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LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 17-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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Testo in vigore dal:  17-3-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizione delle professioni sanitarie
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, reca: "Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici".
- Il titolo V del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, reca: "Mansioni dell'infermiere generico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, reca: "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, reca: "Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica". Si riporta il testo dell'art. 24:
"Art. 24. - 1) Servizio di radiodiagnostica.
I tecnici sanitari di radiologia medica:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
2) Servizio di radioterapia.
I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:
a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;
f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti;
h) controllo delle eventuali contaminazioni;
i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radioterapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radioattivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;
o) collaborazione con il medico radioterapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
p) preparazione e posizionamento del paziente.
I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radioterapista.
3) Servizio di medicina nucleare.
I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:
a) prendono in consegna le sorgenti radioattive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; segnalano il preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
c) se necessario, accattano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;
d) controllano l'efficacia delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;
e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;
f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.
4) Servizio di fisica sanitaria.
I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.
6)Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.
I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il tattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attività collaterali.
I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; si riporta il testo dell'art. 6, comma 3:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado".