TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio». (25A06523)

nascondi

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1



Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di
((controlli sulla veridicità delle dichiarazioni))
fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((
a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
))
b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((
b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce»;
))
c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i
((controlli sulla veridicità delle dichiarazioni))
fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i
((controlli sulla veridicità delle dichiarazioni))
fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i
((controlli sulla veridicità delle dichiarazioni))
fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le amministrazioni effettuano i
((controlli sulla veridicità delle dichiarazioni))
fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni effettuano i
((controlli sulla veridicità delle dichiarazioni))
fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 22, commi da 1 a 6, 24, commi da 1 a 5-bis, 24-bis, 27, commi 1 e 1.1., 27-bis, 27-ter, commi da 1 a 4, 27-quater, commi da 1 a 4, 27-quinquies, commi da 1 a 7-bis e 27-sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). - 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.
2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.
6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Omissis.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo. Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al quarto periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
Omissis.
Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)). - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Omissis.
Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato).
- 1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;
d)assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno.
In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta.
4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.
5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.
6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.
Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
Omissis.
Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d);
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies;
g);
h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
Omissis.
Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari). - 1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:
a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;
d) svolgono attività di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.
5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:
a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:
1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.
7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Omissis.
Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro). - 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.
4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.
16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.».