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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 219

Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. (24G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2024)
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Testo in vigore dal: 18-1-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la riforma fiscale; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4 e 17, comma  1,  lettera  b),
recanti, rispettivamente, i  principi  e  criteri  direttivi  per  la
revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione
in via generalizzata del principio del contraddittorio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 6 dicembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 
 
  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole: «degli articoli 3, 23, 53 e 97  della
Costituzione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  norme  della
Costituzione, dei principi  dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e
della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,»  e  le  parole
«tributario, e» sono sostituite dalle seguenti: «tributario,  criteri
di interpretazione della legislazione tributaria  e  si  applicano  a
tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le regioni e  gli
enti locali, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  regolano  le
materie disciplinate dalla presente legge nel  rispetto  del  sistema
costituzionale  e  delle  garanzie   del   cittadino   nei   riguardi
dell'azione  amministrativa,  cosi'  come   definite   dai   principi
stabiliti dalla presente legge.»; 
      3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni  della
presente  legge  concernenti  la  garanzia   del   contradditorio   e
dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela
dell'affidamento, il  divieto  del  bis  in  idem,  il  principio  di
proporzionalita' e l'autotutela.  Le  medesime  disposizioni  valgono
come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono  ad
adeguare  i  rispettivi  ordinamenti  nel  rispetto  delle   relative
autonomie. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  adeguano   la   propria   legislazione   alle
disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e  le
relative norme di attuazione. 
  3-ter.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nel   disciplinare   i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di  cui  al
comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: "4-bis.  Le  norme  tributarie  impositive  che  recano  la
disciplina del presupposto  tributario  e  dei  soggetti  passivi  si
applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, la parola: «periodici» e'  sostituita
dalle seguenti: «dovuti, determinati o liquidati  periodicamente»  e,
dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Le  presunzioni
legali non si applicano retroattivamente.»; 
    d) all'articolo 6, comma 5,  la  parola:  «nulli»  e'  sostituita
dalla seguente: «annullabili»; 
    e) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Principio del  contraddittorio).  -  1.  Salvo  quanto
previsto dal  comma  2,  tutti  gli  atti  autonomamente  impugnabili
dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti,  a
pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed  effettivo
ai sensi del presente articolo. 
  2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente
articolo per gli atti automatizzati,  sostanzialmente  automatizzati,
di pronta liquidazione e di  controllo  formale  delle  dichiarazioni
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 
  3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione  finanziaria
comunica al  contribuente,  con  modalita'  idonee  a  garantirne  la
conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma  1,  assegnando  un
termine non inferiore a sessanta giorni  per  consentirgli  eventuali
controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre  copia
degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza
del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di  tale  termine
e' successiva a  quella  del  termine  di  decadenza  per  l'adozione
dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine  assegnato
per  l'esercizio  del  contraddittorio  e  il  predetto  termine   di
decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e'
posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza
del termine di esercizio del contraddittorio. 
  4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto  delle
osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle
che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Gli  atti
dell'amministrazione  finanziaria»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
autonomamente impugnabili dinanzi  agli  organi  della  giurisdizione
tributaria,»; le parole: «secondo quanto prescritto  dall'articolo  3
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  concernente  la  motivazione  dei
provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di  fatto»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a  pena  di  annullabilita',  indicando
specificamente i presupposti, i mezzi di prova»; e  le  parole:  «che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «su cui si fonda la decisione»; 
      2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «ad  un  altro
atto,» sono inserite le seguenti: «che non e' gia'  stato  portato  a
conoscenza dell'interessato»; le parole: «questo  deve  essere»  sono
sostituite dalle seguenti: «lo stesso e'»; dopo le  parole:  «che  lo
richiama» sono inserite le seguenti: «, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca  il  contenuto   essenziale   e   la   motivazione   indica
espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti
nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati»; 
      3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I fatti e i mezzi  di  prova  a  fondamento  dell'atto  non
possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti  se
non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove  ne  ricorrano  i
presupposti e non siano maturate decadenze. 
  1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il  primo  atto
con il quale  e'  comunicata  una  pretesa  per  tributi,  interessi,
sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la  tipologia,  la
norma tributaria  di  riferimento,  il  criterio  di  determinazione,
l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati,  la  data  di
decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in
considerazione per la relativa quantificazione. 
  1-quater. Le disposizioni del comma  1-ter  si  applicano  altresi'
agli atti della riscossione  emessi  nei  confronti  dei  coobbligati
solidali,  paritetici  e  dipendenti,  fermo  l'obbligo  di  autonoma
notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
    g) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  7-bis  (Annullabilita'   degli   atti   dell'amministrazione
finanziaria).  -  1.  Gli   atti   dell'amministrazione   finanziaria
impugnabili dinanzi agli  organi  di  giurisdizione  tributaria  sono
annullabili per violazione di  legge,  ivi  incluse  le  norme  sulla
competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e
sulla validita' degli atti. 
  2. I motivi di annullabilita'  e  di  infondatezza  dell'atto  sono
dedotti, a  pena  di  decadenza,  con  il  ricorso  introduttivo  del
giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado  e
non sono rilevabili d'ufficio. 
