LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                          Principi generali

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge,  in  attuazione degli
articoli  3,  23,  53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi
generali  dell'ordinamento  tributario  e  possono  essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
  2.  L'adozione  di  norme interpretative in materia tributaria puo'
essere  disposta  soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando   come   tali   le   disposizioni   di   interpretazione
autentica.((10))
  3.  Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla  presente  legge  in  attuazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute;  le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata
in  vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
  4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente
legge.
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 244, ha disposto (con lart. 1, comma
265)  che  "In  deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  per  gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006
deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3
e  23-bis,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici."