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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
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Testo in vigore dal:  28-8-1993 al: 27-10-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;
Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:
a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;
b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;
c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;
d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.