  Art. 7-ter (Nullita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria).
- 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se  viziati
per difetto  assoluto  di  attribuzione,  adottati  in  violazione  o
elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri  vizi  di  nullita'
qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore
successivamente al presente decreto. 
  2. I vizi di nullita' di cui al presente  articolo  possono  essere
eccepiti  in  sede  amministrativa  o  giudiziaria,  sono  rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio  e  danno  diritto  alla
ripetizione di  quanto  versato,  fatta  salva  la  prescrizione  del
credito. 
  Art.  7-quater  (Irregolarita'  degli   atti   dell'amministrazione
finanziaria).  -  1.  La  mancata   o   erronea   indicazione   delle
informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di
annullabilita'. 
  Art. 7-quinquies (Vizi dell'attivita' istruttoria). - 1.  Non  sono
utilizzabili ai fini dell'accertamento  amministrativo  o  giudiziale
del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i  termini  di  cui
all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge. 
  Art. 7-sexies (Vizi delle notificazioni). - 1.  E'  inesistente  la
notificazione degli atti impositivi o  della  riscossione  priva  dei
suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di  soggetti
giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento  con  il
destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al  primo  periodo,  la
notificazione eseguita in violazione delle norme di legge  e'  nulla,
ma la nullita' puo' essere  sanata  dal  raggiungimento  dello  scopo
dell'atto, sempreche' l'impugnazione sia proposta entro il termine di
decadenza dell'accertamento. 
  2. L'inesistenza della  notificazione  di  un  atto  recettizio  ne
comporta l'inefficacia. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, gli effetti della notificazione,  ivi  compresi  quelli
interruttivi,  sospensivi  o  impeditivi,  si  producono   solo   nei
confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i
coobbligati.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) al comma 5, dopo le parole: «atti e documenti» sono inserite
le seguenti: «, incluse le scritture  contabili»  e  dopo  la  parola
«formazione» sono aggiunte le seguenti: «o  utilizzazione»;  inoltre,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  decorso  del  termine
preclude  definitivamente  la  possibilita'   per   l'amministrazione
finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.»; 
      2) al comma 6, dopo la  parola:  «Ministro»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'economia e»  e  le  parole:  «,  relativo  ai  poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di  loro  competenza,»  sono
soppresse; 
    i) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 9-bis (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario).  -
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente  e  ferma
l'emendabilita' di vizi formali e  procedurali,  il  contribuente  ha
diritto  a  che  l'amministrazione  finanziaria   eserciti   l'azione
accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta  per  ogni
periodo d'imposta. 
  Art. 9-ter (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti). -1.
Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare  la
corretta  attuazione  del  prelievo   tributario,   l'amministrazione
finanziaria   ha   il   potere   di   acquisire,   anche   attraverso
l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i  contribuenti,
contenuti in  banche  dati  di  altri  soggetti  pubblici,  fermo  il
rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. 
  2. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare  i
dati e le informazioni di cui al  comma  1,  salvi  gli  obblighi  di
trasparenza previsti  per  legge,  ove  da  essa  non  specificamente
derogati.»; 
    l) all'articolo 10, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresi' dovuti
i  tributi  nel  caso  in   cui   gli   orientamenti   interpretativi
dell'amministrazione  finanziaria,   conformi   alla   giurisprudenza
unionale ovvero ad  atti  delle  istituzioni  unionali  e  che  hanno
indotto  un   legittimo   affidamento   nel   contribuente,   vengono
successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta
giurisprudenza o dei predetti atti.»; 
    m) dopo l'articolo 10-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  10-ter  (Principio  di  proporzionalita'  nel   procedimento
tributario). - 1. Il procedimento tributario bilancia  la  protezione
dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei
diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio  di
proporzionalita'. 
  2.  In  conformita'  al  principio  di  proporzionalita',  l'azione
amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione  del  tributo,
non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non  limitare  i  diritti
dei   contribuenti   oltre   quanto   strettamente   necessario    al
raggiungimento del proprio obiettivo. 
  3. Il principio di proporzionalita' di  cui  ai  commi  1  e  2  si
applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e  dell'evasione
fiscale e alle sanzioni tributarie. 
  Art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria). -
1.  L'amministrazione  finanziaria  procede  in  tutto  o  in   parte
all'annullamento  di  atti  di  imposizione  ovvero   alla   rinuncia
all'imposizione, senza necessita'  di  istanza  di  parte,  anche  in
pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti  casi
di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione: 
    a) errore di persona; 
    b) errore di calcolo; 
    c) errore sull'individuazione del tributo; 
    d) errore materiale del  contribuente,  facilmente  riconoscibile
dall'amministrazione finanziaria; 
    e) errore sul presupposto d'imposta; 
    f) mancata considerazione di pagamenti  di  imposta  regolarmente
eseguiti; 
    g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini ove previsti a pena di decadenza. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste  in  caso  di  sentenza
passata  in  giudicato  favorevole  all'amministrazione  finanziaria,
nonche' decorso un anno dalla  definitivita'  dell'atto  viziato  per
mancata impugnazione. 
