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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 387

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  9-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato
((...))
e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno
((...))
e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza
((...))
e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato
((...))
e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza
((...))
e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1994, n.724 , ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 9 del presente decreto e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi.