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DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 180

Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). (21G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021
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Testo in vigore dal: 14-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020,  che,
all'articolo 1, in particolare,  delega  il  Governo  ad  adottare  i
decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee di cui
all'allegato A, tra le quali e' ricompresa, al n. 37),  la  direttiva
n. UE/2020/262; 
  Vista la direttiva 2020/262/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2019,
relativa al regime generale delle accise; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia  e  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche alle disposizioni 
                   tributarie in materia di accisa 
 
  1. Nel testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, le parole: «Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
dogane e  dei  monopoli».  Al  medesimo  testo  unico  sono  altresi'
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «b)
Amministrazione  finanziaria:  gli  organi,  centrali  o  periferici,
dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  preposti  alla  gestione
dell'accisa sui  prodotti  energetici,  sull'energia  elettrica,  sui
tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle  bevande  alcoliche,  e  alla
gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.»; 
        1.2) dopo la lettera f)  e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)
prodotti non unionali: le merci definite all'articolo  5,  punto  24)
del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  Codice  doganale
dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU;»; 
        1.3) alla lettera g), le parole:  «,  non  vincolati  ad  una
procedura doganale sospensiva o ad un  regime  doganale  sospensivo,»
sono soppresse; 
        1.4) la lettera h) e' abrogata; 
        1.5)  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «i)
importazione  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa:  l'immissione  di
prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU;»; 
        1.6) dopo la lettera i)  e'  inserita  la  seguente:  «i-bis)
ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di
prodotti che non sono vincolati al regime  di  immissione  in  libera
pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per  i  quali  e'  sorta
un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo  1,  di
tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti
a dazi doganali;»; 
        1.7)  alla  lettera  l),  le  parole  «provenienti  da»  sono
sostituite dalle seguenti: «provenienti dal territorio di»; 
        1.8) alla  lettera  m),  le  parole:  «dell'articolo  79  del
regolamento (CEE) n.  2913/1992»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 201 del CDU,»; 
        1.9) dopo la lettera m), sono inserite le seguenti: 
          «m-bis)  speditore  certificato:  la   persona   fisica   o
giuridica, autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a  spedire,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti  ad
accisa gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del
loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; 
          m-ter)  destinatario  certificato:  la  persona  fisica   o
giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria  a  ricevere,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti  ad
accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato  membro  e
spediti nel territorio dello Stato;»; 
        1.10) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) sistema
informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione
(UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del  15  gennaio
2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti  e  dei  controlli
dei prodotti soggetti ad accisa;»; 
        1.11) dopo la lettera n) e'  inserita  la  seguente:  «n-bis)
e-DAS: il documento amministrativo elettronico  semplificato  di  cui
all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del  Consiglio  del  19
dicembre 2019.»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) alla lettera a), le parole: «"Stato" o», sono soppresse; 
        2.2) alla lettera b),  le  parole:  «Comunita'  o  territorio
della  Comunita'»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «territorio
dell'Unione europea»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «della  loro  importazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «della  loro  importazione  o  del  loro
ingresso irregolare nel territorio dello Stato»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) la lettera c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  la
fabbricazione, comprese la trasformazione  o  la  lavorazione,  anche
irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori  di
un regime sospensivo;»; 
        2.2)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «d)
l'importazione di prodotti sottoposti  ad  accisa,  a  meno  che  gli
stessi    non    siano     immediatamente     vincolati,     all'atto
dell'importazione, al regime sospensivo o l'ingresso  irregolare  dei
medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione  che,  nei
predetti casi, l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g)
e k), del CDU;»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a) le parole: «ovvero  il  soggetto»,  sono
sostituite dalle seguenti: «o i soggetti»; 
        3.2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  in
caso di irregolarita' durante la circolazione di prodotti  sottoposti
ad accisa  in  regime  sospensivo,  il  depositario  autorizzato,  lo
speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha  garantito  il
pagamento o  nei  cui  confronti  si  verificano  i  presupposti  per
l'esigibilita' dell'imposta;»; 
        3.3)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «c)
relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di  prodotti
sottoposti  ad  accisa,  il   debitore   dell'obbligazione   doganale
individuato in base alla relativa normativa e, in  caso  di  ingresso
irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.»; 
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. In tutti  i
casi in cui vi siano piu' soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i
medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.»; 
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso  di
perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale  di
prodotti che si trovano in regime sospensivo, e'  concesso  l'abbuono
della relativa imposta qualora il soggetto  obbligato  provi,  in  un
modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che  la
perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o
per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i  fatti
che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale  dei
prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di
colpa  non  grave  e  quelli,  determinanti  la  suddetta  perdita  o
distruzione, che siano  imputabili  a  terzi  e  non  siano  altresi'
imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono
equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. 
  2. In caso di perdita parziale  inerente  alla  natura  stessa  dei
prodotti, in regime  sospensivo,  avvenuta  durante  il  processo  di
fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti
nel caso in cui e' gia' sorta  l'obbligazione  tributaria,  l'abbuono
della relativa imposta e' concesso nei limiti dei  cali  tecnicamente
ammissibili determinati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali  naturali  e
tecnici  si  applicano  le  disposizioni  previste  dalla   normativa
doganale. 
  4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti  sottoposti
ad accisa in regime sospensivo  provenienti  da  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, si verifichi una perdita  parziale  dovuta  alla
natura dei prodotti, l'abbuono della relativa  imposta  e'  concesso,
salvo che  l'Amministrazione  finanziaria  abbia  motivi  fondati  di
sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita
e' inferiore alla soglia  comune  di  riferimento  individuata  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo  6,  paragrafo  10,  della
direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del  19  dicembre  2019.  Sulla
parte  di  prodotto  mancante,  eccedente  quella   determinata   con
riferimento alla predetta soglia comune, e'  dovuta  l'accisa.  Nelle
more dell'individuazione delle  soglie  comuni  di  cui  al  presente
comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento
adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13  gennaio  2000,
n. 55. 
  5. Ai fini del presente testo unico si considera  che  un  prodotto
abbia subito una  distruzione  totale  o  una  perdita  irrimediabile
quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. 
  6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1)  nel  comma  2,  dopo   le   parole:   «dall'Amministrazione
finanziaria»,  sono  inserite  le  seguenti:  «nei  limiti   e   alle
condizioni stabilite dall'autorizzazione»; 
      2) nel comma 3, lettera a), dopo le parole: «si riduce di  pari
ammontare», sono inserite  le  seguenti:  «,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a)»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Le  disposizioni
del presente articolo non  si  applicano  ai  prodotti  non  unionali
sottoposti ad accisa.»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa,  in  regime
sospensivo,  nello  Stato  e  nel  territorio  dell'Unione   europea,
compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un  paese  o  un
territorio terzo, puo' avvenire: 
    a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso: 
      1) un altro deposito fiscale; 
      2) un destinatario registrato; 
      3) un  luogo  dal  quale  i  prodotti  lasciano  il  territorio
dell'Unione europea; 
      4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1; 
      5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti,  dopo  essere
stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un  regime  di
transito esterno; 
    b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal  luogo
di importazione verso qualsiasi  destinazione  di  cui  alla  lettera
a).»; 
      2) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  fini  del
presente articolo, per luogo di importazione si intende il  luogo  in
cui si trovano i prodotti  quando  sono  immessi  in  libera  pratica
conformemente all'articolo 201 del CDU.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Il  depositario
autorizzato mittente o lo speditore registrato e'  tenuto  a  fornire
garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti;  in
luogo dei predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero,  in
solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente  periodo,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  4,  lettera
b-bis).  In  alternativa  la  garanzia  puo'  essere   prestata   dal
destinatario dei prodotti, in solido con il  depositario  autorizzato
mittente o con lo  speditore  registrato.  La  garanzia  deve  essere
prestata  in  conformita'  alle  disposizioni  unionali  e,   per   i
trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti gli  Stati
membri dell'Unione europea. E' disposto lo  svincolo  della  cauzione
quando e' data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte
del  destinatario  ovvero,  per  i  prodotti  destinati   ad   essere
esportati,  dell'uscita  degli  stessi  dal  territorio   dell'Unione
europea, con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e
dai commi  7,  7-bis  e  12;  per  i  prodotti  trasferiti  verso  la
destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da
un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo  della
cauzione e' disposto quando  e'  fornita  la  prova  che  i  medesimi
prodotti sono stati vincolati al regime di transito  esterno  con  le
modalita'   previste    dal    comma    7-bis,    secondo    periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai  depositari
autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di   notoria   solvibilita'
l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia  per  i  trasferimenti
sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati  membri
interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non
e' fornita  garanzia  per  i  trasferimenti  di  prodotti  energetici
attraverso condutture fisse salvo che  l'Amministrazione  finanziaria
la richieda per casi particolari debitamente motivati.»; 
      4) al comma 6, dopo le parole:  «commi  7»,  sono  inserite  le
seguenti: «, 7-bis»; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  La  circolazione
di prodotti sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  destinati  ad
essere esportati si conclude nel momento  in  cui  gli  stessi  hanno
lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui  al
comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si  conclude
nel momento in cui gli stessi sono vincolati al  regime  di  transito
esterno.»; 
      6) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis.  Nel  caso
di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di  esportazione
compila una nota di esportazione che attesta  che  i  prodotti  hanno
lasciato  il  territorio  dell'Unione  europea,  sulla   base   delle
informazioni in  suo  possesso  o  di  quelle  ricevute  dall'ufficio
doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio  doganale  di
esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo,  l'Ufficio
doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta
che i prodotti sono stati vincolati al  regime  di  transito  esterno
sulla base delle informazioni in suo possesso o  di  quelle  ricevute
dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime,
se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.»; 
      7) nei commi 8, 9 e 10, la parola «cartaceo», ovunque  ricorre,
e' sostituita dalle seguenti: «di riserva»; 
      8) il comma 12 e' sostituito  dal  seguente:  «12.  In  assenza
della nota di  esportazione  non  causata  dall'indisponibilita'  del
sistema informatizzato, la conclusione della  circolazione  di  merci
puo'   essere   effettuata,   in   casi   eccezionali,   dall'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo  di
spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente
dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale di  uscita  o
sulla base  delle  informazioni  ricevute  dall'Autorita'  competente
dello Stato membro in cui e' situato  l'ufficio  doganale  presso  il
quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati
al regime di transito esterno.»; 
      9) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Le disposizioni
del presente articolo non  si  applicano  ai  prodotti  non  unionali
sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma
1, lettere d) ed e).»; 
    f) all'articolo 8: 
      1) nel comma 3, dopo le parole: «non  puo'»  sono  inserite  le
seguenti: «fabbricare, trasformare,»; 
      2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Le  disposizioni
del presente articolo non  si  applicano  ai  prodotti  non  unionali
sottoposti ad accisa.»; 
    g) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis  (Destinatario  certificato).  -  1.  Il  soggetto  che
intende  operare  come  destinatario   certificato   e'   autorizzato
preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per  i
prodotti sottoposti ad  accisa  diversi  dai  tabacchi  lavorati,  la
qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato  e,
per i tabacchi lavorati, la  qualifica  di  destinatario  registrato.
