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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 agosto 2021, n. 148

Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2021
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 10-11-2021
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 44 e 58; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato  30
novembre  1993,  n.  591,   recante   «Regolamento   concernente   la
determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura  del
Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'articolo 3 della legge
11 agosto 1991, n. 273»; 
  Visto il decreto del Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie
dell'8 luglio 2005, recante «Requisiti tecnici e  i  diversi  livelli
per l'accessibilita' agli strumenti  informatici»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
agosto  2016,  recante  la  disciplina  della  composizione  e  delle
modalita'  di  funzionamento  della  Cabina  della   regia   di   cui
all'articolo 212, comma 1, del decreto legislativo n.  50  del  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016; 
  Visto  il  piano  triennale  per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione 2020 - 2022, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 luglio 2020; 
  Considerata la strategia per la riforma del sistema  degli  appalti
pubblici, approvata nel dicembre 2015 dal Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE) e inserita  tra  le  azioni  del  Piano
d'azione  condizionalita'  ex  ante   «Appalti   pubblici»   allegato
all'Accordo di partenariato italiano 2014/2020 - e,  in  particolare,
l'azione in esso prevista riguardante la necessita' di assegnare a un
Forum nazionale dell'e-procurement compiti di consultazione, proposta
e monitoraggio - e garantire il coordinamento  con  la  struttura  di
governance dedicata all'e-procurement; 
  Considerato la  comunicazione  n.  179/2016  della  Commissione  al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  comitato  economico  e  sociale
europeo e al  Comitato  delle  regioni,  recante  il  Piano  d'azione
dell'UE per l'e-Government 2016-2020, che ha introdotto il  principio
di base del «once only»; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Visti i concerti espressi dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  parere  favorevole  del   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai
fini del presente regolamento si intende per: 
    a) CAD:  il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b)  regolamento  eIDAS:  il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche nel mercato interno; 
    c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la  Banca
Dati  Nazionale  gestita  dall'Autorita'   Nazionale   Anticorruzione
(ANAC), di cui all'articolo 213 del codice, nella quale confluiscono,
oltre alle informazioni acquisite dalla stessa  Autorita'  tramite  i
propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute  nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale,  onde  garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita'  e  tracciabilita'
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; 
    d)  sistema  telematico:  il  sistema  costituito  da   soluzioni
informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento  in
modalita' telematica delle procedure di affidamento disciplinate  dal
codice; 
    e) utente: persona fisica, che agisce per se' o per  un  soggetto
giuridico  pubblico  o  privato,  autorizzata  dal  responsabile  del
sistema telematico all'accesso e all'utilizzo del sistema telematico,
identificata e  autenticata  secondo  quanto  previsto  dal  presente
regolamento e dalle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2; 
    f) gestore del sistema telematico: soggetto  pubblico  o  privato
che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza  del  sistema
telematico, individuato con le procedure di affidamento  disciplinate
dal codice; 
    g) responsabile del sistema telematico: persona  individuata  tra
il  personale  della  stazione  appaltante  provvisto   di   adeguata
professionalita' che si avvale del sistema  telematico  che  assicura
l'operativita' del sistema medesimo, garantendone l'utilizzo da parte
dei  soggetti  autenticati,  in  ragione  delle  regole  di  utilizzo
definite dalla stazione appaltante; 
    h) sistema  di  ripristino  (disaster  recovery):  insieme  delle
misure  tecniche  e  organizzative   adottate   per   assicurare   il
funzionamento   del   sistema,   delle   procedure   e   applicazioni
informatiche,  in  siti  alternativi  a  quelli  primari  ovvero   di
produzione, a fronte di eventi  che  provocano  o  possono  provocare
indisponibilita' prolungate; 
    i) gestione della continuita' operativa (Business Impact Analysis
- BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze  di  un
evento e per valutarne  l'impatto  sull'operativita'  del  sistema  o
dell'organizzazione; 
    l) gestione della vulnerabilita': insieme delle misure tecniche e
organizzative  adottate  per  la  valutazione,  la  gestione   e   la
prevenzione di eventi indesiderati che  possono  comportare  danni  o
perdite per il sistema o per l'organizzazione; 
    m)  gestione  degli  aggiornamenti:  processo  di   acquisizione,
verifica,  test  e  installazione  degli  aggiornamenti  dei  sistemi
operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a  risolverne
le  vulnerabilita'  eventualmente  individuate  e  di  mantenere   la
sicurezza e l'efficienza operativa del sistema; 
    n) gestione  degli  incidenti  di  sicurezza  (security  incident
