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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022, n. 186

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (22G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9 (in G.U. 01/02/2023, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
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Testo in vigore dal: 12-3-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  novembre  2022
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali  eventi  verificatisi  nel
territorio dell'isola di Ischia a  partire  dal  giorno  26  novembre
2022; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali   eventi
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno
26 novembre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al  31
dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo  ripristino
della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente  fissato  al
31 dicembre 2022; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
rifinanziare il  «Fondo  regionale  di  protezione  civile»,  di  cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  per
contribuire al potenziamento del sistema di protezione  civile  delle
Regioni e degli Enti locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per  la  protezione  civile  e  le  politiche   del   mare,
dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e  versamenti
  tributari  e   contributivi,   nonche'   sospensione   di   termini
  amministrativi 
 
  1. Nei confronti dei soggetti che alla data del  26  novembre  2022
avevano la residenza ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nel
territorio  dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme  e  di  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla  medesima  data
del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo  sono
sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  delle  trattenute  relative   alle
addizionali  regionale  e  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, che i  predetti  soggetti  operano  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di  quanto
gia' versato. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  4. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data
del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il  16
settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di
sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di  ciascun
mese, a decorrere dal 16 settembre  2023.  I  termini  di  versamento
relativi  alle  cartelle  di   pagamento   e   agli   atti   previsti
dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n.  44,  non  ancora  affidati  all'agente  della  riscossione,
nonche'  agli   atti   previsti   dall'articolo   30   dello   stesso
decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai  sensi  dei  commi  1  e  3,
riprendono a decorrere allo scadere del  periodo  di  sospensione.  I
termini di versamento relativi  alle  ingiunzioni  di  cui  al  regio
decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792,
della legge n. 160  del  2019,  non  ancora  affidati  ai  sensi  del
medesimo comma 792, sospesi per effetto del  comma  3,  riprendono  a
decorrere allo scadere del periodo di  sospensione.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle
sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023. 
  6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la  disciplina  prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  24  settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  n.
159  del  2015  si  applica  anche  agli  atti  emessi   dagli   enti
territoriali e dai soggetti affidatari di  cui  all'articolo  53  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola  Terme  e  Lacco
Ameno  il  gettito  dei  tributi  non  versati  per   effetto   delle
sospensioni di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un fondo con una  dotazione  di  1.340.000
euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro  per  l'anno  2023,  di  cui
884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di
Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in
favore del Comune di Lacco Ameno.  ((I  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023)). Ai  fini  del
recupero delle somme di cui al periodo  precedente,  l'Agenzia  delle
entrate provvede a  trattenere  le  relative  somme  in  cinque  rate
annuali di  importo  pari  ad  un  quinto  del  contributo  assegnato
complessivamente  a  ciascun  comune  per  gli  anni  2022  e   2023,
dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno  2023.
Gli importi recuperati dall'Agenzia delle  entrate  sono  annualmente
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.