L'autorizzazione e' valida fino  a  revoca.  I  prodotti  immessi  in
consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del
predetto soggetto e sono  contabilizzati  in  appositi  registri.  Al
destinatario certificato e' attribuito un codice identificativo. 
  2. Il destinatario certificato individua  nell'ambito  del  proprio
deposito l'area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il
locale in cui  intende  ricevere  e  detenere  ad  accisa  assolta  i
prodotti di cui al comma 1. 
  3. Il destinatario certificato ha l'obbligo di: 
    a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da  parte  dello
speditore certificato, una garanzia  per  il  pagamento  dell'imposta
gravante sui medesimi; 
    b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilita' di  cui
al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al  momento  della  loro
presa in consegna,  con  l'indicazione  degli  estremi  del  relativo
e-DAS; 
    c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di  arrivo
dei prodotti di cui alla lettera a); 
    d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a
verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui  alla  lettera
a) e il pagamento dell'accisa. 
  4. La garanzia di cui al comma 3, lettera a)  e'  prestata  con  le
modalita' ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, e' valida
in tutti i Paesi dell'Unione europea ed e' determinata  nella  misura
pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti. 
  5. L'accisa e' esigibile nel momento in cui i prodotti  sono  presi
in consegna dal destinatario certificato. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d),
l'Amministrazione  finanziaria  puo'  autorizzare  il  soggetto   che
intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad  accisa,
provenienti da un unico speditore certificato  ubicato  in  un  altro
Stato membro e gia' immessi in consumo in un altro Stato  membro,  ad
operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad  un
unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti. 
  7. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi  del  presente  articolo
sono commercializzati per il tramite  delle  rivendite  di  cui  alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare
iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni
nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti
del tabacco ed essere muniti del contrassegno  di  legittimazione  di
cui all'articolo 39-duodecies. Per i  prodotti  di  cui  al  presente
comma, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti   la   procedura   per   il   rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni  per  la  tenuta
della contabilita' indicata nel comma  3,  lettera  b),  nonche'  gli
obblighi che il destinatario certificato e' tenuto  ad  osservare,  a
tutela  della  salute  pubblica,   in   relazione   alle   specifiche
disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati. 
  8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel  caso
di prodotti non unionali sottoposti ad accisa. 
    h) all'articolo 9, nel comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:  «b)  fornire  al  trasportatore  una  copia  stampata  del
documento amministrativo elettronico o di qualsiasi  altro  documento
commerciale   che   indichi   il   codice   unico   di    riferimento
amministrativo;»; 
    i) dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Speditore certificato). - 1. Il soggetto  che  intende
operare come speditore  certificato  e'  preventivamente  autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria;  l'autorizzazione,  valida  fino  a
revoca, e'  rilasciata  in  considerazione  dell'attivita'  economica
svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, gia' immessi in
consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un
altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica
di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri
approvati   dall'Amministrazione    finanziaria.    Allo    speditore
certificato e' attribuito un codice identificativo. Restano ferme  le
disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia  di  tabacchi
lavorati. 
  2. Lo speditore certificato ha l'obbligo di: 
    a) iscrivere nella contabilita' di cui  al  comma  1  i  prodotti
trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione,
con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui
i medesimi prodotti sono consegnati; 
    b) fornire  al  trasportatore  il  codice  unico  di  riferimento
amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3; 
    c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a
verificare la regolarita' delle spedizioni dei  prodotti  di  cui  al
comma 1 effettuate. 
  3. Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,  l'Amministrazione
finanziaria puo' autorizzare il  soggetto  che  intende,  nell'ambito
della sua attivita' economica, solo occasionalmente trasportare in un
altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e  gia'  immessi  in
consumo  nel  territorio  nazionale,  ad   operare   come   speditore
certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per  una
quantita' prestabilita di prodotti. 
  4. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti,  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e  la
procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  le
istruzioni per la tenuta della contabilita'  indicata  nel  comma  2,
lettera a) nonche' gli  obblighi  che  lo  speditore  certificato  e'
tenuto ad osservare, a tutela della  salute  pubblica,  in  relazione
alle specifiche disposizioni nazionali e  unionali  del  settore  dei
tabacchi lavorati. 
  5. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio  dello
Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel
territorio dello Stato e' rimborsata ai  sensi  dell'articolo  14  su
richiesta dello speditore certificato, a condizione che  quest'ultimo
fornisca la prova del  suo  avvenuto  pagamento  e  dimostri  che  il
destinatario certificato  dello  Stato  membro  di  destinazione  dei
prodotti abbia ricevuto gli  stessi  e  abbia  versato  l'accisa  nel
medesimo Stato membro. 
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel  caso
di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»; 
    l) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Circolazione di prodotti gia' immessi in  consumo  in  un
altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel  territorio
dello Stato). - 1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato
i prodotti immessi in consumo in un altro Stato  membro  che  vengono
trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi
commerciali. In tal caso i medesimi  prodotti  sono  spediti  da  uno
speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi
in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale. 
  2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per  scopi
commerciali si intendono i prodotti di cui al  comma  1  trasportati,
nel territorio dello Stato, nei casi diversi  da  quelli  contemplati
dagli articoli 10-bis e 11. 
  3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve  aver  luogo
con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento  dei
relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro
di spedizione. Al predetto documento e' attribuito un codice unico di
riferimento amministrativo semplificato. 
  4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento  in  cui  i
prodotti lasciano i locali dello speditore  certificato  dello  Stato
membro di spedizione. 
  5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui
i prodotti  sono  presi  in  consegna  dal  destinatario  certificato
nazionale presso il suo  deposito.  Tale  circostanza  e'  attestata,
fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10,  dalla  nota  di
ricevimento     trasmessa      dal      destinatario      certificato
all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato  e
da quest'ultimo validata. La  trasmissione  della  predetta  nota  e'
effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui  i
prodotti  sono  presi  in  consegna  dal   destinatario   certificato
nazionale. 
  6. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui  al
comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si  verifica  con  lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con
l'iscrizione nella  contabilita'  del  destinatario  certificato,  da
effettuarsi  entro  il  medesimo  giorno  in  cui  hanno  termine  le
operazioni di scarico, dei dati accertati relativi  alla  qualita'  e
quantita' dei prodotti scaricati. 
  7.  Non  sono  considerati  come  prodotti  consegnati  per   scopi
commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro  Stato
membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che  effettua
traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato  membro  e  il
territorio nazionale e che  non  siano  disponibili  per  la  vendita
quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato. 
  8. Per i prodotti di cui al comma  1,  qualora,  al  momento  della
spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile  nello  Stato
membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un  documento
di riserva contenente gli stessi dati  dell'e-DAS.  Gli  stessi  dati
sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema  informatizzato
non  appena   quest'ultimo   e'   nuovamente   disponibile.   L'e-DAS
sostituisce il predetto documento di  riserva,  copia  del  quale  e'
conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato
nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita'. 
  9.  Per  i  prodotti  di  cui  al  comma  1,  qualora  il   sistema
informatizzato risulti  indisponibile  nello  Stato  al  momento  del
ricevimento  da  parte  del   destinatario   certificato   nazionale,
quest'ultimo  presenta  all'Ufficio  competente  dell'Amministrazione
finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati  della
nota  di  ricevimento  di  cui  al  comma  5,  attestante  l'avvenuta
conclusione della circolazione. Non appena il sistema  informatizzato
e' nuovamente disponibile nello Stato,  il  destinatario  certificato
trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce  il   predetto
documento di riserva. 
  10.  In   assenza   della   nota   di   ricevimento   non   causata
dall'indisponibilita'  del  sistema  informatizzato,  ai  fini  della
conclusione della circolazione  da  parte  dell'Autorita'  competente
dello Stato membro di  spedizione,  in  casi  eccezionali,  l'Ufficio
dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta  la  ricezione
delle merci  sulla  base  di  idonea  documentazione  comprovante  la
ricezione stessa; per merci  spedite  dal  territorio  nazionale,  in
assenza della nota di ricevimento non  causata  dall'indisponibilita'
del sistema informatizzato,  la  conclusione  della  circolazione  di
prodotti ai sensi del presente articolo puo'  essere  effettuata,  in
casi  eccezionali,  dall'Ufficio   dell'Amministrazione   finanziaria
competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base
dell'attestazione delle autorita' competenti dello  Stato  membro  di
destinazione. 