  3.   Con   riguardo   alle    valutazioni    di    fatto    operate
dall'amministrazione finanziaria ai fini del  presente  articolo,  in
caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo. 
  Art. 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa).
- 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater,  l'amministrazione
finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto  o  in
parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia  all'imposizione,
senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o
in caso di atti definitivi,  in  presenza  di  una  illegittimita'  o
dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. 
  2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater. 
  Art.  10-sexies  (Documenti  di  prassi).  -  1.  L'amministrazione
finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione  e
nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante: 
    a) circolari interpretative e applicative; 
    b) consulenza giuridica; 
    c) interpello; 
    d) consultazione semplificata. 
  Art. 10-septies (Circolari).  -  1.  L'amministrazione  finanziaria
pubblica circolari per fornire: 
    a)  la  ricostruzione  del  procedimento  formativo  delle  nuove
disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; 
    b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi  conseguenti  a
nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; 
    c)  inquadramenti  sistematici  su   tematiche   di   particolare
complessita'; 
    d) istruzioni operative ai suoi uffici. 
  2. Nella elaborazione delle circolari di cui al  comma  1,  lettere
a), b) e c), l'amministrazione  finanziaria,  nei  casi  di  maggiore
interesse, puo' effettuare  interlocuzioni  preventive  con  soggetti
istituzionali  ovvero  con  ordini  professionali,  associazioni   di
categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi,  nonche'
farle  oggetto   di   pubblica   consultazione   prima   della   loro
pubblicazione. 
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ovvero,  quando
nominato,  il  suo  Vice  Ministro  delegato  per   l'amministrazione
finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria  gli
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di  cui  all'articolo
4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai quali devono attenersi  le  circolari  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c). 
  Art.  10-octies  (Consulenza  giuridica).  -  1.  L'amministrazione
finanziaria  offre,   su   richiesta,   consulenza   giuridica   alle
associazioni sindacali e di  categoria,  agli  ordini  professionali,
agli enti pubblici o  privati,  alle  regioni  e  agli  enti  locali,
nonche' alle amministrazioni  dello  Stato  per  fornire  chiarimenti
interpretativi  di  disposizioni  tributarie  su  casi  di  rilevanza
generale che non riguardano singoli contribuenti. 
  2. La richiesta  di  consulenza  giuridica  non  ha  effetto  sulle
scadenze  previste  dalle  norme  tributarie,  sulla  decorrenza  dei
termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei
termini di prescrizione. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
adottate disposizioni applicative del presente articolo. 
  Art.  10-nonies  (Consultazione  semplificata).  -  1.  Le  persone
fisiche e i contribuenti di minori dimensioni  di  cui  al  comma  2,
avvalendosi dei servizi telematici  dell'amministrazione  finanziaria
accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti,  anche
per  il  tramite  di  intermediari  specificamente  delegati,  a  una
apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in  materia  di
tutela dei dati personali, contiene i documenti di  cui  all'articolo
10-sexies,  le  risposte  a  istanze  di   consulenza   giuridica   e
interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. 
  2.  L'accesso  al  servizio  di  cui  al   comma   1   e'   offerto
esclusivamente,  oltre  a  tutte  le  persone  fisiche,   anche   non
residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che applicano il regime di contabilita' semplificata. 
  3. La banca  dati  consente  l'individuazione  della  soluzione  al
quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando
la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati
informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La
risposta produce  gli  effetti  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,
esclusivamente nei confronti del contribuente istante. 
  4. L'utilizzazione del servizio di  cui  al  presente  articolo  e'
condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione  di  istanze
di interpello.»; 
    n) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Interpello).  -  1.  Il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione finanziaria per ottenere una  risposta  riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente alla: 
    a) applicazione delle disposizioni  tributarie,  quando  vi  sono
condizioni   di   obiettiva   incertezza    sulla    loro    corretta
interpretazione; 
    b)  corretta  qualificazione  di  fattispecie  alla  luce   delle
disposizioni tributarie ad esse applicabili; 
    c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica
fattispecie; 
    d)  disapplicazione   di   disposizioni   tributarie   che,   per
contrastare comportamenti elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
crediti d'imposta, o  altre  posizioni  soggettive  del  contribuente
altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi
non possono verificarsi; 
    e) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita'
degli elementi probatori richiesti  dalla  legge  per  l'adozione  di
specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; 
    f) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita'
degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini  dell'articolo
24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 e' riservato  ai
soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3  e  seguenti
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  128,  e  ai  soggetti  che
presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 
  3. La presentazione dell'istanza di  interpello  e'  in  ogni  caso
subordinata al versamento di un contributo,  destinato  a  finanziare
iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie
fiscali, la cui misura e le  cui  modalita'  di  corresponsione  sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari  o
di  ricavi  e  della  particolare  rilevanza  e  complessita'   della
questione oggetto di istanza. 
  4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di  obiettiva
incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito,  mediante
documenti di prassi  o  risoluzioni,  la  soluzione  per  fattispecie
corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. 
