  tenendo  conto  delle
esigenze derivanti dall'applicazione della normativa  italiana  sulle
radiodiffusioni.  Le  trasmissioni  devono   essere   conformi   alla
normativa europea, comunitaria ed italiana. 
  7-quater. La  concessione  per  la  radiodiffusione  televisiva  in
ambito locale di cui  al  comma  1  dell'articolo  1  viene  altresi'
rilasciata a  societa'  costituite  entro  il  31  dicembre  1993  in
possesso del requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1,
nelle quali vengano conferite entro  lo  stesso  termine  almeno  tre
emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle  quali  sia  in
possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma
3  dell'articolo  5  del  presente  decreto,  che  abbiano  fatturato
nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia'  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con  l'art.  1,  comma  46,
lettera f)) che sono abrogati i commi 4 e  5  del  presente  articolo
"nella parte in cui prescrivono, come  requisiti  essenziali  per  il
rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione,
la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al  Garante  per
la radiodiffusione e l'editoria".