  11. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
prodotti non unionali sottoposti ad accisa.» 
    m) all'articolo 10-bis dopo il comma 7 e' inserito  il  seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai
prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»; 
    n) all'articolo 10-ter: 
      1) nel comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica  che  ne  ha
garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra  persona  che
abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione  e  che  era  a
conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della
irregolarita' o dell'infrazione;»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
        «3. In caso di perdita irrimediabile,  totale  o  parziale  o
distruzione totale,  come  definite  all'articolo  4,  comma  5,  dei
prodotti di cui agli  articoli  10,  comma  1,  e  10-bis,  comma  1,
avvenute  nel  corso  del  trasporto  nel  territorio  nazionale,  e'
concesso  l'abbuono  della  relativa  imposta  qualora  il   soggetto
obbligato    provi,    in    un    modo    ritenuto     soddisfacente
dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei
prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per  forza  maggiore.  Fatta
eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita
irrimediabile  o  la  distruzione  totale  dei  prodotti,  imputabili
esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa  non  grave  e
quelli, determinanti la suddetta perdita  o  distruzione,  che  siano
imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o
colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al  caso  fortuito
ed alla forza maggiore. 
        3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei  prodotti
di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi  una
perdita parziale dovuta alla natura  dei  prodotti,  l'abbuono  della
relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria
abbia  motivi  fondati  di  sospettare  frodi  o  irregolarita',   se
l'entita' della medesima perdita e' inferiore  a  quella  determinata
con riferimento alle  soglie  comuni  individuate  dalla  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva  (UE)
2020/262. Nelle more della determinazione delle soglie comuni di  cui
al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
regolamento adottato con il decreto del  Ministro  delle  finanze  13
gennaio 2000, n. 55.»; 
    3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
      «4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri
di aver pagato l'accisa, o abbia  diritto  all'abbuono  d'imposta  ai
sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede  allo
svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata. 
      4-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.»; 
    o) all'articolo 11: 
      1) nel comma 4, la parola: »professionali», e' sostituita dalla
seguente: «economici»; 
      2) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai  prodotti  non
unionali sottoposti ad accisa.»; 
    p) l'articolo 12, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Deposito  e  circolazione  di  prodotti  assoggettati  ad
accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni  stabilite  per  i  singoli
prodotti,  i  prodotti  assoggettati  ad  accisa  sono  custoditi   e
contabilizzati  secondo  le  modalita'  stabilite  e  circolano   nel
territorio dello Stato con un apposito documento  di  accompagnamento
analogo all'e-DAS. 
  2.  Nel  caso   di   spedizioni   fra   localita'   nazionali   con
attraversamento  del  territorio  di  un  altro  Stato   membro,   e'
utilizzato l'e-DAS. 
  3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il  trasporto  di
prodotti  assoggettati  ad  accisa  si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 6, comma 15-bis. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  prodotti
custoditi  e  movimentati  dalle  amministrazioni  dello  Stato.   Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si  applicano  ai  prodotti
non unionali sottoposti ad accisa.»; 
    q) all'articolo 17: 
      1) nel comma 3, le parole: »a quanto disposto  dal  regolamento
(CE)  n.  31/96  della  Commissione,  del  10  gennaio  1996.»   sono
sostituite dalle seguenti: «al formulario adottato dalla  Commissione
con atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3,  della
direttiva (UE) 2020/262.»; 
      2) nel comma 3-bis, le parole: «dell'articolo 13, paragrafo  3,
secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE  del  Consiglio.»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dell'articolo  12,  paragrafo  4,  della
direttiva (UE) 2020/262.»; 
    r) all'articolo 23, nel comma 15, le parole: «delle dogane e  dei
monopoli », sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  dogane  e  dei
monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis
»; 
    s) all'articolo 28, nel comma 7, le parole: «delle dogane  e  dei
monopoli », sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  dogane  e  dei
monopoli, e quelli ricevuti  ed  introdotti  ai  sensi  dell'articolo
8-bis »; 
    t) l'articolo 37, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I  produttori
di vino che producono in  media  meno  di  1.000  ettolitri  di  vino
all'anno, sulla base della produzione annua media  delle  ultime  tre
campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo  3,
del regolamento delegato  (UE)  2018/273,  sono  considerati  piccoli
produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono  assoggettati  ad
accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5 e da quelli connessi  alla  circolazione  ed  al  controllo;
sono, invece, tenuti  ad  informare  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
dogane, competenti per territorio, delle operazioni  intracomunitarie
effettuate, ad assolvere agli  obblighi  prescritti  dal  regolamento
delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli
relativi alla tenuta del registro di  scarico  ed  all'emissione  del
documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo. 
  2. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli
di  circolazione  previsti  in  caso  di  trasferimenti   all'interno
dell'Unione europea, la circolazione del vino  nel  territorio  dello
Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti
dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per  i  trasporti
che iniziano e si concludono nel territorio nazionale.  Gli  obblighi
di contabilizzazione annuale dei dati di produzione  e  di  redazione
dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati
e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali
di vino mediante  le  dichiarazioni  obbligatorie  e  la  tenuta  dei
registri,  compresa  la  rilevazione  delle  giacenze  effettive   in
occasione  della  chiusura  annua   dei   conti,   disciplinati   dal
regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.»; 
    u) all'articolo 47: 
      1) nel comma  3,  dopo  le  parole:  «relativa  alla  quantita'
mancante» sono inserite le seguenti: «superiore al  predetto  calo  a
meno  che  l'Amministrazione  finanziaria  abbia  motivi  fondati  di
ritenere che la circolazione dei prodotti di cui  al  presente  comma
sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la
predetta sanzione e'  applicata  con  riguardo  all'imposta  relativa
all'intera quantita' mancante»; 
      2) nel comma 4, dopo le parole «andato perduto» e' inserita  la
seguente «irrimediabilmente». 
    v) all'articolo 56, al comma 6, dopo le parole «dell'articolo 14»
sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 15». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32  Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art. 1. Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea 
              1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i
          termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234,  nonche'  secondo  quelli  specifici   dettati   dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              2) direttiva (UE) 2018/1673 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
              3) direttiva (UE) 2018/1808 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
              4)  direttiva  (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
              5) direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
              6) direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
              7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
              8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,    del    19     marzo     2019,     concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
              9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
              10) direttiva (UE) 2019/713 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
              11) direttiva (UE) 2019/770 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              12) direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              13) direttiva (UE) 2019/789 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              14) direttiva (UE) 2019/790 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              15) direttiva (UE) 2019/878 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              16) direttiva (UE) 2019/879 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              17) direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
              18) direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
              19) direttiva (UE) 2019/884 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI  del  Consiglio(termine  di  recepimento:   28
          giugno 2022); 
              20) direttiva (UE) 2019/904 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
              21) direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
              22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
              23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
              24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
              25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
              26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
              27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
              28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
              29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
              30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
              31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
              32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
              33) direttiva (UE)  2019/1995  del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
              34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
              35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE   e   la   direttiva    2014/59/UE(termine    di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
              36) direttiva (UE)  2019/2235  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
              37) direttiva  (UE)  2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
              38) direttiva  (UE)  2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
              39) direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).". 
              -  La  direttiva  2020/262/UE  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 febbraio 2020, n. L 58. 
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Ambito applicativo e  definizioni).  -  1.  Il
          presente testo  unico  disciplina  l'imposizione  indiretta
          sulla produzione e sui consumi. 
              2. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
                a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o
          sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico  e
          delle  bevande  alcoliche,  dell'energia  elettrica  e  dei
          tabacchi  lavorati,   diversa   dalle   altre   imposizioni
          indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; 
                b) Amministrazione finanziaria: gli organi,  centrali
          o periferici, dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
          preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici,
          sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli
          e sulle bevande alcoliche,  e  alla  gestione  delle  altre
          imposte indirette di cui al Titolo III. 