  5. L'amministrazione finanziaria, ferma  la  facolta'  di  chiedere
documentazione integrativa da  produrre  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 156, risponde alle istanze  di  interpello  nel  termine  di
novanta giorni che, in ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto
e ogni volta che e' obbligatorio chiedere  un  parere  preventivo  ad
altra amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque  all'istanza  di
interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno
festivo e'  senz'altro  prorogato  al  primo  giorno  successivo  non
festivo.  La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni  organo
dell'amministrazione  finanziaria  con  esclusivo  riferimento   alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando
la risposta non  e'  comunicata  al  contribuente  entro  il  termine
previsto,  il  silenzio  equivale  a  condivisione  della   soluzione
prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta,
espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta  alla
istanza di interpello si estendono ai  comportamenti  successivi  del
contribuente  riconducibili  alla   fattispecie   gia'   oggetto   di
interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa  da  parte
dell'amministrazione con valenza  esclusivamente  per  gli  eventuali
comportamenti futuri dell'istante. 
  6. La presentazione della istanza di interpello  non  incide  sulle
scadenze previste dalle norme tributarie  ne'  sulla  decorrenza  dei
termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei
termini di prescrizione. 
  7. La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile. 
  8. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 52, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie,
atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione  nel  corso
dell'istruttoria delle istanze di interpello.»; 
    o) all'articolo 12 il comma 7 e' abrogato; 
    p) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Garante nazionale del contribuente). - 1. E' istituito il
Garante nazionale del contribuente, organo monocratico  con  sede  in
Roma che opera in piena autonomia e che  e'  scelto  e  nominato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni,
rinnovabile una  sola  volta  tenuto  conto  della  professionalita',
produttivita' ed attivita' svolta. 
  2. Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra: 
    a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed
economiche, notai, in servizio o a riposo; 
    b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri  collegiati,  in
pensione, designati  in  una  terna  formata  dai  rispettivi  ordini
nazionali di appartenenza. 
  3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante
nazionale  del  contribuente  dagli  uffici  del  Dipartimento  della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4.  Il  Garante  nazionale  del   contribuente,   sulla   base   di
segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi  altro  soggetto
che  lamenti   disfunzioni,   irregolarita',   scorrettezze,   prassi
amministrative   anomale   o   irragionevoli   o   qualunque    altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto  di  fiducia  tra
cittadini e amministrazione finanziaria: 
    a) puo' rivolgere  raccomandazioni  ai  direttori  delle  Agenzie
fiscali ai fini  della  tutela  del  contribuente  e  della  migliore
organizzazione dei servizi; 
    b) puo' accedere  agli  uffici  finanziari  per  controllarne  la
funzionalita'  dei  servizi  di  assistenza  e  di  informazione   al
contribuente, nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico; 
    c) puo' richiamare gli uffici finanziari al  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 5  e  12  nonche'  al  rispetto  dei  termini
previsti per il rimborso d'imposta; 
    d) relaziona ogni sei  mesi  sull'attivita'  svolta  al  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  individuando  gli
aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni; 
    e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati
e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale.». 
2. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  6-bis,
10-octies e 10-nonies della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  come
introdotti, rispettivamente, dalle lettere e) e m) del  comma  1,  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in  G.U.  04/01/2024,  n.  3
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 9 agosto 2023, n. 111,  recante  «Delega  al
          Governo per la riforma fiscale» e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. 
              - Il testo dell'art. 4 della citata legge  n.  111  del
          2023 e' il seguente: 
              «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la  revisione
          dello  statuto  dei  diritti  del   contribuente).   -   1.
          Nell'esercizio della delega di cui all'art.  1  il  Governo
          osserva altresi' i seguenti principi  e  criteri  direttivi
          specifici per la revisione dello statuto  dei  diritti  del
          contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
          cui   disposizioni    costituiscono    principi    generali
          dell'ordinamento e criteri di  interpretazione  adeguatrice
          della legislazione tributaria: 
                a) rafforzare l'obbligo  di  motivazione  degli  atti
          impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui
          si fonda la pretesa; 
                b) valorizzare il principio del legittimo affidamento
          del contribuente e il principio di certezza del diritto; 
                c) razionalizzare la disciplina  dell'interpello,  al
          fine di: 
                  1) ridurre il ricorso all'istituto  dell'interpello
          di cui all'art. 11 della citata  legge  n.  212  del  2000,
          incrementando l'emanazione di provvedimenti  interpretativi
          di carattere generale, anche indicanti una casistica  delle
          fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito
          dell'interlocuzione con gli ordini  professionali,  con  le
          associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali
          di  interessi  collettivi  nonche'  tenendo   conto   delle
          proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni; 
                  2)  rafforzare  il  divieto  di  presentazione   di
          istanze di interpello, riservandone  l'ammissibilita'  alle
          sole questioni  che  non  trovano  soluzione  in  documenti
          interpretativi gia' emanati; 
