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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022, n. 186

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (22G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9 (in G.U. 01/02/2023, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
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Testo in vigore dal:  12-3-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi
1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.
6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno.
((I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023))
. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023.
Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.