                c) prodotto sottoposto  ad  accisa:  il  prodotto  al
          quale si applica il regime fiscale delle accise; 
                d) prodotto soggetto od assoggettato  ad  accisa:  il
          prodotto per il quale il  debito  d'imposta  non  e'  stato
          ovvero e' stato assolto; 
                e)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui   vengono
          fabbricati,  trasformati,  detenuti,  ricevuti  o   spediti
          prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei
          diritti    di    accisa,    alle    condizioni    stabilite
          dall'Amministrazione finanziaria; 
                f) depositario autorizzato: il  soggetto  titolare  e
          responsabile della gestione del deposito fiscale; 
                f-bis)  prodotti  non  unionali:  le  merci  definite
          all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n.  952/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre  2013,
          che istituisce il Codice  doganale  dell'Unione,  d'ora  in
          avanti indicato come CDU; 
                g) regime sospensivo: il regime  fiscale  applicabile
          alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed
          alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa  fino  al
          momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi  di
          una causa estintiva del debito d'imposta; 
                h) (abrogata); 
                i) importazione di  prodotti  sottoposti  ad  accisa:
          l'immissione  di  prodotti  in  libera  pratica   a   norma
          dell'articolo 201 del CDU; 
                i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio
          dell'Unione europea di prodotti che non sono  vincolati  al
          regime  di  immissione   in   libera   pratica   ai   sensi
          dell'articolo  201  del  CDU  e  per  i  quali   e'   sorta
          un'obbligazione  doganale  ai   sensi   dell'articolo   79,
          paragrafo 1, di tale  regolamento  o  sarebbe  sorta  se  i
          prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; 
                l)  destinatario  registrato:  la  persona  fisica  o
          giuridica,  diversa  dal  titolare  di  deposito   fiscale,
          autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a  ricevere,
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,  prodotti
          sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti  dal
          territorio di un altro Stato membro o dal territorio  dello
          Stato; 
                m)  speditore  registrato:  la   persona   fisica   o
          giuridica  autorizzata   dall'Amministrazione   finanziaria
          unicamente a spedire, nell'esercizio  della  sua  attivita'
          economica,  prodotti  sottoposti  ad   accisa   in   regime
          sospensivo a seguito dell'immissione in libera  pratica  in
          conformita' dell'articolo 201 del CDU; 
                m-bis) speditore certificato:  la  persona  fisica  o
          giuridica, autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a
          spedire,  nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,
          prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in  consumo  nel
          territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso  il
          territorio di un altro Stato membro; 
                m-ter) destinatario certificato: la persona fisica  o
          giuridica, autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a
          ricevere, nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,
          prodotti  sottoposti  ad  accisa  immessi  in  consumo  nel
          territorio  di  un  altro  Stato  membro  e   spediti   nel
          territorio dello Stato; 
                n)   sistema   informatizzato:    il    sistema    di
          informatizzazione di cui alla decisione (UE)  2020/263  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  15  gennaio  2020,
          relativa  all'informatizzazione   dei   movimenti   e   dei
          controlli dei prodotti soggetti ad accisa; 
                n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico
          semplificato di cui all'articolo 35  della  direttiva  (UE)
          2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
                a)  si  intende  per  "territorio  dello  Stato":  il
          territorio della Repubblica italiana,  con  esclusione  del
          comune di Livigno; 
                b) si intende per territorio dell'Unione europea:  il
          territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti
          esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 
                  1) per la Repubblica francese: i territori francesi
          di cui all'articolo 349 e all'articolo  355,  paragrafo  1,
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
                  2) per la Repubblica federale di Germania:  l'isola
          di Helgoland ed il territorio di Busingen; 
                  3) per il Regno di  Spagna:  Ceuta,  Melilla  e  le
          isole Canarie; 
                  4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 
                  5) le isole Anglo-normanne; 
                c)  le  operazioni  effettuate  in  provenienza  o  a
          destinazione: 
                  1) del Principato di Monaco sono  considerate  come
          provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
                  2) di Jungholz e  Mittelberg  (Kleines  Walsertal),
          sono considerate come provenienti dalla, o destinate  alla,
          Repubblica federale di Germania; 
                  3)  dell'isola  di  Man   sono   considerate   come
          provenienti dal,  o  destinate  al,  Regno  Unito  di  Gran
          Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 
                  4) della Repubblica di San Marino, sono considerate
          come  provenienti  dalla,  o  destinate  alla,   Repubblica
          italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
          presso i competenti uffici italiani con l'osservanza  delle
          disposizioni  finanziarie  previste  dalla  Convenzione  di
          amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa  esecutiva
          con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e   successive
          modificazioni; 
                  5) delle zone di  sovranita'  del  Regno  Unito  di
          Akrotiri  e  Dhekelia  sono  considerate  come  provenienti
          dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.". 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa).
          - 1. Per i prodotti  sottoposti  ad  accisa  l'obbligazione
          tributaria  sorge  al  momento  della  loro  fabbricazione,
          compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora  l'accisa  sia
          applicabile, ovvero della  loro  importazione  o  del  loro
          ingresso irregolare nel territorio dello Stato. 
              2. L'accisa e' esigibile all'atto della  immissione  in
          consumo  del  prodotto  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considera immissione in consumo anche: 
                a)  lo  svincolo,  anche  irregolare,   di   prodotti
          sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; 
                b) l'ammanco di prodotti  sottoposti  ad  accisa,  in
          misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono
          le  condizioni  per  la  concessione  dell'abbuono  di  cui
          all'articolo 4; 
                c) la fabbricazione, comprese la trasformazione o  la
          lavorazione, anche irregolari, di  prodotti  sottoposti  ad
          accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo; 
                d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a
          meno che gli stessi  non  siano  immediatamente  vincolati,
          all'atto  dell'importazione,   al   regime   sospensivo   o
          l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel  territorio
          dello  Stato,  a  condizione  che,   nei   predetti   casi,
          l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai  sensi  di
          quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e),
          f), g) e k), del CDU; 
                e)  la  detenzione,  al  di  fuori   di   un   regime
          sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa  per  i  quali
          non sia  stata  applicata  una  accisa  conformemente  alle
          disposizioni di cui al presente testo unico. 
              3. L'accisa e' esigibile anche quando  viene  accertato
          che  non  si  sono  verificate  le  condizioni  di  consumo
          previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o  di
          una esenzione. 
              4. E' obbligato al pagamento dell'accisa: 
                a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene
          l'immissione in consumo e, in solido,  i  soggetti  che  si
          siano resi garanti del  pagamento  o  i  soggetti  nei  cui
          confronti si verificano i  presupposti  per  l'esigibilita'
          dell'imposta; 
                b) il destinatario registrato che riceve  i  prodotti
          soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8; 
                b-bis)  in   caso   di   irregolarita'   durante   la
          circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo,  il  depositario  autorizzato,   lo   speditore
          registrato o qualsiasi altro soggetto che ha  garantito  il
          pagamento o nei cui confronti si verificano  i  presupposti
          per l'esigibilita' dell'imposta; 
                c)  relativamente  all'importazione  e   all'ingresso
          irregolare di prodotti sottoposti ad  accisa,  il  debitore
          dell'obbligazione  doganale  individuato   in   base   alla
          relativa normativa e, in caso di  ingresso  irregolare,  in
          solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso. 
              4-bis. In tutti i casi in cui vi  siano  piu'  soggetti
          tenuti  al   pagamento   dell'accisa,   i   medesimi   sono
          responsabili in solido del debito d'imposta.». 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.   La
          fabbricazione,  la  lavorazione,  la  trasformazione  e  la
          detenzione dei prodotti soggetti ad  accisa  ed  in  regime
          sospensivo sono effettuate in regime di  deposito  fiscale.
          Sono escluse dal predetto regime le fabbriche  di  prodotti
          tassati su base forfettaria. 
              2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
          dall'Amministrazione  finanziaria   nei   limiti   e   alle
          condizioni stabilite dall'autorizzazione.  Per  i  prodotti
          diversi dai tabacchi  lavorati,  l'esercizio  del  deposito
          fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza,  secondo
          le disposizioni di cui  all'articolo  63.  Per  i  tabacchi
          lavorati, l'esercizio del deposito fiscale  e'  subordinato
          all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte
          dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato.  A
          ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa. 
              3. Il depositario e' obbligato: 
                a)  fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura  del  10
          per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
          prodotti che possono essere detenuti nel deposito  fiscale,
          in relazione alla  capacita'  di  stoccaggio  dei  serbatoi
          utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione  non
          puo'  essere  inferiore  all'ammontare   dell'imposta   che
          mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
          di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione  dovuta
          dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a).  Sono
          esonerate dall'obbligo di  prestazione  della  cauzione  le
          amministrazioni  dello  Stato  e   degli   enti   pubblici.
          L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare  dal
          predetto  obbligo  le  ditte  affidabili   e   di   notoria
          solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
          cui mutino le  condizioni  che  ne  avevano  consentito  la
          concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata
          entro quindici giorni dalla notifica della revoca; 
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; 
                c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti  e
          movimentati nel deposito fiscale; 
                d) ad introdurre nel deposito fiscale e  a  iscrivere
          nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della
          presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6,  tutti  i
          prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; 
                e) a presentare i prodotti ad  ogni  richiesta  ed  a
          sottoporsi a controlli o accertamenti. 
              4. I depositi fiscali  sono  assoggettati  a  vigilanza
          finanziaria  e,  salvo  quelli  che  movimentano   tabacchi
          lavorati, si intendono compresi nel circuito  doganale;  la
          vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,   tenendo   conto
          dell'operativita' dell'impianto, la  tutela  fiscale  anche
          attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato
          deve fornire i locali occorrenti  con  l'arredamento  e  le
          attrezzature necessarie e sostenere le relative  spese  per
          il  funzionamento;  sono  a  carico   del   depositario   i
          corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e  di  controllo
          svolta,  su  sua  richiesta,  fuori  dell'orario  ordinario
          d'ufficio. 
              5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
          fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
          stabiliti dal presente  articolo  nonche'  del  divieto  di
          estrazione   di    cui    all'articolo    3,    comma    4,
          indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per  le
          violazioni che  costituiscono  reato,  comporta  la  revoca
          della licenza fiscale di esercizio. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di  prodotti
          sottoposti ad accisa). - 1.  La  circolazione  di  prodotti
          sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello  Stato  e
          nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui
          tali prodotti transitino  per  un  paese  o  un  territorio
          terzo, puo' avvenire: 
                a) per i prodotti provenienti da un deposito  fiscale
          verso: 
                  1) un altro deposito fiscale; 
                  2) un destinatario registrato; 
                  3) un  luogo  dal  quale  i  prodotti  lasciano  il
          territorio dell'Unione europea; 
                  4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1; 
                  5) l'ufficio doganale presso il quale  i  prodotti,
          dopo  essere  stati  svincolati  per  l'esportazione,  sono
          vincolati ad un regime di transito esterno; 
                b)  per  i  prodotti   spediti   da   uno   speditore
          registrato,  dal  luogo  di  importazione  verso  qualsiasi
          destinazione di cui alla lettera a). 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo   di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'articolo 201 del CDU. 