                  3)  subordinare,  per  le  persone  fisiche   e   i
          contribuenti di minori  dimensioni,  l'utilizzazione  della
          procedura di interpello alle sole ipotesi  in  cui  non  e'
          possibile ottenere risposte  scritte  mediante  servizi  di
          interlocuzione   rapida,   realizzati   anche    attraverso
          l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  e   di   intelligenza
          artificiale; 
                  4) subordinare l'ammissibilita'  delle  istanze  di
          interpello al versamento di un contributo, da  graduare  in
          relazione  a  diversi  fattori,  quali  la   tipologia   di
          contribuente  o   il   valore   della   questione   oggetto
          dell'istanza,   finalizzato    al    finanziamento    della
          specializzazione e della formazione professionale  continua
          del personale delle agenzie fiscali; 
                d)   disciplinare   l'istituto    della    consulenza
          giuridica, distinguendolo  dall'interpello  e  prevedendone
          presupposti, procedure ed effetti, assicurando che  non  ne
          derivino nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica; 
                e) prevedere una disciplina generale del  diritto  di
          accesso agli atti del procedimento tributario; 
                f) prevedere una generale applicazione del  principio
          del contraddittorio a pena di nullita'; 
                g) prevedere una disciplina generale delle  cause  di
          invalidita'  degli  atti  impositivi  e  degli  atti  della
          riscossione; 
                h) potenziare l'esercizio del  potere  di  autotutela
          estendendone   l'applicazione   agli    errori    manifesti
          nonostante   la   definitivita'    dell'atto,    prevedendo
          l'impugnabilita'  del  diniego  ovvero  del  silenzio   nei
          medesimi casi nonche', con  riguardo  alle  valutazioni  di
          diritto e di fatto operate,  limitando  la  responsabilita'
          nel giudizio amministrativo-contabile  dinanzi  alla  Corte
          dei conti alle sole condotte dolose; 
                i)  prevedere  l'istituzione  e  la  definizione  dei
          compiti  del  Garante  nazionale  del  contribuente,  quale
          organo monocratico con  incarico  di  durata  quadriennale,
          rinnovabile una sola volta, e la  contestuale  soppressione
          del  Garante  del  contribuente,   operante   presso   ogni
          direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
          delle province autonome, di cui all'art. 13 della legge  27
          luglio  2000,  n.  212,  e   assicurando   la   complessiva
          invarianza degli oneri finanziari.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma  1,  lettera  b),  della
          citata legge n. 111 del 2023, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Principi e criteri direttivi  in  materia  di
          procedimento accertativo,  di  adesione  e  di  adempimento
          spontaneo).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti  principi
          e   criteri   direttivi   specifici   per   la    revisione
          dell'attivita' di accertamento, anche  con  riferimento  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                a) Omissis; 
                b) applicare in via generalizzata  il  principio  del
          contraddittorio, a pena di nullita',  fuori  dei  casi  dei
          controlli  automatizzati  e  delle   ulteriori   forme   di
          accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,  e
          prevedere  una  disposizione  generale  sul   diritto   del
          contribuente  a  partecipare  al  procedimento  tributario,
          secondo le seguenti caratteristiche: 
                  1)   previsione   di   una   disciplina    omogenea
          indipendentemente dalle modalita'  con  cui  si  svolge  il
          controllo; 
                  2) assegnazione  di  un  termine  non  inferiore  a
          sessanta giorni a favore  del  contribuente  per  formulare
          osservazioni sulla proposta di accertamento; 
                  3)  previsione  dell'obbligo,  a  carico  dell'ente
          impositore,  di  formulare   espressa   motivazione   sulle
          osservazioni formulate dal contribuente; 
                  4)  estensione  del  livello  di  maggiore   tutela
          previsto dall'art. 12, comma 7, della citata legge  n.  212
          del 2000; 
              Omissis.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
          in materia di statuto  dei  diritti  del  contribuente,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - Il testo dell'art. 1 della citata legge  n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
          presente   legge,   in   attuazione   delle   norme   della
          Costituzione,  dei  principi  dell'ordinamento  dell'Unione
          europea e della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo,
          costituiscono    principi     generali     dell'ordinamento
          tributario, criteri di interpretazione  della  legislazione
          tributaria e si applicano a tutti i soggetti  del  rapporto
          tributario.  Le  medesime   disposizioni   possono   essere
          derogate o modificate solo espressamente  e  mai  da  leggi
          speciali. 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              3. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              3-bis.  Le   amministrazioni   statali   osservano   le
          disposizioni della presente legge concernenti  la  garanzia
          del  contradditorio  e  dell'accesso  alla   documentazione
          amministrativa tributaria, la tutela  dell'affidamento,  il
          divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
          l'autotutela.  Le  medesime   disposizioni   valgono   come
          principi  per  le  Regioni  e  per  gli  enti  locali   che
          provvedono  ad  adeguare  i  rispettivi   ordinamenti   nel
          rispetto delle relative autonomie.  Le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adeguano la propria legislazione  alle  disposizioni  della
          presente legge, secondo i rispettivi statuti e le  relative
          norme di attuazione. 
              3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
          procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono
          stabilire garanzie  inferiori  a  quelle  assicurate  dalle
          disposizioni di cui al comma 3-bis,  ma  possono  prevedere
          livelli ulteriori di tutela. 
