DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 6-quater 
(Indice nazionale dei domicili digitali delle  persone  fisiche,  dei
professionisti e degli altri enti  di  diritto  privato,  non  tenuti
all'iscrizione in  albi,  elenchi  o  registri  professionali  o  nel
                      registro delle imprese). 
 
  1. E' istituito il pubblico  elenco  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto
privato non tenuti all'iscrizione  nell'indice  di  cui  all'articolo
6-bis,  nel  quale  sono  indicati  i  domicili   eletti   ai   sensi
dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione  del
presente Indice sono affidate all'AgID, che vi  provvede  avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'  deputate
alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. E'  fatta  salva
la facolta' del professionista, non  iscritto  in  albi,  registri  o
elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di  eleggere  presso
il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio
digitale personale diverso dal primo. 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed  elenchi  il  domicilio
digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco  di  cui  all'articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi
dell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell'inserimento  dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite   servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia'
contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 
  3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento
dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco  di
cui al  presente  articolo  nell'ANPR  e  il  Ministero  dell'interno
provvede  costantemente  all'aggiornamento  e  al  trasferimento  dei
domicili  digitali  delle  persone  fisiche  contenuti  ((nell'ANPR))
nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento
e trasferimento dei dati sono svolte con  le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
((finanza pubblica)).