management): insieme delle misure tecniche e  organizzative  adottate
per  la  prevenzione  e  gestione  degli   incidenti   di   sicurezza
informatica; 
    o) caratterizzazione: l'attribuzione all'utente di un profilo, da
parte del responsabile  del  sistema  telematico,  sulla  base  delle
informazioni fornite, al termine della procedura di  identificazione,
coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono
legate specifiche autorizzazioni operative; 
    p) Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID): l'insieme aperto
di soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 64  del  CAD  che,
previo accreditamento da parte  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento  di
attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10 comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  44  e  58  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia   per
          l'Italia digitale  (AGID)  nonche'  dell'Autorita'  garante
          della privacy per i profili di competenza, sono definite le
          modalita' di digitalizzazione delle procedure  di  tutti  i
          contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
          interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
          Sono, altresi', definite le migliori  pratiche  riguardanti
          metodologie  organizzative  e  di  lavoro,  metodologie  di
          programmazione    e    pianificazione,    riferite    anche
          all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione,    soluzioni    informatiche,
          telematiche e tecnologiche di supporto.» 
              «Art.  58  (Procedure  svolte  attraverso   piattaforme
          telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
          vigente in materia di  documento  informatico  e  di  firma
          digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei  principi  di
          trasparenza, semplificazione ed efficacia delle  procedure,
          le  stazioni  appaltanti  ricorrono  a  procedure  di  gara
          interamente gestite con  sistemi  telematici  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui al  presente  codice.  L'utilizzo
          dei sistemi telematici non  deve  alterare  la  parita'  di
          accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
          concorrenza  o  modificare  l'oggetto  dell'appalto,   come
          definito dai documenti di gara. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  possono   stabilire   che
          l'aggiudicazione di una procedura interamente  gestita  con
          sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
          offerta  ovvero   attraverso   un'asta   elettronica   alle
          condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56. 
              3. 
              4. Il sistema telematico crea  ed  attribuisce  in  via
          automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
          procedura un  codice  identificativo  personale  attraverso
          l'attribuzione di user ID e password e di  eventuali  altri
          codici individuali necessari per  operare  all'interno  del
          sistema. 
              5.  Al  momento  della  ricezione  delle  offerte,   la
          stazione appaltante trasmette in via elettronica a  ciascun
          concorrente   la   notifica   del   corretto    recepimento
          dell'offerta stessa. 
              6. 
              7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il  sistema
          telematico produce in automatico la graduatoria. 
              8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi
          telematici possono essere  adottate  anche  ai  fini  della
          stipula delle convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
          l'accessibilita'    delle    persone    con    disabilita',
          conformemente agli standard europei. 
              10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro
          il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire
          il colloquio e la  condivisione  dei  dati  tra  i  sistemi
          telematici di acquisto e di negoziazione.». 
              - La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione  dei
          contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
          che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini
          del  SEE),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE  del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   sulle   procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei  servizi  postali  e  che
          abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - Il regolamento (UE) del 23 luglio 2014,  n.  910/2014
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  in  materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la  direttiva  1999/93/CE,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea del 28 agosto 2014, n. L 257. 
              - Il regolamento (UE) del 27 aprile 2016,  n.  2016/679
          del  Parlamento  europeo  relativo  alla  protezione  delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea del 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - La legge 9  gennaio  2004,  n.  4  (Disposizioni  per
          favorire  e  semplificare  l'accesso  degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
          gennaio 2004, n. 13. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
          (Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  4  settembre
          2018, n. 205. 
