MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999, n. 67

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
Testo in vigore dal: 6-4-1999
                               Art. 3.
                         Requisiti soggettivi
  1.  Il  legale  rappresentante  del depositario  autorizzato  e  le
persone eventualmente delegate alla  gestione del deposito fiscale di
cui all'articolo 2, lettere a) e b) devono:
  a)  non  aver  subito   provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
  b) non  essere stati  rinviati a giudizio  per reati  finanziari in
processi ancora da celebrarsi;
  c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);
  d) non aver  commesso violazioni gravi e ripetute,  per loro natura
od entita',  alle disposizioni che disciplinano  l'accisa e l'imposta
sul valore aggiunto;
  e) non  essere sottoposti  a procedure fallimentari,  di concordato
preventivo, di amministrazione controllata,  ne' trovarsi in stato di
liquidazione;
  f) non aver  riportato sanzioni definite in  via amministrativa per
reati di contrabbando;
  g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15,
comma 1,  della legge  19 marzo  1990, n.  55, cosi'  come sostituito
dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
  2. Se,  dopo il  rilascio dell'autorizzazione,  vengono meno  uno o
piu'  requisiti  soggettivi  di  cui al  comma  1,  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.
           Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 15, comma 1,  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55  (Nuove  disposizioni    per  la
          prevenzione  della  delinquenza di   tipo   mafioso   e  di
          altre  gravi  forme  di  manifestazione   di  pericolosita'
          sociale),    come  sostituito   dall'art. 1 della  legge n.
          16/1992 (Norme  in materia di elezioni  e nomine presso  le
          regioni e gli enti locali):
            "1.   Non    possono  essere   candidati  alle   elezioni
          regionali, provinciali,  comunali   e   circoscrizionali  e
          non   possono  comunque ricoprire le cariche di  presidente
          della  giunta   regionale,   assessore   e      consigliere
          regionale,    presidente    della     giunta   provinciale,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente  e componente   del consiglio  circoscrizionale,
          presidente     e  componente  del      consiglio         di
          amministrazione   dei  consorzi,   presidente  e componente
          dei    consigli e  delle  giunte  delle unioni  di  comuni,
          consigliere di amministrazione e  presidente delle  aziende
          speciali  e  delle  istituzioni   di cui all'art. 23  della
          legge  8  giugno    1990,  n.    142,    amministratore   e
          componente  degli  organi comunque  denominati delle unita'
          sanitarie locali, presidente e    componente  degli  organi
          esecutivi delle comunita' montane:
            a)  coloro  che    hanno  riportato condanna, anche   non
          definitiva, per il   delitto previsto    dall'art.  416-bis
          del  codice    penale  o    per  il delitto di associazione
          finalizzata  al traffico illecito di sostanze stupecenti  o
          psicotrope  di  cui   all'art. 74 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, o per un delitto di  cui  all'art.  73  del  citato
          testo  unico, concernente la  produzione o  il traffico  di
          dette   sostanze, o   per  un    delitto  concernente    la
          fabbricazione,     l'importazione,    l'esportazione,    la
          vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni
          o  materie  esplodenti,   o      per   il      delitto   di
          favoreggiamento  personale  o reale commesso in relazione a
          taluno dei predetti reati;
            b)  coloro  che  hanno  riportato  condanna,  anche   non
          definitiva,  per i delitti  previsti  dagli  articoli   314
          (peculato),  316  (peculato mediante  profitto  dell'errore
          altrui), 316-bis (malversazione a danno dello  Stato),  317
          (concussione),      318    (corruzione    per    un    atto
          d'ufficio),  319   (corruzione  per  un  atto     contrario
          ai    doveri  d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in    atti
          giudiziari), 320 (corruzione di persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio) del codice penale;
            c)  coloro  che    sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva o con sentenza  di  primo grado,  confermata  in
          appello, per  un  delitto commesso con abuso    dei  poteri
          con  violazione  dei    doveri  inerenti  ad una   pubblica
          funzione  o a  un pubblico   servizio diverso    da  quelli
          indicati alla lettera b);
            d)    coloro  che,   per lo   stesso   fatto, sono  stati
          condannati  con sentenza  definitiva o   con sentenza    di
          primo    grado, confermata   in appello,   ad una  pena non
          inferiore a   due anni   di reclusione    per  delitto  non
          colposo;
            e) coloro che  sono sottoposti a procedimento penale  per
          i  delitti  indicati   alla lettera   a), se   per essi  e'
          stato   gia' disposto    il  giudizio,    se  sono    stati
          presentati  ovvero   citati  a comparire  in udienza per il
          giudizio;
            f) coloro nei cui confronti il  tribunale  ha  applicato,
          anche  se con provvedimento non  definitivo, una  misura di
          prevenzione,   in quanto indiziati di  appartenere  ad  una
          delle  associazioni  di  cui  all'art.  1  della   legge 31
          maggio 1965,  n. 575,  come sostituito  dall'art. 13  della
          legge 13 settembre 1982, n. 646".