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LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2013)
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Testo in vigore dal:  31-7-1982

Art. 15


Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.