DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
  1. In tutte le  fabbriche  che  impiegano  alcole  etilico  per  la
preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza  finanziaria
permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale
degli  uffici  tecnici  di  finanza  sono  sostituiti  con  controlli
contabili gia' disposti in forma facoltativa  con  l'articolo  5  del
decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1984, n. 408. 
  1-bis. Il prodotto  aciclico  insaturo  a  tre  atomi  di  carbonio
(propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al  90  per
cento in peso, non destinato a fini di  combustione  e  autotrazione,
non rientra nel  regime  fiscale  previsto  per  i  gas  di  petrolio
liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954,  n.  1071,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno  1959,
n. 405, e successive modificazioni. 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). 
  1-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). 
  1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). 
  1-sexies.   Gli   spedizionieri    doganali    iscritti    all'albo
professionale istituito con legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  da
almeno tre anni possono svolgere, in  conformita'  alle  disposizioni
dettate con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  oltre  a  quelli  previsti  dalla
predetta legge, i seguenti compiti: 
    a) svolgimento,  per  conto  degli  operatori  autorizzati  e  su
espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di
circolazione e di controllo applicabile, in  ambito  comunitario,  ai
beni soggetti ad accisa; 
    b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili  relativi
ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a  quelli
qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine  di  rilasciare
copie  e  certificati  o   estratti   attestandone   la   conformita'
all'originale,  o  in  ordine  ad  eventuali  vincoli  relativi  alla
destinazione delle merci, a  richiesta  dell'utenza  o  di  pubbliche
amministrazioni; 
    c) acquisizione, elaborazione e trasmissione  dei  dati  relativi
agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai  fini
delle rilevazioni statistiche previste dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria; 
    d) custodia e vendita delle merci cadute in  abbandono  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43. 
  1-septies. Gli spedizionieri doganali  di  cui  al  comma  1-sexies
possono costituire societa' di capitali con capitale  minimo  di  100
milioni  di  lire,  aventi   per   oggetto   sociale   esclusivamente
l'esercizio  di   assistenza   doganale,   al   fine   di   svolgere,
conformemente all'autorizzazione del Ministro  delle  finanze,  oltre
quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: 
    a) ricevere o emettere  dichiarazioni  doganali,  asseverarne  il
contenuto previa acquisizione  e  controllo  formale  della  relativa
documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e  dei
criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; 
    b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati  secondo  quanto
previsto  dalle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma   1-sexies   per
l'espletamento di formalita' derivanti dalla normativa comunitaria. 
  1-octies. L'amministrazione finanziaria ha il potere di  richiedere
alle societa' autorizzate  a  svolgere  le  attivita'  di  assistenza
doganale, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni  statutarie  o
regolamentari, dati ed elementi in loro  possesso.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio  1992  sono
dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies,
comprese quelle concernenti le societa' previste dal  medesimo  comma
1-septies ed in particolare i criteri e  le  modalita'  per  la  loro
iscrizione in apposito albo, per il rilascio da  parte  del  Ministro
delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro  affidati
e quelle per i controlli e la  vigilanza  anche  ispettiva  da  parte
dell'amministrazione   finanziaria,    nonche'    per    la    revoca
dell'autorizzazione stessa in conformita' a quanto disposto nel terzo
e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413.