DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
Testo in vigore dal: 16-4-1992
                              Art. 28.
                              Cauzione
  1. Ai fini  di  cui  all'articolo  16,  comma  8,  della  legge  il
richiedente   deve   prestare  reale  e  valida  cauzione,  ai  sensi
dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive modificazioni. La
predetta cauzione puo' altresi' essere costituita mediante:
    a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di  cui
all'articolo  5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;
    b) polizza assicurativa rilasciata da  impresa  di  assicurazioni
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del
testo  unico  delle  leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni.
  2.   La   domanda   di  concessione  deve  essere  corredata  dalla
documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione.  Ove
il  deposito  sia  stato  costituito in danaro o titoli dello Stato o
garantiti dallo Stato, deve essere  effettuato  presso  la  Tesoreria
centrale  o la Sezione di tesoreria provinciale indicata nel bando di
concorso.
  3. Agli aspiranti non  utilmente  collocati  nella  graduatoria  la
cauzione deve essere restituita entro trenta giorni dall'approvazione
della  graduatoria stessa. Il deposito effettuato dal concorrente cui
viene assentita la concessione deve intendersi convertito in cauzione
definitiva.
  Allo svincolo della stessa l'Amministrazione procede nel termine di
tre mesi dall'estinzione della concessione ove non siano  ravvisabili
posizioni debitorie dell'interessato.
  Entro  il  medesimo  termine  si  provvede  all'incameramento della
cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti liquidi  ed  esigibili
vantati dall'Amministrazione.
          Note all'art. 28:
             - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 223/1990 vedi
          in nota all'art. 2.
             -  Il  testo  dell'art. 54 del regolamento approvato con
          R.D. n.   827/1924, come sostituito dal  D.P.R.  28  luglio
          1948, n. 1309, poi modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n.
          635, e' il seguente:
             "Art.  54.  -  Secondo  la  qualita'  e l'importanza dei
          contratti coloro  che  contraggono  obbligazioni  verso  lo
          Stato   debbono   prestare   reale  e  valida  cauzione  in
          numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello  Stato,
          al valore di borsa.
             Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
            Sono  ammessi  a  prestare  fideiussione  gli Istituti di
          credito di  diritto  pubblico  e  le  Banche  di  interesse
          nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un
          patrimonio  (capitale  versato  e  riserve) non inferiore a
          lire  300.000.000  e  le  Casse  di  risparmio,  i Monti di
          credito su pegno di prima categoria e  le  Banche  popolari
          aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.
             Per   i  contratti  di  affitto  di  fondi  rustici,  la
          fideiussione puo' accettarsi quando  il  canone  annuo  non
          superi  le  lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei
          anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
             Per il taglio dei boschi  cedui,  la  fideiussione  puo'
          accettarsi  quando  venga pagato per intero anticipatamente
          il prezzo pattuito.
             Par l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
          senza  l'impiego  di  trazione  animale  o  meccanica   che
          importano  una somma non superiore alle lire 480.000 annue,
          l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona
          proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
             In casi speciali e per contratti a lunga  scadenza  puo'
          essere  acettata  una  cauzione  in beni stabiliti di prima
          ipoteca, sentito in precedenza il parere del  Consiglio  di
          Stato  sulla  convenienza  in  massima  del provvedimento e
          quello della Avvocatura  dello  Stato  sulla  proprieta'  e
          liberta' dei beni da accettare in cauzione.
             E'    pure   fatta   facolta'   all'amministrazione   di
          prescindere in casi speciali dal  richiedere  una  cauzione
          per  le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte,
          sia nazionali che estere, di notoria  solidita'  e  per  le
          provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
             L'esonero   dalla   cauzione   o   l'accettazione  della
          fideiussione, sono  subordinati  ad  un  miglioramento  del
          prezzo di aggiudicazione.
             Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
          o  provviste  riguardanti  un  medesimo servizio, quando lo
          stesso fornitore cessante assume  il  nuovo  contratto,  si
          puo'  dichiarare  e  tenere  per  valida la stessa cauzione
          vincolata  per  il  contratto  precedente,   salvo   quelle
          speciali    garanzie   che   l'amministrazione   contraente
          riconosce necessarie.
             Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai
          quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".
             - Il R.D.L.  n.  375/1936  reca:  "Disposizioni  per  la
          difesa  del  risparmio  e  per la disciplina della funzione
          creditizia".
             - Il D.P.R. n. 449/1959 approva  il  testo  unico  delle
          leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.