              - Il decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
          con modificazioni dalla legge del 14  giugno  2019,  n.  55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019, n. 92. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021,  n.  108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31
          maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   dell'industria    e
          dell'artigianato 30  novembre  1993,  n.  591  (Regolamento
          concernente la determinazione  dei  campioni  nazionali  di
          talune unita' di misura del Sistema internazionale (SI)  in
          attuazione dell'articolo 3 della legge 11 agosto  1991,  n.
          273),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   15
          febbraio 1994, n. 37, S.O. 
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie  dell'8  luglio  2005  (Requisiti  tecnici  e  i
          diversi  livelli  per   l'accessibilita'   agli   strumenti
          informatici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
          agosto 2005, n. 183. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10 agosto 2016 (Composizione e modalita'  di  funzionamento
          della Cabina della regia),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 203. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  1,  e
          dell'articolo 213 del citato decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50: 
              «Art. 3 (Coordinamento della fase attuativa). -  1.  Ai
          fini del presente codice si intende per: 
                a)     "amministrazioni      aggiudicatrici",      le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
                b)    "autorita'    governative     centrali",     le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
                c)  "amministrazioni  aggiudicatrici   sub-centrali",
          tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  non   sono
          autorita' governative centrali; 
                d)  "organismi  di   diritto   pubblico",   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
                  1)  istituito   per   soddisfare   specificatamente
          esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere   non
          industriale o commerciale; 
                  2) dotato di personalita' giuridica; 
                  3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 
                e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina  di
          cui alla: 
                  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
                    1.1.  sono   amministrazioni   aggiudicatrici   o
          imprese pubbliche che svolgono una delle attivita'  di  cui
          agli articoli da 115 a 121; 
                    1.2.    pur    non    essendo     amministrazioni
          aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
          attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115  a  121  e
          operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi  concessi
          loro dall'autorita' competente; 
                  2) parte III del  presente  codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
                    2.1 le  amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico  o
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
                    2.2 le imprese pubbliche di cui alla  lettera  t)
          del presente comma; 
                    2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
          2.1 e 2.2, ma operanti sulla base  di  diritti  speciali  o
          esclusivi ai  fini  dell'esercizio  di  una  o  piu'  delle
          attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui  sono  stati
          conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi   mediante   una
          procedura in cui sia stata assicurata adeguata  pubblicita'
          e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
          obiettivi non costituiscono "enti aggiudicatori"  ai  sensi
          del presente punto 2.3; 
                f) "soggetti aggiudicatori", ai soli fini delle parti
          IV e  V  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  alla
          lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla  lettera  e)
          nonche' i diversi soggetti pubblici o  privati  assegnatari
          dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; 
                g) "altri soggetti aggiudicatori", i soggetti privati
          tenuti  all'osservanza  delle  disposizioni  del   presente
          codice; 
                h) "joint venture", l'associazione  tra  due  o  piu'
          enti, finalizzata all'attuazione di un progetto  o  di  una
          serie  di  progetti  o  di  determinate  intese  di  natura
          commerciale o finanziaria; 
                i)  "centrale  di  committenza",   un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  che  forniscono
          attivita' di centralizzazione delle committenze e,  se  del
          caso, attivita' di committenza ausiliarie; 
                l) "attivita' di centralizzazione delle committenze",
          le attivita' svolte su base permanente riguardanti: 
                  1) l'acquisizione di forniture o servizi  destinati
          a stazioni appaltanti; 
                  2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione  di
          accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati  a
          stazioni appaltanti; 
                m)  "attivita'   di   committenza   ausiliarie",   le
          attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
          attivita'  di  committenza,  in  particolare  nelle   forme
          seguenti: 
                  1)  infrastrutture  tecniche  che  consentano  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare appalti  pubblici  o  di
          concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 