              3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
          regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
          lettera a), nel momento in cui essi  lasciano  il  deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
              4. Il depositario autorizzato mittente o  lo  speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da piu' soggetti tra  quelli  menzionati
          nel  presente  periodo,  fermo  restando  quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la
          garanzia  puo'  essere  prestata   dal   destinatario   dei
          prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente
          o con lo speditore  registrato.  La  garanzia  deve  essere
          prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i
          trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in  tutti
          gli  Stati  membri  dell'Unione  europea.  E'  disposto  lo
          svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa
          in consegna dei prodotti da parte del destinatario  ovvero,
          per i prodotti destinati ad essere  esportati,  dell'uscita
          degli stessi dal territorio  dell'Unione  europea,  con  le
          modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11  e  dai
          commi 7, 7-bis e 12; per i  prodotti  trasferiti  verso  la
          destinazione di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  5),
          provenienti da un  deposito  fiscale  o  da  uno  speditore
          registrato, lo svincolo della cauzione e'  disposto  quando
          e' fornita la prova che  i  medesimi  prodotti  sono  stati
          vincolati al regime di transito esterno  con  le  modalita'
          previste    dal    comma    7-bis,     secondo     periodo.
          L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di  concedere  ai
          depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
          solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
          per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo
          accordo con  gli  Stati  membri  interessati,  di  prodotti
          energetici effettuati per via  marittima.  Non  e'  fornita
          garanzia  per  i  trasferimenti  di   prodotti   energetici
          attraverso condutture  fisse  salvo  che  l'Amministrazione
          finanziaria la richieda per  casi  particolari  debitamente
          motivati. 
              5. La circolazione, in regime sospensivo, dei  prodotti
          sottoposti ad accisa  deve  aver  luogo  con  un  documento
          amministrativo elettronico di cui al  regolamento  (CE)  n.
          684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso  dal
          sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
          da  parte  del  soggetto  speditore.  I  medesimi  prodotti
          circolano con la scorta di una copia stampata del documento
          amministrativo elettronico o di qualsiasi  altro  documento
          commerciale che indichi in modo chiaramente  identificabile
          il  codice  unico  di  riferimento   amministrativo.   Tale
          documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
          durante la circolazione in regime sospensivo;  in  caso  di
          divergenza tra i dati in esso riportati e  quelli  inseriti
          nel  sistema  informatizzato,  fanno  fede   gli   elementi
          risultanti da quest'ultimo. 
              6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e  12,
          la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema  informatizzato  e  da  quest'ultimo  validata.  La
          trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le  24
          ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi  in
          consegna dal  destinatario.  6-bis.  Per  i  trasferimenti,
          mediante automezzi, dei prodotti di  cui  al  comma  6,  la
          presa in consegna di cui al medesimo comma  6  si  verifica
          con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di
          trasporto  e  con  l'iscrizione  nella   contabilita'   del
          destinatario, da effettuarsi entro il  medesimo  giorno  in
          cui hanno  termine  le  operazioni  di  scarico,  dei  dati
          accertati relativi alla qualita' e quantita'  dei  prodotti
          scaricati. 
              7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa  in
          regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude
          nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il  territorio
          dell'Unione europea. Per i prodotti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude
          nel momento in cui gli stessi sono vincolati al  regime  di
          transito esterno. 
              7-bis. Nel caso di  cui  al  comma  7,  primo  periodo,
          l'Ufficio doganale di  esportazione  compila  una  nota  di
          esportazione che attesta che i prodotti hanno  lasciato  il
          territorio   dell'Unione   europea,   sulla   base    delle
          informazioni  in  suo  possesso  o   di   quelle   ricevute
          dall'ufficio doganale di uscita  dei  prodotti  se  diverso
          dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di  cui  al
          comma   7,   secondo   periodo,   l'Ufficio   doganale   di
          esportazione compila una nota di esportazione  che  attesta
          che i prodotti sono stati vincolati al regime  di  transito
          esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o  di
          quelle ricevute dall'ufficio doganale che  ha  vincolato  i
          prodotti  al  medesimo  regime,  se  diverso   dall'Ufficio
          doganale di esportazione. 
              8. Qualora, al momento  della  spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento  contenente  gli  stessi  elementi  previsti  dal
          documento  amministrativo   elettronico   e   conforme   al
          regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
          dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
          quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il   documento
          amministrativo elettronico sostituisce il documento di  cui
          al primo periodo,  copia  del  quale  e'  conservata  dallo
          speditore  e  dal  destinatario   nazionale,   che   devono
          riportarne gli estremi nella propria contabilita'. 
              9.   Qualora   il   sistema   informatizzato    risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione finanziaria  un  documento  contenente
          gli stessi dati della nota di ricevimento di cui  al  comma
          6, attestante l'avvenuta  conclusione  della  circolazione.
          Non  appena  il  sistema  informatizzato   sia   nuovamente
          disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la  nota
          di ricevimento che sostituisce il documento di cui al primo
          periodo. 
              10. Il documento di cui al comma 9  e'  presentato  dal
          destinatario     nazionale      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui,  al
          momento  del   ricevimento   dei   prodotti,   il   sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento di cui al comma 9. 
              11. In assenza della nota di  ricevimento  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  puo'  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorita'  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
              12. In assenza della nota di esportazione  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   puo'   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorita' competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'ufficio doganale di uscita  o  sulla  base  delle
          informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato
          membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale
          i prodotti  sono  stati  svincolati  per  l'esportazione  e
          vincolati al regime di transito esterno. 
              13.  Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,   le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attivita' economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14. 
              14.   Con   determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          sentito il Comando generale della Guardia di finanza,  sono
          stabilite, per la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in
          regime  sospensivo  che   abbia   luogo   interamente   nel
          territorio  dello  Stato,  le  informazioni  aggiuntive  da
          indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
          comma 5 per la corretta identificazione della tipologia  di
          prodotto   trasferito   anche   al   fine   della    esatta
          determinazione  dell'accisa  gravante.  Fino   all'adozione
          della suddetta determinazione trovano applicazione, per  la
          fattispecie di cui al presente comma,  le  disposizioni  di
          cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa  ed
          ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d)
          ed e). 
              15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate  per  il
          trasporto  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo sono munite di  sistemi  di  tracciamento  della
          posizione e di misurazione delle quantita'  scaricate.  Con
          determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
          applicazione della predetta disposizione.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che
          intende   operare   come   destinatario    registrato    e'
          preventivamente      autorizzato       dall'Amministrazione
          finanziaria competente;  l'autorizzazione,  valida  fino  a
          revoca,  e'  rilasciata  in  considerazione  dell'attivita'
          svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I  prodotti
          sottoposti ad accisa ricevuti  in  regime  sospensivo  sono
          separatamente detenuti e contabilizzati rispetto  a  quelli
          assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo  deposito.  Al
          destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa. 
              1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e  7  in
          materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione  di  cui  al
          comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo  rilascio
          e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del  soggetto
          che   intende   operare   come   destinatario   registrato,
          rispettivamente le  condizioni  di  cui  ai  commi  6  e  7
          dell'articolo 23; per la  sospensione  e  la  revoca  della
          predetta      autorizzazione      trovano      applicazione
          rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e  9  del
          medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche  e  di
          societa', l'autorizzazione e' negata, revocata  o  sospesa,
          ovvero il procedimento per  il  rilascio  della  stessa  e'
          sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6  a  9
          del medesimo articolo 23  ricorrano,  alle  condizioni  ivi
          previste,  con  riferimento  a  persone  che  ne  rivestono
          funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione   o   di
          direzione, nonche' a persone che ne  esercitano,  anche  di
          fatto, la gestione e il controllo. 
              2. Per il destinatario registrato che intende  ricevere
          soltanto  occasionalmente  prodotti  soggetti  ad   accisa,
          l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e'  valida  per
          un unico movimento e  per  una  quantita'  prestabilita  di
          prodotti, provenienti da un unico  soggetto  speditore.  In
          tale   ipotesi   copia   della   predetta   autorizzazione,
          riportante  gli  estremi  della  garanzia  prestata,   deve
          scortare i prodotti  unitamente  alla  copia  stampata  del
          documento di accompagnamento  elettronico  o  di  qualsiasi
          altro documento commerciale che indichi il codice unico  di
          riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5. 
              3. Il  destinatario  registrato  non  puo'  fabbricare,
          trasformare, detenere  ne'  spedire  prodotti  soggetti  ad
          accisa. Egli ha l'obbligo di: 
                a)  fornire,  prima  della  spedizione  dei  prodotti
          sottoposti ad accisa in  regime  sospensivo  da  parte  del
          mittente, garanzia per il pagamento  dell'imposta  gravante
          sui medesimi; 
                b) provvedere, fatta eccezione  per  il  destinatario
          registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto  previsto
          dall'articolo 6, comma 6-bis, ad  iscrivere  nella  propria
          contabilita' i prodotti di cui alla lettera a)  non  appena
          ricevuti; 
                c) sottoporsi a qualsiasi  controllo  o  accertamento
          anche  intesi  a  verificare  l'effettivo  ricevimento  dei
          prodotti di cui alla lettera a)  che,  qualora  allo  stato
          sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati  ai  prodotti
          ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma
          1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa. 
              4.  Nelle  ipotesi  previste  dal   presente   articolo
          l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
          e deve essere pagata, secondo le modalita'  vigenti,  entro
          il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 
              5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto  di  cui
          al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in  materia
          di  condizionamento  ed  etichettatura  dei  prodotti   del
          tabacco stabilite dal decreto legislativo 24  giugno  2003,
          n.  184,  nonche'  le  disposizioni  di  cui   all'articolo
          39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno  di
          legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma  1  per  i
          tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  del  Ministro
          delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
              6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono  essere
          iscritti nella tariffa di  vendita  e  venduti  tramite  le
          rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
              7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la  procedura
          per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  le
          istruzioni per la tenuta della  contabilita'  indicata  nel
          comma  3,  lettera  b),  nonche'  gli   obblighi   che   il
          destinatario registrato e' tenuto ad  osservare,  a  tutela
          della  salute  pubblica,  in  relazione   alle   specifiche
          disposizioni  nazionali  e  comunitarie  del  settore   dei
          tabacchi lavorati. 
