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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 marzo 2022, n. 47

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (22G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2022
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Testo in vigore dal:  28-5-2022

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 114, comma 1, lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visti i decreti del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 2000, con cui si è provveduto all'individuazione dei titoli relativi alle professioni sanitarie riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/99 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 aprile 2020, recante «Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 20 aprile 2020;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo nazione dei vigili del fuoco;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalità di espletamento del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 2 dicembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 2358 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità intera più vicina.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 170:
«Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari).
- 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 115, ad eccezione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'art. 116, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 115, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.»
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 93:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994 - supplemento ordinario n. 113.
- I decreti del Ministro della Sanità 27 luglio 2000, con cui si è provveduto all'individuazione dei titoli relativi alle professioni sanitarie riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 153.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 155.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, recante: «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, recante: «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante: «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012.
- Il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante: «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020.
- Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 aprile 2020, recante: «Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 2020.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 173.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'art. 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
f) qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.