              4. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 2 della citata legge  n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2. (Chiarezza e  trasparenza  delle  disposizioni
          tributarie). - 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di
          legge  che  contengono   disposizioni   tributarie   devono
          menzionarne  l'oggetto  nel  titolo;   la   rubrica   delle
          partizioni interne e dei singoli articoli  deve  menzionare
          l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 
              2. Le leggi e gli atti aventi forza di  legge  che  non
          hanno  un  oggetto   tributario   non   possono   contenere
          disposizioni di carattere tributario,  fatte  salve  quelle
          strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. 
              3. I  richiami  di  altre  disposizioni  contenuti  nei
          provvedimenti normativi  in  materia  tributaria  si  fanno
          indicando anche il contenuto sintetico  della  disposizione
          alla quale si intende fare rinvio. 
              4. Le disposizioni  modificative  di  leggi  tributarie
          debbono   essere    introdotte    riportando    il    testo
          conseguentemente modificato. 
              4-bis. Le norme tributarie  impositive  che  recano  la
          disciplina  del  presupposto  tributario  e  dei   soggetti
          passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai  tempi  in
          esse considerati.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge  n.
          212 del 2000, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma   2,   le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi dovuti,  determinati  o  liquidati
          periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore delle  disposizioni  che  le
          prevedono.  Le  presunzioni   legali   non   si   applicano
          retroattivamente.». 
              - Il testo dell'art. 6, comma 5, della citata legge  n.
          212 del 2000, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6 (Conoscenza degli  atti  e  semplificazione)  -
          Omissis. 
              5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
          dalla liquidazione di tributi risultanti da  dichiarazioni,
          qualora sussistano incertezze su  aspetti  rilevanti  della
          dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve  invitare
          il contribuente, a mezzo del servizio postale o  con  mezzi
          telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a  produrre
          i documenti mancanti entro un termine  congruo  e  comunque
          non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
          richiesta. La disposizione  si  applica  anche  qualora,  a
          seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
          rimborso  di  imposta  rispetto  a  quello  richiesto.   La
          disposizione non si applica nell'ipotesi  di  iscrizione  a
          ruolo di tributi per i quali il contribuente non e'  tenuto
          ad effettuare il versamento  diretto.  Sono  annullabili  i
          provvedimenti emessi in violazione  delle  disposizioni  di
          cui al presente comma.». 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Chiarezza e motivazione degli atti). - 1.  Gli
          atti   dell'amministrazione   finanziaria,    autonomamente
          impugnabili  dinanzi  agli   organi   della   giurisdizione
          tributaria,  sono  motivati,  a  pena  di   annullabilita',
          indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova  e
          le ragioni giuridiche su cui  si  fonda  la  decisione.  Se
          nella motivazione si fa riferimento ad un  altro  atto  che
          non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato, lo
          stesso e' allegato all'atto  che  lo  richiama,  salvo  che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e  la
          motivazione indica espressamente le ragioni per le quali  i
          dati e  gli  elementi  contenuti  nell'atto  richiamato  si
          ritengono sussistenti e fondati. 
              1-bis.  I  fatti  e  i  mezzi  di  prova  a  fondamento
          dell'atto non possono  essere  successivamente  modificati,
          integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione  di  un
          ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non  siano
          maturate decadenze. 
              1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono  il
          primo atto con il  quale  e'  comunicata  una  pretesa  per
          tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli
          interessi,   la   tipologia,   la   norma   tributaria   di
          riferimento, il criterio di  determinazione,  l'imposta  in
          relazione alla quale  sono  stati  calcolati,  la  data  di
          decorrenza e i tassi applicati  in  ragione  del  lasso  di
          tempo   preso   in   considerazione   per    la    relativa
          quantificazione. 
              1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si  applicano
          altresi' agli atti della riscossione emessi  nei  confronti
          dei coobbligati solidali, paritetici  e  dipendenti,  fermo
          l'obbligo  di  autonoma  notificazione  della  cartella  di
          pagamento nei loro confronti. 
              2. Gli  atti  dell'amministrazione  finanziaria  e  dei
          concessionari  della  riscossione   devono   tassativamente
          indicare: 
                a) l'ufficio presso il quale  e'  possibile  ottenere
          informazioni  complete  in  merito  all'atto  notificato  o
          comunicato e il responsabile del procedimento; 
                b) l'organo o  l'autorita'  amministrativa  presso  i
          quali e' possibile promuovere un riesame anche  nel  merito
          dell'atto in sede di autotutela; 
                c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale
          o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere  in
          caso di atti impugnabili. 
              3. (Abrogato). 
              4. La  natura  tributaria  dell'atto  non  preclude  il
          ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando  ne
          ricorrano i presupposti.». 
              - Il testo dell'art. 8 della citata legge  n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Tutela  dell'integrita'  patrimoniale).  -  1.
          L'obbligazione tributaria puo'  essere  estinta  anche  per
          compensazione. 
              2. E' ammesso l'accollo  del  debito  d'imposta  altrui
          senza liberazione del contribuente originario. 
              3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne'
          prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario
          stabilito dal codice civile. 
