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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  1-4-1998
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Art. 304

(Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti)


Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe - restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.
Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la
((sanzione amministrativa))
non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.
Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.