LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                      Garante del contribuente 
 
  1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione  delle
entrate  delle  province  autonome  e'  istituito  il   Garante   del
contribuente. 
  2. Il Garante del contribuente, operante  in  piena  autonomia,  e'
organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione
tributaria   regionale   o   sua   sezione   distaccata   nella   cui
circoscrizione e' compresa la direzione regionale dell'Agenzia  delle
entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: (16) 
    a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed
economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183; (16) 
    c) avvocati,  dottori  commercialisti  e  ragionieri  collegiati,
pensionati, scelti in  una  terna  formata,  per  ciascuna  direzione
regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. 
  3. L'incarico ha durata  quadriennale  ed  e'  rinnovabile  tenendo
presenti professionalita', produttivita' ed  attivita'  gia'  svolta.
PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  12  NOVEMBRE  2011,  N.  183.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (16) 
  ((4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in  euro
2.788,87. Al Garante  del  contribuente  che  risiede  in  un  comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il  rimborso  delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi  in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in  cui  ha  la
residenza il Garante)). ((29)) 
  5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante
del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate
presso le quali lo stesso e' istituito. 
  6. Il Garante del contribuente, anche sulla  base  di  segnalazioni
inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto
interessato che  lamenti  disfunzioni,  irregolarita',  scorrettezze,
prassi amministrative  anomale  o  irragionevoli  o  qualunque  altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto  di  fiducia  tra
cittadini  e  amministrazione  finanziaria,  rivolge   richieste   di
documenti o chiarimenti agli uffici competenti,  i  quali  rispondono
entro  trenta  giorni,  e  attiva  le  procedure  di  autotutela  nei
confronti di atti amministrativi di  accertamento  o  di  riscossione
notificati al contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
l'esito   dell'attivita'   svolta   alla   direzione   regionale    o
compartimentale o  al  comando  di  zona  della  Guardia  di  finanza
competente nonche' agli organi di  controllo,  informandone  l'autore
della segnalazione. 
  7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti
degli uffici ai fini della tutela del contribuente e  della  migliore
organizzazione dei servizi. 
  8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici
finanziari  e  di  controllare  la  funzionalita'  dei   servizi   di
assistenza e di informazione  al  contribuente  nonche'  l'agibilita'
degli spazi aperti al pubblico. 
  9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al  rispetto  di
quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge. 
  10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei
termini previsti per il rimborso d'imposta. 
  11. Il Garante del contribuente individua  i  casi  di  particolare
rilevanza in cui le disposizioni in  vigore  ovvero  i  comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio  dei  contribuenti  o
conseguenze  negative  nei  loro  rapporti   con   l'amministrazione,
segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante
di zona della Guardia di finanza competente  e  all'ufficio  centrale
per l'informazione del contribuente, al fine di  un  eventuale  avvio
del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze  i
casi in cui possono essere  esercitati  i  poteri  di  rimessione  in
termini previsti dall'articolo 9. 
  12.  Ogni  sei  mesi  il  Garante  del  contribuente  presenta  una
relazione  sull'attivita'  svolta  al   Ministro   delle   finanze,al
direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle
dogane e del territorio nonche' al comandante di zona  della  Guardia
di  finanza,  individuando  gli  aspetti  critici  piu'  rilevanti  e
prospettando le relative soluzioni. 
  13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del  Garante  del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura
delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito
delle segnalazioni del Garante stesso. 
  13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al
Parlamento dati e notizie  sullo  stato  dei  rapporti  tra  fisco  e
contribuenti nel campo della politica fiscale. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 37)
che le modifiche di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto a decorrere  dal
1°  gennaio  2012  e  che,  "conseguentemente,  dalla  medesima  data
decadono gli organi collegiali  operanti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-septies, comma
1, alinea)) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018.