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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999, n. 67

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
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Testo in vigore dal:  6-4-1999

Art. 3

Requisiti soggettivi
1. Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all'articolo 2, lettere a) e b) devono:
a) non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);
d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;
f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 16/1992 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali):
"1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupecenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646".