              8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.». 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Speditore registrato). - 1.  Il  soggetto  che
          intende    operare    come    speditore    registrato    e'
          preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti
          sottoposti ad accisa oggetto della propria  attivita',  dal
          competente   Ufficio   dell'Amministrazione    finanziaria,
          individuato in relazione  alla  sede  legale  del  medesimo
          soggetto. Si  prescinde  da  tale  autorizzazione  per  gli
          spedizionieri  abilitati  a  svolgere  i  compiti  previsti
          dall'articolo  7,  comma  1-sexies,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato  e'
          attribuito,  prima  dell'inizio  della  sua  attivita',  un
          codice di accisa. 
              2. Lo speditore registrato non puo'  detenere  prodotti
          in  regime  sospensivo.  Fermo  restando  quanto   previsto
          dall'articolo 6,  comma  4,  in  materia  di  garanzia,  il
          medesimo speditore ha l'obbligo di: 
                a) iscrivere nella propria  contabilita'  i  prodotti
          sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento  della
          spedizione, con l'indicazione degli estremi  del  documento
          di accompagnamento e del luogo in cui i  medesimi  prodotti
          sono consegnati; 
                b) fornire al trasportatore una  copia  stampata  del
          documento amministrativo elettronico o di  qualsiasi  altro
          documento  commerciale  che  indichi  il  codice  unico  di
          riferimento amministrativo; 
                c) sottoporsi a qualsiasi  controllo  o  accertamento
          anche intesi a verificare la regolarita'  delle  spedizioni
          effettuate.». 
              -  Il  testo  dell'art.  10-bis  del   citato   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  10-bis   (Altre   disposizioni   relative   alla
          circolazione di prodotti gia'  immessi  in  consumo  in  un
          altro Stato membro). - 1. I prodotti gia'  assoggettati  ad
          accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati
          da un soggetto stabilito nel territorio  dello  Stato,  che
          sia privato  ovvero  che,  pur  esercitando  una  attivita'
          economica, agisca in qualita' di  privato,  e  siano  stati
          spediti  o   trasportati   nel   territorio   dello   Stato
          direttamente o  indirettamente  dal  venditore  o  per  suo
          conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello  Stato.
          Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del
          presente comma, avvengono con modalita' diverse  da  quelle
          della vendita  a  distanza  transfrontaliera  di  cui  alla
          direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  3
          aprile 2014, n. 2014/40/UE. 
              2. Per i prodotti  di  cui  al  comma  1,  il  debitore
          dell'accisa e'  il  rappresentante  fiscale  designato  dal
          venditore,  avente  sede  nel  territorio  dello  Stato   e
          preventivamente      autorizzato       dall'Amministrazione
          finanziaria. 
              3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al  comma
          1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una
          garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti
          presso    l'Ufficio     competente     dell'Amministrazione
          finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale  e'  tenuto
          altresi' a pagare  l'accisa  dovuta  secondo  le  modalita'
          vigenti entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a
          quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere  una
          contabilita' delle forniture effettuate. Il  rappresentante
          fiscale deve sottoporsi a  qualsiasi  controllo  inteso  ad
          accertare il corretto pagamento dell'accisa. 
              4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati  ai
          sensi del presente  articolo,  il  rappresentante  fiscale,
          fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto
          a dare comunicazione delle  spedizioni,  prima  dell'arrivo
          della merce, all'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di
          Stato. Il contenuto e le modalita'  di  tali  comunicazioni
          sono   stabilite   con   determinazione    del    Direttore
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 
              5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma  2
          e le modalita' per la prestazione della garanzia e  per  la
          tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite,
          in relazione alle rispettive competenze,  con  decreto  del
          Direttore dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
          Dogane. 
              6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma  1
          devono essere iscritti nelle  tariffe  di  vendita  di  cui
          all'articolo   39-quater,   rispettare   le    disposizioni
          nazionali in materia di  condizionamento  ed  etichettatura
          dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto  legislativo
          24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti  del  contrassegno
          di legittimazione di  cui  all'articolo  39-duodecies.  Con
          provvedimento del Direttore  dell'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato sono  stabiliti,  relativamente  agli
          acquisiti di tabacchi  lavorati  effettuati  ai  sensi  del
          presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini
          del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2  nonche'
          le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la  consegna
          in conformita' a quanto previsto dalla  legge  22  dicembre
          1957, n. 1293, al  fine  di  garantire  l'osservanza  della
          specifica normativa nazionale di distribuzione. 
              7. Per i  prodotti  gia'  assoggettati  ad  accisa  nel
          territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito
          in un altro Stato membro, che sia privato ovvero  che,  pur
          esercitando una attivita' economica, agisca in qualita'  di
          privato,   spediti   o    trasportati,    direttamente    o
          indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto  nel
          medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello
          Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3,  su
          richiesta del  venditore,  a  condizione  che  quest'ultimo
          fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri  di
          avere ottemperato, anche tramite il proprio  rappresentante
          fiscale, nello Stato membro di destinazione  dei  prodotti,
          alle procedure di cui al comma 3. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.». 
              -  Il  testo  dell'art.  10-ter  del   citato   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  10-ter  (Irregolarita'  nella  circolazione   di
          prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).
          - 1. In caso di irregolarita' o di infrazione  verificatasi
          nel corso della circolazione di prodotti  gia'  immessi  in
          consumo in un  altro  Stato  membro,  si  applicano,  salvo
          quanto previsto per l'esercizio  dell'azione  penale  se  i
          fatti   addebitati   costituiscono   reato,   le   seguenti
          disposizioni: 
                a) l'accisa e' corrisposta  dalla  persona  fisica  o
          giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da
          qualsiasi  altra  persona  che   abbia   partecipato   alla
          irregolarita' o all'infrazione e che  era  a  conoscenza  o
          avrebbe dovuto ragionevolmente essere  a  conoscenza  della
          irregolarita' o dell'infrazione; 
                b) l'accisa e' riscossa in Italia se  l'irregolarita'
          o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato; 
                c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel
          territorio dello Stato e non e'  possibile  determinare  il
          luogo in cui  essa  si  e'  effettivamente  verificata,  si
          presume  che  l'irregolarita'   o   l'infrazione   si   sia
          verificata nel territorio dello Stato e nel momento in  cui
          e' stata accertata; 
                d) se entro tre  anni  dalla  data  di  acquisto  dei
          prodotti gia' immessi in consumo in un altro  Stato  membro
          viene  individuato  il  luogo  in  cui  l'irregolarita'   o
          l'infrazione  si  e'  effettivamente   verificata,   e   la
          riscossione  compete  ad  altro  Stato   membro,   l'accisa
          eventualmente riscossa nel  territorio  dello  Stato  viene
          rimborsata  con  gli  interessi  calcolati,  nella   misura
          prevista  dall'articolo  3,  comma  4,  dal  giorno   della
          riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.  A  tale
          fine,  il  soggetto  che  ha   pagato   l'accisa   fornisce
          all'Amministrazione  finanziaria,  entro  il   termine   di
          decadenza di due anni dalla data in cui  e'  comunicato  al
          medesimo  l'avvenuto  accertamento   del   luogo   in   cui
          l'irregolarita'  o  l'infrazione   si   e'   effettivamente
          verificata,  la  prova  che  l'accisa   e'   stata   pagata
          nell'altro Stato membro. 
              2. Nei casi in  cui  l'accisa  sia  stata  riscossa  in
          Italia  ai  sensi  del  comma   1,   lettere   a)   e   b),
          l'Amministrazione   finanziaria   informa   le   competenti
          autorita' dello Stato membro in cui i prodotti  sono  stati
          inizialmente immessi in consumo. 
              3. In caso di perdita irrimediabile, totale o  parziale
          o distruzione totale, come definite all'articolo  4,  comma
          5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis,
          comma 1, avvenute nel corso del  trasporto  nel  territorio
          nazionale, e' concesso  l'abbuono  della  relativa  imposta
          qualora il soggetto obbligato provi, in  un  modo  ritenuto
          soddisfacente  dall'Amministrazione  finanziaria,  che   la
          perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per  caso
          fortuito o  per  forza  maggiore.  Fatta  eccezione  per  i
          tabacchi lavorati,  i  fatti  che  determinano  la  perdita
          irrimediabile  o  la  distruzione  totale   dei   prodotti,
          imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di
          colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta  perdita
          o distruzione, che siano imputabili a  terzi  e  non  siano
          altresi' imputabili a titolo  di  dolo  o  colpa  grave  al
          soggetto obbligato, sono equiparati  al  caso  fortuito  ed
          alla forza maggiore. 
              3-bis. Nel caso in cui,  durante  la  circolazione  dei
          prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e  10-bis,  comma
          1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei
          prodotti, l'abbuono della  relativa  imposta  e'  concesso,
          salvo  che  l'Amministrazione  finanziaria   abbia   motivi
          fondati di sospettare frodi o irregolarita',  se  l'entita'
          della medesima perdita e' inferiore  a  quella  determinata
          con  riferimento  alle  soglie  comuni  individuate   dalla
          Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10,
          della   direttiva   (UE)   2020/262.   Nelle   more   della
          determinazione delle  soglie  comuni  di  cui  al  presente
          comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al
          regolamento adottato con  il  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 13 gennaio 2000, n. 55. 
              4. Qualora il soggetto di cui al comma 1,  lettera  a),
          dimostri  di  aver  pagato  l'accisa,   o   abbia   diritto
          all'abbuono  d'imposta  ai  sensi  dei  commi  3  e   3-bis
          l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale
          o parziale, della garanzia dal medesimo prestata. 
              4-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.». 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
          consumo in altro Stato membro e acquistati da  privati).  -
          1. Per i prodotti assoggettati  ad  accisa  ed  immessi  in
          consumo in altro Stato membro, acquistati  da  privati  per
          proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello
          Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. 
