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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 gennaio 2004, n. 88

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-4-2004 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visti l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sulla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici;
Visti il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare ed il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente, tra l'altro, disposizioni in materia di cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
Visto l'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che l'organo nazionale della rappresentanza militare ha espresso il richiesto parere nei termini previsti dall'articolo 38 dal regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (nota n. 8/53954/D.VIII.5 del 31 ottobre 2003);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione)
1. Il regolamento disciplina la concessione di alloggi di servizio al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa.
2. Per la concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri è fatta salva la speciale disciplina prevista dal decreto interministeriale, dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti in territorio nazionale, l'Amministrazione della difesa può assegnare, per la durata dell'esigenza e fatte salve le prioritarie necessità delle Forze armate italiane, alloggi di servizio al personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi. Le assegnazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in armonia con le disposizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497 e del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1978, n. 245, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni) è il seguente:
«20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza militare di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.».
- Il testo dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 203, recante interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:
«Art. 9 (Patrimonio pubblico). - 1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore al vecchio canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si appli-cano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.
Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.
Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a comin-ciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.».
- Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
«Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). - 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'art. 7, comma 3, legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzione; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre Amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.».
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
- Il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1997, n. 179.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico-operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale operative delle Forze armate e interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico-industriale.».
- La legge 14 novembre 2000, n. 231, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269;
- Il testo dell'art. 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è il seguente:
«16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla, riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994».
- La legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92.
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274.
- Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, concernente disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90, la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139.
- Il testo dell'art. 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, è il seguente:
«Art. 33 (Alloggi di servizio). - 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1980, n. 11, concernente regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare, è il seguente:
«Art. 38 (Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza). - Gli organi di rappresentanza richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), è il seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza».
- I testi dell'art. 33 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e della legge 18 agosto 1978, n. 497, sono citati nelle note alle premesse.