                  2)   consulenza   sullo   svolgimento    o    sulla
          progettazione delle procedure di appalto; 
                  3) preparazione delle procedure di appalto in  nome
          e per conto della stazione appaltante interessata; 
                  4) gestione delle procedure di appalto  in  nome  e
          per conto della stazione appaltante interessata; 
                n) «soggetto aggregatore", le centrali di committenza
          iscritte nell'elenco istituito ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89; 
                o)   "stazione   appaltante",   le    amministrazioni
          aggiudicatrici  di   cui   alla   lettera   a)   gli   enti
          aggiudicatori  di  cui  alla   lettera   e),   i   soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli  altri  soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera g); 
                p)  "operatore  economico",  una  persona  fisica   o
          giuridica, un ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
          persone o enti, compresa qualsiasi associazione  temporanea
          di imprese,  un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori  o
          opere,  la  fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di
          servizi; 
                q) "concessionario", un operatore  economico  cui  e'
          stata affidata o aggiudicata una concessione; 
                r) "promotore", un operatore economico che  partecipa
          ad un partenariato pubblico privato; 
                s) "prestatore di servizi in materia di appalti",  un
          organismo pubblico o privato che offre servizi di  supporto
          sul mercato finalizzati a garantire  lo  svolgimento  delle
          attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui  alle
          lettere a), b), c), d) ed e); 
                t) "imprese pubbliche", le  imprese  sulle  quali  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                  1)   detengono   la   maggioranza   del    capitale
          sottoscritto; 
                  2) controllano la maggioranza dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                  3) possono designare piu' della  meta'  dei  membri
          del  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o   di
          vigilanza dell'impresa; 
                u)  "raggruppamento  temporaneo",   un   insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
          partecipare alla procedura di affidamento di uno  specifico
          contratto pubblico, mediante  presentazione  di  una  unica
          offerta; 
                v) "consorzio", i consorzi previsti dall'ordinamento,
          con o senza personalita' giuridica; 
                z) "impresa collegata", qualsiasi impresa i cui conti
          annuali   siano   consolidati    con    quelli    dell'ente
          aggiudicatore a norma degli  articoli  25  e  seguenti  del
          decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,  e  successive
          modificazioni. Nel caso di  enti  cui  non  si  applica  il
          predetto decreto legislativo, per  "impresa  collegata"  si
          intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
                  1) su cui l'ente  aggiudicatore  possa  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza   dominante;
          oppure  che   possa   esercitare   un'influenza   dominante
          sull'ente aggiudicatore; 
                  2) che, come  l'ente  aggiudicatore,  sia  soggetta
          all'influenza dominante di un'altra impresa  in  virtu'  di
          rapporti  di  proprieta',  di  partecipazione   finanziaria
          ovvero di norme interne; 
                aa)  "microimprese,  piccole  e  medie  imprese",  le
          imprese come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE
          della Commissione del 6 maggio 2003. In  particolare,  sono
          medie imprese le imprese che hanno meno di 250  occupati  e
          un fatturato annuo non superiore  a  50  milioni  di  euro,
          oppure un totale di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
          milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che  hanno
          meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale
          di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;  sono
          micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
          fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 2 milioni di euro; 
                bb)  "candidato",  un  operatore  economico  che   ha
          sollecitato un invito o e' stato invitato a  partecipare  a
          una procedura ristretta, a una  procedura  competitiva  con
          negoziazione,  a  una  procedura  negoziata  senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
          o a un partenariato per l'innovazione o  ad  una  procedura
          per l'aggiudicazione di una concessione; 
                cc)  "offerente",  l'operatore   economico   che   ha
          presentato un'offerta; 
                dd) "contratti" o "contratti pubblici",  i  contratti
          di  appalto   o   di   concessione   aventi   per   oggetto
          l'acquisizione  di   servizi   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti; 
                ee) "contratti di  rilevanza  europea",  i  contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto e' pari o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo  35  e  che  non  rientrino  tra  i  contratti
          esclusi; 
                ff) "contratti sotto soglia", i contratti pubblici il
          cui  valore  stimato  al  netto  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 
                gg)  "settori  ordinari",  i  settori  dei  contratti
          pubblici,  diversi  da  quelli  relativi  a  gas,   energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica,  come  disciplinati  dalla