              2. Possono considerarsi acquistati per  uso  proprio  i
          prodotti  acquistati  e  trasportati  da  privati  entro  i
          seguenti quantitativi: 
                a) bevande spiritose, 10 litri; 
                b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; 
                c) vino, 90 litri, di cui 60 litri,  al  massimo,  di
          vino spumante; 
                d) birra, 110 litri; 
                e) sigarette, 800 pezzi; 
                f) sigaretti, 400 pezzi; 
                g) sigari, 200 pezzi; 
                h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette
          acquistate, ai sensi del comma 1,  nel  territorio  di  uno
          degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo  2,
          terzo comma, della direttiva  92/79/CEE  e  che  applicano,
          alle  medesime  sigarette,  un'accisa  inferiore  a  quanto
          indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo  comma,  della
          medesima direttiva 92/79/CEE, il  quantitativo  di  cui  al
          comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300
          pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   sono
          individuati, con cadenza annuale, gli Stati  membri  per  i
          quali vige la riduzione  indicata  nel  primo  periodo  del
          presente comma. 
              3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui
          al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita'
          di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui  gli
          stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale
          attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento
          commerciale relativo agli stessi prodotti. 
              4. I  prodotti  acquistati,  non  per  uso  proprio,  e
          trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti  nel
          comma 2 si considerano acquistati per  fini  commerciali  e
          per gli stessi devono essere osservate le  disposizioni  di
          cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si  applicano
          ai prodotti energetici trasportati dai privati o  per  loro
          conto con modalita' di trasporto  atipico.  E'  considerato
          atipico il trasporto del carburante in contenitori  diversi
          dai serbatoi normali, dai contenitori per  usi  speciali  o
          dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore
          a 10 litri, nonche' il  trasporto  di  prodotti  energetici
          liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi  dalle
          autocisterne utilizzate per conto di operatori economici. 
              5. Ai fini  del  comma  4  sono  considerati  "serbatoi
          normali"   di   un   autoveicolo   quelli   permanentemente
          installati dal costruttore su tutti gli  autoveicoli  dello
          stesso tipo  e  la  cui  sistemazione  permanente  consente
          l'utilizzazione diretta del carburante sia per la  trazione
          dei veicoli  che,  all'occorrenza,  per  il  funzionamento,
          durante il trasporto, dei sistemi di  refrigerazione  o  di
          altri  sistemi.  Sono,  parimenti,  considerati   "serbatoi
          normali" i serbatoi di gas installati su veicoli  a  motore
          che  consentono  l'utilizzazione  diretta  del   gas   come
          carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri  sistemi
          di cui possono essere dotati i veicoli e quelli  installati
          permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori  per
          usi   speciali,   dello   stesso   tipo   del   contenitore
          considerato,  la  cui  sistemazione   permanente   consente
          l'utilizzazione   diretta    del    carburante    per    il
          funzionamento,  durante  il  trasporto,  dei   sistemi   di
          refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono  dotati  i
          contenitori per usi  speciali.  Ai  fini  del  comma  4  e'
          considerato  "contenitore  per  usi   speciali"   qualsiasi
          contenitore munito di dispositivi particolari, adattati  ai
          sistemi  di   refrigerazione,   ossigenazione,   isolamento
          termico o altro. 
              5-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.». 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Esenzioni (Artt. 15 e 20, comma  2,  D.L.  n.
          331/1993)). - 1. I prodotti soggetti ad accisa sono  esenti
          dal pagamento della stessa quando sono destinati: 
                a)  ad  essere  forniti  nel  quadro   di   relazioni
          diplomatiche o consolari; 
                b) ad organizzazioni internazionali  riconosciute  ed
          ai membri di  dette  organizzazioni,  nei  limiti  ed  alle
          condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; 
                c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte
          contraente del Trattato del Nord  Atlantico,  per  gli  usi
          consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; 
                d) ad essere  consumati  nel  quadro  di  un  accordo
          stipulato   con   Paesi   terzi   o   con    organizzazioni
          internazionali che consenta per i medesimi  prodotti  anche
          l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 
              2. Le esenzioni di cui al comma  1  si  applicano  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  normativa
          nazionale. La stipula di accordi  che  prevedano  esenzioni
          dai  diritti  di   accisa   deve   essere   preventivamente
          autorizzata  dal  Consiglio  della  Unione   europea,   con
          l'osservanza della procedura all'uopo prevista. 
              3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al  comma
          1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri  prodotti
          in  regime  sospensivo  con  il  documento   amministrativo
          elettronico di cui  all'articolo  6,  comma  5,  e  con  un
          certificato di esenzione conforme  al  formulario  adottato
          dalla  Commissione  con  atti  di   esecuzione   ai   sensi
          dell'articolo  12,  paragrafo  3,  della   direttiva   (UE)
          2020/262. 
              3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5
          e  6,  non  si  applicano  alla  circolazione  di  prodotti
          sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  destinati  alle
          forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito  di
          una procedura che si fonda direttamente sul  trattato  Nord
          Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da  eventuali
          accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12,  paragrafo  4,
          della direttiva (UE) 2020/262. 
              4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad
          usi  per  i  quali  sono  previsti   regimi   agevolati   o
          l'applicazione di una aliquota ridotta  sono  stabilite  in
          conformita' alle norme comunitarie adottate  in  materia  e
          sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti  in  regime
          di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo'  essere
          previsto il condizionamento in  recipienti  di  determinata
          capacita'. 
              4-bis. I tabacchi lavorati sono  esenti  dal  pagamento
          dell'accisa quando sono: 
                a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli; 
                b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; 
                c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a
          prove relative alla qualita' dei prodotti; 
                d) riutilizzati dal produttore.». 
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti  energetici).  -
          1. Il regime del deposito fiscale e' consentito: 
                a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti  di
          produzione dove si ottengono i prodotti energetici  di  cui
          all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti  energetici  di
          cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a  carburazione
          e combustione, nonche' i prodotti sottoposti ad  accisa  ai
          sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; 
                b) per gli impianti petrolchimici. 
              2. L'esercizio degli impianti di  cui  al  comma  1  e'
          subordinato al rilascio della licenza di  cui  all'articolo
          63. 
              3. La gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
          operative e  di  approvvigionamento  dell'impianto,  per  i
          depositi commerciali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  di
          capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per  i  depositi
          commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'  non
          inferiore a 10.000 metri cubi. 
              4. La gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
          gas di petrolio liquefatti di  capacita'  inferiore  a  400
          metri cubi e per i depositi commerciali di  altri  prodotti
          energetici di  capacita'  inferiore  a  10.000  metri  cubi
          quando, oltre ai presupposti di cui  al  comma  3,  ricorra
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                a) il deposito  effettui  forniture  di  prodotto  in
          esenzione da accisa o ad accisa agevolata  o  trasferimenti
          di prodotti energetici in  regime  sospensivo  verso  Paesi
          dell'Unione europea ovvero  esportazioni  verso  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
          ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
          biennio; 
                b) il deposito sia propaggine di un deposito  fiscale
          ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo  stesso
          gruppo  societario  o,  se  di  diversa  titolarita',   sia
          stabilmente destinato ad operare al servizio  del  predetto
          deposito. 
              5. L'esercizio  dei  depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 3 e 4  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
              6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata  ai
          soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente  la
          richiesta, sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile  di
          condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
          penale, ovvero sentenza definitiva  di  applicazione  della
          pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
          procedura  penale,  per   reati   di   natura   tributaria,
          finanziaria e fallimentare e  per  i  delitti  non  colposi
          previsti dai titoli II, V,  VII,  VIII  e  XIII  del  libro
          secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
          della reclusione. La predetta  autorizzazione  e'  altresi'
          negata ai soggetti nei confronti dei quali siano  in  corso
          procedure concorsuali o siano  state  definite  nell'ultimo
          quinquennio,  nonche'  ai  soggetti  che  abbiano  commesso
          violazioni gravi e ripetute, per loro  natura  od  entita',
          alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta  sul
          valore aggiunto e i tributi  doganali,  in  relazione  alle
          quali  siano  state  contestate   sanzioni   amministrative
          nell'ultimo quinquennio. 
              7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di
          cui ai commi  3  e  4  e'  sospesa  fino  al  passaggio  in
          giudicato  della  sentenza  conclusiva   del   procedimento
          penale, qualora nei  confronti  del  soggetto  istante  sia
          stato emesso, ai sensi  dell'articolo  424  del  codice  di
          procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
          dei reati indicati nel comma 6. 
              8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  puo'  essere
          sospesa  dall'Autorita'  giudiziaria,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
          depositario autorizzato per il quale sia stato  emesso,  ai
          sensi dell'articolo 424 del  codice  di  procedura  penale,
          decreto  che  dispone  il  giudizio  per  reati  di  natura
          tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
          cui al primo periodo e' in ogni caso  sospesa  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli laddove venga  pronunciata  nei
          confronti del depositario autorizzato sentenza di  condanna
          non  definitiva,  con   applicazione   della   pena   della
          reclusione, per reati di natura tributaria,  finanziaria  e
          fallimentare. Il provvedimento di  sospensione  ha  effetto
          fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
              9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  e'  revocata
          ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
          irrevocabile di condanna ai  sensi  dell'articolo  648  del
          codice di procedura penale, ovvero sentenza  definitiva  di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria  e  fallimentare,  per  i
          quali sia prevista la pena della reclusione. 
              10. La licenza di cui al comma 2 e' negata,  sospesa  e
          revocata allorche' ricorrano rispettivamente le  condizioni
          di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
          sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui  al  comma
          7. 