              4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare
          il costo delle fideiussioni che il contribuente  ha  dovuto
          richiedere per ottenere la sospensione del pagamento  o  la
          rateizzazione o il rimborso dei  tributi.  Il  rimborso  va
          effettuato quando sia stato definitivamente  accertato  che
          l'imposta non era dovuta o  era  dovuta  in  misura  minore
          rispetto a quella accertata. 
              5. L'obbligo di  conservazione  di  atti  e  documenti,
          incluse le scritture contabili, stabilito  a  soli  effetti
          tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla
          loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il
          decorso   del   termine   preclude    definitivamente    la
          possibilita' per l'Amministrazione finanziaria  di  fondare
          pretese su tale documentazione. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le  disposizioni
          di attuazione del presente articolo. 
              7. La pubblicazione e  ogni  informazione  relative  ai
          redditi tassati, anche previste dall'art. 15 della legge  5
          luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla  stessa
          legge  sia  da  parte  di  altri  soggetti,   deve   sempre
          comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto  delle
          relative imposte. 
              8. Ferme restando, in via transitoria, le  disposizioni
          vigenti  in  materia  di  compensazione,  con   regolamenti
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400,   e'   disciplinata   l'estinzione
          dell'obbligazione   tributaria   mediante    compensazione,
          estendendo,   a   decorrere   dall'anno   d'imposta   2002,
          l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali
          attualmente non e' previsto.». 
              - Il testo dell'art. 10 della citata legge n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della  buona  fede.
          Errori del contribuente). - 1. I rapporti tra  contribuente
          e amministrazione finanziaria sono improntati al  principio
          della collaborazione e della buona fede. 
              2. Non sono irrogate sanzioni ne'  richiesti  interessi
          moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato  a
          indicazioni   contenute   in   atti    dell'amministrazione
          finanziaria,    ancorche'    successivamente     modificate
          dall'amministrazione   medesima,   o   qualora    il    suo
          comportamento risulti posto in essere a  seguito  di  fatti
          direttamente conseguenti a  ritardi,  omissioni  od  errori
          dell'amministrazione  stessa.  Limitatamente   ai   tributi
          unionali, non sono altresi' dovuti i tributi  nel  caso  in
          cui gli  orientamenti  interpretativi  dell'Amministrazione
          finanziaria, conformi alla giurisprudenza  unionale  ovvero
          ad atti delle istituzioni unionali e che hanno  indotto  un
          legittimo    affidamento    nel    contribuente,    vengono
          successivamente modificati  per  effetto  di  un  mutamento
          della predetta giurisprudenza o dei predetti atti. 
                3. Le sanzioni non sono comunque irrogate  quando  la
          violazione dipende da obiettive  condizioni  di  incertezza
          sulla portata e sull'ambito  di  applicazione  della  norma
          tributaria o quando  si  traduce  in  una  mera  violazione
          formale senza alcun debito di imposta;  in  ogni  caso  non
          determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
          un  giudizio  in  ordine  alla  legittimita'  della   norma
          tributaria.  Le  violazioni  di  disposizioni  di   rilievo
          esclusivamente  tributario  non  possono  essere  causa  di
          nullita' del contratto.». 
              - Il testo dell'art. 11 della citata legge n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  11  (Interpello).  -  1.  Il  contribuente  puo'
          interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una
          risposta  riguardante  fattispecie  concrete  e   personali
          relativamente alla: 
                a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando
          vi sono  condizioni  di  obiettiva  incertezza  sulla  loro
          corretta interpretazione; 
                b) corretta qualificazione di fattispecie  alla  luce
          delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; 
                c) disciplina dell'abuso del diritto in  relazione  a
          una specifica fattispecie; 
                d) disapplicazione di  disposizioni  tributarie  che,
          per contrastare comportamenti elusivi, limitano  deduzioni,
          detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive
          del  contribuente   altrimenti   ammesse   dall'ordinamento
          tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare
          fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi; 
                e) sussistenza delle condizioni e  valutazione  della
          idoneita' degli elementi probatori  richiesti  dalla  legge
          per  l'adozione  di  specifici  regimi  fiscali  nei   casi
          espressamente previsti dalla legge; 
                f) sussistenza delle condizioni e  valutazione  della
          idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai
          fini dell'art. 24-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma  1  e'
          riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui  agli
          articoli 3 e seguenti  del  decreto  legislativo  5  agosto
          2015, n. 128, e ai soggetti che presentano  le  istanze  di
          interpello di cui all'art. 2  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 147. 
              3. La presentazione dell'istanza di  interpello  e'  in
          ogni caso  subordinata  al  versamento  di  un  contributo,
          destinato  a  finanziare  iniziative  per  implementare  la
          formazione del personale  delle  agenzie  fiscali,  la  cui
          misura  e  le  cui   modalita'   di   corresponsione   sono
          individuate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze in funzione della tipologia  di  contribuente,  del
          suo volume di  affari  o  di  ricavi  e  della  particolare
          rilevanza  e  complessita'  della  questione   oggetto   di
          istanza. 
