COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 53.

  Tutti  sono  tenuti  a  concorrere  alle spese pubbliche in ragione
della loro capacita' contributiva.
  Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.