              11. Nel caso  di  persone  giuridiche  e  di  societa',
          l'autorizzazione e  la  licenza  sono  negate,  revocate  o
          sospese, ovvero  il  procedimento  per  il  rilascio  delle
          stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai  commi
          da 6 a 10 ricorrano,  alle  condizioni  ivi  previste,  con
          riferimento  a  persone  che  ne  rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione,  nonche'
          a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione  e
          il controllo. 
              12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  verifica  la
          permanenza delle condizioni previste dal  comma  4  e,  nel
          caso    esse    non    possano    ritenersi    sussistenti,
          l'autorizzazione di cui al  medesimo  comma  viene  sospesa
          fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro  il
          termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
          Contestualmente   all'emissione   del   provvedimento    di
          sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
          su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di  cui
          all'articolo 25, comma 4. 
              13.  Per   il   controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del  trasferimento  e   dell'impiego   dei
          prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
          puo'   prescrivere   l'installazione   di    strumenti    e
          apparecchiature per la misura e per il campionamento  delle
          materie prime e dei prodotti semilavorati e  finiti;  puo',
          altresi', adottare sistemi di verifica e di  controllo  con
          l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
              14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4  dotati  di
          un idoneo sistema  informatizzato  di  controllo  in  tempo
          reale del processo di gestione della produzione, detenzione
          e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli procede al  controllo  dell'accertamento  e  della
          liquidazione dell'imposta avvalendosi  dei  dati  necessari
          alla determinazione della quantita' e  della  qualita'  dei
          prodotti  energetici  rilevati  dal  sistema  medesimo  con
          accesso in modo autonomo e diretto. 
              15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
          detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,  comma
          2,  ad  imposta  assolta,   eccetto   quelli   strettamente
          necessari per il funzionamento  degli  impianti,  stabiliti
          per   quantita'   e   qualita'   dal   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli  ricevuti
          ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis. 
              16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere
          sottoposti ad operazioni di miscelazione o a  rilavorazioni
          in un impianto di lavorazione o  di  deposito,  gestito  in
          regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 6, comma 13. 
              17. La presente disposizione  non  si  applica  al  gas
          naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone
          (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e  al  coke
          (codice NC 2704).». 
              - Il testo dell'art. 28 del citato decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  28  (Depositi  fiscali  di  alcole   e   bevande
          alcoliche). - 1. La  produzione  dell'alcole  etilico,  dei
          prodotti  alcolici  intermedi  e  del   vino   nonche'   la
          fabbricazione  della  birra  e  delle  bevande   fermentate
          diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di
          deposito  fiscale.  Le  attivita'  di   fabbricazione   dei
          prodotti sottoposti ad accisa  in  regime  sospensivo  sono
          consentite, subordinatamente al rilascio della  licenza  di
          esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti: 
                a) nel settore dell'alcole etilico: 
                  1) le distillerie; 
                  2) gli opifici di rettificazione; 
                b) nel settore dei prodotti alcolici  intermedi:  gli
          stabilimenti di produzione; 
                c) nel  settore  della  birra:  le  fabbriche  e  gli
          annessi opifici di condizionamento; 
                d) nel settore del vino, fatto salvo quanto  previsto
          nell'articolo 37, comma 1,  e  nel  settore  delle  bevande
          fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli
          stabilimenti di produzione. 
              2.  Il  regime  del  deposito   fiscale   puo'   essere
          autorizzato, quando e' funzionale  a  soddisfare  oggettive
          condizioni  di   operativita'   dell'impianto,   nei   casi
          seguenti: 
                a)  opifici  promiscui   di   trasformazione   e   di
          condizionamento nel settore dell'alcole etilico; 
                b) impianti e opifici  di  solo  condizionamento  dei
          prodotti soggetti ad accisa; 
                c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; 
                d) magazzini delle distillerie  e  degli  opifici  di
          rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti; 
                e) magazzini  delle  fabbriche  e  degli  opifici  di
          condizionamento  di  birra  ubicati  fuori   dei   predetti
          impianti; 
                f) impianti di condizionamento e depositi di  vino  e
          di bevande fermentate diverse dal vino e  dalla  birra  che
          effettuano movimentazioni intracomunitarie 
                g)  fabbriche  di  birra  con  produzione  annua  non
          superiore a 10.000 ettolitri; 
                h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti
          sottoposti ad accisa. 
              3. La gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere  autorizzata  per  i   magazzini   di   commercianti
          all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a
          ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di
          prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze
          economiche. 
              4. L'esercizio  dei  depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 2 e 3  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
              5. La cauzione prevista dall'articolo 5,  comma  3,  in
          relazione alla  quantita'  massima  di  prodotti  che  puo'
          essere detenuta  nel  deposito  fiscale,  e'  dovuta  nelle
          seguenti   misure,   riferite   all'ammontare   dell'accisa
          gravante sui prodotti custoditi: 
                a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui
          al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a),
          c) e g); 
                b) 10 per cento,  per  tutti  gli  altri  impianti  e
          magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla  tenuta
          dei  dati   relativi   alle   contabilita'   dei   prodotti
          esclusivamente  in  forma  telematica  si  applica   quanto
          indicato alla lettera a). 
              6. La cauzione di cui al comma 5 e'  dovuta  in  misura
          pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
          condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 
              7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono  essere
          detenuti prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta,  eccetto
          quelli strettamente necessari  per  il  consumo  aziendale,
          stabiliti per quantita' e qualita' dal  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti
          ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis. 
              7-bis.  Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.». 
              - Il testo dell'art. 47 del citato decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e  nella
          circolazione dei prodotti  soggetti  ad  accisa  (Art.  16,
          commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
          23  gennaio  1973,  n.  43)).  -  1.  Per   le   deficienze
          riscontrate nella verificazione  dei  depositi  fiscali  di
          entita' superiore al 2 per cento oltre il  calo  consentito
          si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa.
          Nel caso di prodotti denaturati, se  la  deficienza  eccede
          l'uno per cento oltre il calo  consentito,  l'esercente  e'
          punito,   indipendentemente   dal   pagamento   dell'accisa
          commisurata  all'aliquota   piu'   elevata   gravante   sul
          prodotto, con la multa fino a 2582 euro. Se  la  deficienza
          e' di entita' superiore al  10  per  cento  oltre  il  calo
          consentito si applicano le pene previste per  il  tentativo
          di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. 
              2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali  e
          per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti  nei
          limiti delle tolleranze ammesse,  ovvero  non  giustificate
          dalla  prescritta  documentazione  si  applicano  le   pene
          previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
          al pagamento dell'accisa, salvo  che  venga  dimostrata  la
          legittima  provenienza  dei   prodotti   ed   il   regolare
          assolvimento dell'imposta, se dovuta. 
              3.  Per  le  deficienze,  superiori  ai  cali  ammessi,
          riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati  in  regime
          sospensivo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   del
          pagamento di una somma  di  denaro  dal  decimo  all'intero
          ammontare dell'imposta  relativa  alla  quantita'  mancante
          superiore al predetto calo  a  meno  che  l'Amministrazione
          finanziaria  abbia  motivi  fondati  di  ritenere  che   la
          circolazione dei prodotti di  cui  al  presente  comma  sia
          avvenuta in frode o comunque in modo irregolare,  nel  qual
          caso  la  predetta  sanzione  e'  applicata  con   riguardo
          all'imposta relativa all'intera quantita' mancante.  Se  la
          deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il
          calo consentito, si  applicano  le  pene  previste  per  il
          tentativo  di  sottrazione  del   prodotto   al   pagamento
          dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. 
              4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non  si  applicano
          se viene fornita la  prova  che  il  prodotto  mancante  e'
          andato perduto irrimediabilmente o distrutto. 
              5. Per le differenze di qualita' o di quantita'  tra  i
          prodotti soggetti ad accisa  destinati  all'esportazione  e
          quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
          l'abbuono o la  restituzione  dell'accisa,  si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art.  304  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  non
          si applicano ai tabacchi lavorati.». 
              - Il testo dell'art. 56 del citato decreto  legislativo
          26 ottobre 1995,  n.  504,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 56 (Versamento dell'accisa (Artt. 14  e  15  T.U.
          energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17  luglio  1975,  n.
          391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286)).  -  1.
          Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate  di  acconto
          mensili, da versare entro il giorno  16  di  ciascun  mese,
          calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno
          precedente. Per il mese di agosto la  rata  di  acconto  e'
          versata entro il giorno 20. Il versamento a  conguaglio  e'
          effettuato entro il giorno 16 del mese di  marzo  dell'anno
          successivo  a   quello   cui   si   riferisce.   Le   somme
          eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte  dai
          successivi  versamenti  di  acconto.  I  soggetti  di   cui
          all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di  cui
          all'articolo 53, comma 3,  hanno  diritto  di  rivalsa  sui
          consumatori finali. 
              2.  L'Amministrazione  finanziaria   ha   facolta'   di
          prescrivere,  sulla  base  dei  dati  tecnici  e  contabili
          disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle  di
          cui al comma 1. 
              3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti  di
          cui all'articolo 53, comma 1, lettera  a),  ai  consumatori
          finali deve riportare i quantitativi di  energia  elettrica
          venduti  e   la   liquidazione   dell'accisa   e   relative
          addizionali, con le singole aliquote  applicate.  L'obbligo
          e' escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche
          destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori  per
          uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica. 
              4.  Per  i  supplementi  di  imposta  derivanti   dalla
          revisione  delle  liquidazioni   delle   dichiarazioni   di
          consumo, il competente Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane
          emette avviso di pagamento. 
              5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5,  versano
          il canone annuo  d'imposta  all'atto  della  stipula  della
          convenzione di abbonamento  e,  per  gli  anni  successivi,
          anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. 
              6.  In  caso  di  ritardato  pagamento   si   applicano
          l'indennita' di mora e gli interessi nella misura  prevista
          per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per
          i  rimborsi  dell'imposta  si  applicano  le   disposizioni
          dell'articolo 14 e dell'articolo 15.».