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MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2021, n. 161

Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. (21G00172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2021
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Testo in vigore dal: 1-12-2021
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater,  comma
4, come  modificato  dall'articolo  1,  comma  597,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della  tutela  dei
consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo e' istituita  una  banca  di  dati  delle  strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni  brevi  ai
sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
identificati mediante un codice da utilizzare in  ogni  comunicazione
inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza,  fermo
restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La  banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni  inerenti  alle  strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati.  Con  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e
di gestione  della  banca  di  dati  e  di  acquisizione  dei  codici
identificativi  regionali  nonche'  le  modalita'  di  accesso   alle
informazioni che vi sono contenute»; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,  e,  in  particolare,
l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  con  il  quale  e'
stato istituito il Ministero del turismo; 
  Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  che  ha
introdotto nel  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  gli
articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il  comma  3,
il quale stabilisce che, con riguardo alle  funzioni  in  materia  di
turismo, le denominazioni «Ministro del  turismo»  e  «Ministero  del
turismo»  sostituiscono,  ad  ogni  effetto   e   ovunque   presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo»; 
  Visto, altresi', l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo» e'  ridenominato  «Ministero
della cultura»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio  2021,  n.  102,  avente  ad  oggetto   il   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero del turismo,  degli  uffici  di  diretta
collaborazione e dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance»; 
  Considerata la necessita' di procedere, al fine  di  migliorare  la
qualita'  dell'offerta   turistica,   assicurando   la   tutela   del
consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalita'  di
realizzazione e di gestione  della  banca  di  dati  delle  strutture
ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso
alle informazioni ivi contenute, nonche' di acquisizione  dei  codici
identificativi regionali, ove adottati; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del  20  maggio
2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato  n.  1055,
espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza dell'8 giugno 2021; 
  Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorita' per  la  protezione
dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  1454,  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto
2021; 
  Vista la comunicazione del 28 settembre  2021,  eseguita  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  alla
quale e' seguito il nulla osta in  pari  data  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati  alle
                           locazioni brevi 
 
  1.  In   attuazione   dell'articolo   13-quater,   comma   4,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente  decreto  stabilisce
le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle  locazioni  brevi
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  di
seguito banca dati, le modalita' di  accesso  alle  informazioni  ivi
contenute,  nonche'  di  acquisizione   dei   codici   identificativi
regionali, ove adottati. 
  2.  Nella  banca  dati  sono  raccolte  e  ordinate   le   seguenti
informazioni  inerenti  alle  strutture  ricettive  e  agli  immobili
destinati alle locazioni brevi: 
    a) tipologia di alloggio; 
    b) ubicazione; 
    c) capacita' ricettiva; 
    d) estremi  dei  titoli  abilitativi  richiesti,  ai  fini  dello
svolgimento  dell'attivita'  ricettiva,  dalla  normativa  nazionale,
regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in  materia
urbanistica,  edilizia,  ambientale,  di   pubblica   sicurezza,   di
prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi  di
lavoro; 
    e) soggetto che esercita l'attivita' ricettiva, anche in forma di
locazione breve; 
    f)  codice  identificativo  regionale,  ove  adottato,  o  codice
alfanumerico di cui al comma 3. 
  3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a  locazioni
brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che  non  ha
adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui
al comma 2, la banca dati  genera  un  codice  alfanumerico,  recante
l'indicazione della tipologia di  alloggio,  della  regione  o  della
provincia autonoma e del comune di ubicazione. 
  4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un  proprio  codice
identificativo   successivamente   alla   generazione   del    codice
alfanumerico di cui al comma 3, il  codice  identificativo  regionale
sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-quater, commi 4,
          8 e 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   aprile   2019,   n.   100,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno  2019,
          n. 151: 
                «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - (Omissis). 
                4. Ai fini della tutela dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute. 
              (Omissis). 
                8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al  comma
          7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
                9.   All'onere   derivante   dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017,  n.  96,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O.: 
                «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). -  1.
          Ai fini del presente articolo, si intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli
          che prevedono la prestazione dei servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
                2.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi
          derivanti dai contratti  di  locazione  breve  stipulati  a
          partire  da  tale  data  si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione  per
          l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
                3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
                3-bis. 
                4.   I   soggetti   che   esercitano   attivita'   di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  a
          cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta  o
          infedele comunicazione dei dati relativi  ai  contratti  di
          cui ai commi 1 e  3  e'  punita  con  la  sanzione  di  cui
          all'articolo  11,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
                5. I soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato
          che esercitano attivita'  di  intermediazione  immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita'  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla  relativa
          certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata  l'opzione
          per l'applicazione  del  regime  di  cui  al  comma  2,  la
          ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 
                5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'articolo  162  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i  canoni  o  i
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,
          ovvero qualora  intervengano  nel  pagamento  dei  predetti
          canoni o corrispettivi, adempiono agli  obblighi  derivanti
          dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato tra i soggetti indicati  nell'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
                5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone  o  il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'articolo  4
          del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  del
          contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della
          presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
          cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
          il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
          verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
          approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza Stato - citta' ed  autonomie
          locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
          o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
          responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
          cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
          parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
          contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
          amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
                7. A decorrere dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e il contributo di soggiorno di  cui  all'articolo  14,
          comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma  26,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  all'articolo  1,
          comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 96, istituire o
          rimodulare  l'imposta  di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
                7-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
          applicazione delle relative sanzioni e interessi.». 
              - Il decreto legislativo 23  maggio  2011,  n.  79,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n.  129,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 3, del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n.  51,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102: 
                «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
          Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura". 
              (Omissis). 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della  cultura"   e
          "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo".  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  "Ministro  del  turismo"  e  "Ministero  del
          turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo" e  "Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 54-bis,  54-ter  e
          54-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
                «Art.   54-bis   (Istituzione   del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                2.  Al  Ministero  del  turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo.»; 
                «Art. 54-ter (Aree funzionali).  -  1.  Il  Ministero
          cura la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione
          delle politiche turistiche nazionali,  i  rapporti  con  le
          regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico,  le
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori.»; 
                «Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il  Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20 maggio  2021,  n.  102,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 2021, n. 163. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per gli  affari  regionali;  ne  fanno  parte  altresi'  il
          Ministro del tesoro e del bilancio e  della  programmazione
          economica, il  Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  dei
          lavori pubblici, il Ministro della sanita',  il  presidente
          dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,  il
          presidente  dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il
          presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed  enti
          montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
          designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
          dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci  designati   dall'ANCI
          cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
          della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Alle  riunioni  possono
          essere  invitati  altri   membri   del   Governo,   nonche'
          rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
          pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo  13-quater,  comma  4  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
          le note alle premesse.