              4. Agli effetti del comma 1, non  ricorrono  condizioni
          di   obiettiva    incertezza    quando    l'amministrazione
          finanziaria ha fornito,  mediante  documenti  di  prassi  o
          risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti  a
          quella rappresentata dal contribuente. 
              5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta'  di
          chiedere documentazione integrativa da produrre secondo  le
          modalita' e  i  termini  di  cui  all'art.  4  del  decreto
          legislativo  24  settembre  2015,  n.  156,  risponde  alle
          istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in
          ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta
          che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad  altra
          amministrazione. Se il parere non e'  reso  entro  sessanta
          giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque
          all'istanza di interpello. Il termine per la  risposta  che
          cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro  prorogato
          al  primo  giorno  successivo  non  festivo.  La  risposta,
          scritta   e   motivata,   vincola   ogni    organo    della
          Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento  alla
          questione   oggetto   dell'istanza   e   limitatamente   al
          richiedente.  Quando  la  risposta  non  e'  comunicata  al
          contribuente  entro  il  termine  previsto,   il   silenzio
          equivale a condivisione  della  soluzione  prospettata  dal
          contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche
          a  contenuto  impositivo  o  sanzionatorio  difformi  dalla
          risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli  effetti
          della risposta alla istanza di interpello si  estendono  ai
          comportamenti  successivi  del  contribuente  riconducibili
          alla  fattispecie  gia'  oggetto   di   interpello,   salvo
          rettifica   della   soluzione   interpretativa   da   parte
          dell'amministrazione con  valenza  esclusivamente  per  gli
          eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
              6. La presentazione della  istanza  di  interpello  non
          incide sulle scadenze previste dalle norme  tributarie  ne'
          sulla decorrenza dei termini di decadenza  e  non  comporta
          interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 
              7. La  risposta  alla  istanza  di  interpello  non  e'
          impugnabile. 
              8. Le disposizioni di cui all'art.  32,  quarto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e all'art. 52, quinto comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si
          applicano a  dati,  notizie,  atti,  registri  o  documenti
          richiesti dall'amministrazione nel  corso  dell'istruttoria
          delle istanze di interpello.». 
              - Il testo dell'art. 12 della citata legge n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  12  (Diritti   e   garanzie   del   contribuente
          sottoposto a verifiche fiscali). - 1.  Tutti  gli  accessi,
          ispezioni  e  verifiche  fiscali   nei   locali   destinati
          all'esercizio  di   attivita'   commerciali,   industriali,
          agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla
          base di esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul
          luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali  e  urgenti
          adeguatamente documentati, durante  l'orario  ordinario  di
          esercizio delle attivita' e con modalita' tali da  arrecare
          la  minore  turbativa  possibile  allo  svolgimento   delle
          attivita'  stesse  nonche'  alle  relazioni  commerciali  o
          professionali del contribuente. 
              2. Quando viene iniziata la verifica,  il  contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle verifiche. 
              3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
          amministrativi   e   contabili   puo'   essere   effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
              4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente  e
          del professionista,  che  eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
              5. La permanenza  degli  operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
              6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
          procedano con  modalita'  non  conformi  alla  legge,  puo'
          rivolgersi  anche  al  Garante  del  contribuente,  secondo
          quanto previsto dall'art. 13. 
              7. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 13 della citata legge n.  212  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «1. E' istituito il Garante nazionale del contribuente,
          organo monocratico con sede in  Roma  che  opera  in  piena
          autonomia  e  che  e'  scelto  e  nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze  per  la  durata  di  quattro
          anni,  rinnovabile  una  sola  volta  tenuto  conto   della
          professionalita', produttivita' ed attivita' svolta. 
              2. Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra: 
                a) magistrati,  professori  universitari  di  materie
          giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; 
                b)  avvocati,  dottori  commercialisti  e  ragionieri
          collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai
          rispettivi ordini nazionali di appartenenza. 
              3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
          al Garante nazionale  del  contribuente  dagli  uffici  del
          Dipartimento  della  giustizia  tributaria  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di
          segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi  altro
          soggetto   che    lamenti    disfunzioni,    irregolarita',
          scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli
          o qualunque altro comportamento suscettibile  di  incrinare
          il rapporto di  fiducia  tra  cittadini  e  amministrazione
          finanziaria: 
                a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori  delle
          Agenzie fiscali ai fini della  tutela  del  contribuente  e
          della migliore organizzazione dei servizi; 
                b)  puo'  accedere   agli   uffici   finanziari   per
          controllarne la funzionalita' dei servizi di  assistenza  e
          di informazione al contribuente, nonche' l'agibilita' degli
          spazi aperti al pubblico; 
                c) puo' richiamare gli uffici finanziari al  rispetto
          di quanto  previsto  dagli  articoli  5  e  12  nonche'  al
          rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta; 
                d) relaziona ogni sei mesi sull'attivita'  svolta  al
          Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori  delle
          Agenzie fiscali, al Comandante generale  della  Guardia  di
          finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti  e
          prospettando le relative soluzioni; 
                e) con relazione annuale fornisce  al  Governo  e  al
          Parlamento dati e notizie  sullo  stato  dei  rapporti  tra
          fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.».