          parte  II  del  presente  codice,   in   cui   operano   le
          amministrazioni aggiudicatrici; (16) 
                hh)  "settori  speciali"  i  settori  dei   contratti
          pubblici relativi a  gas,  energia  termica,  elettricita',
          acqua, trasporti, servizi  postali,  sfruttamento  di  area
          geografica, come disciplinati dalla parte II  del  presente
          codice; 
                ii) "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso,
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno  o  piu'  operatori  economici,  aventi   per   oggetto
          l'esecuzione di lavori,  la  fornitura  di  prodotti  e  la
          prestazione di servizi; 
                ll)  "appalti  pubblici  di  lavori",   i   contratti
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno o piu' operatori economici aventi per oggetto: 
                  1) l'esecuzione di  lavori  relativi  a  una  delle
          attivita' di cui all'allegato I; 
                  2) l'esecuzione, oppure la progettazione  esecutiva
          e l'esecuzione di un'opera; 
                  3)  la  realizzazione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera   corrispondente   alle    esigenze    specificate
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore che esercita  un'influenza  determinante  sul
          tipo o sulla progettazione dell'opera; 
                mm) "scritto o per iscritto", un insieme di parole  o
          cifre che puo' essere letto, riprodotto e  poi  comunicato,
          comprese le informazioni trasmesse e archiviate  con  mezzi
          elettronici; 
                nn) "lavori" di cui all'allegato I, le  attivita'  di
          costruzione,   demolizione,   recupero,    ristrutturazione
          urbanistica   ed    edilizia,    sostituzione,    restauro,
          manutenzione di opere; 
                oo) "lavori complessi",  i  lavori  che  superano  la
          soglia di 15 milioni  di  euro  e  sono  caratterizzati  da
          particolare complessita' in relazione alla tipologia  delle
          opere, all'utilizzo di materiali e  componenti  innovativi,
          alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano   difficolta'
          logistiche   o   particolari   problematiche   geotecniche,
          idrauliche, geologiche e ambientali; 
                oo-bis)  "lavori   di   categoria   prevalente",   la
          categoria di lavori, generale o specializzata,  di  importo
          piu' elevato fra le categorie  costituenti  l'intervento  e
          indicate nei documenti di gara; 
                oo-ter)  "lavori  di  categoria   scorporabile",   la
          categoria di lavori, individuata dalla stazione  appaltante
          nei documenti di gara, tra  quelli  non  appartenenti  alla
          categoria prevalente e comunque di importo superiore al  10
          per cento dell'importo  complessivo  dell'opera  o  lavoro,
          ovvero  di  importo  superiore  a   150.000   euro   ovvero
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo  89,  comma
          11; 
                oo-quater) "manutenzione ordinaria",  fermo  restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n.  42,  le  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione  necessarie  per  eliminare  il  degrado   dei
          manufatti  e  delle  relative  pertinenze,   al   fine   di
          conservarne  lo  stato  e  la  fruibilita'  di   tutte   le
          componenti,  degli  impianti  e   delle   opere   connesse,
          mantenendole in condizioni di  valido  funzionamento  e  di
          sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
          consistenza, salvaguardando il valore del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                oo-quinquies)  "manutenzione  straordinaria",   fermo
          restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche  necessarie
          per rinnovare e  sostituire  parti  anche  strutturali  dei
          manufatti e delle relative  pertinenze,  per  adeguarne  le
          componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
          prescrizioni vigenti e con la  finalita'  di  rimediare  al
          rilevante degrado dovuto alla  perdita  di  caratteristiche
          strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche  al  fine
          di   migliorare   le   prestazioni,   le    caratteristiche
          strutturali,  energetiche  e  di   efficienza   tipologica,
          nonche' per incrementare  il  valore  del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                pp) "opera", il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          difesa e di presidio ambientale, di presidio  agronomico  e
          forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; 
                qq) "lotto  funzionale",  uno  specifico  oggetto  di
          appalto da  aggiudicare  anche  con  separata  ed  autonoma
          procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
          cui progettazione e realizzazione sia tale  da  assicurarne
          funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
          dalla realizzazione delle altre parti; 
                rr) "opere  pubbliche  incompiute",  opere  pubbliche
          incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui  al  decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
          2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  aprile
          2013, n. 96; (16) 
                ss) "appalti pubblici di servizi",  i  contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici, aventi per oggetto  la  prestazione  di  servizi
          diversi da quelli di cui alla lettera ll); 
                tt) "appalti pubblici di forniture", i contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione
          finanziaria, la locazione o l'acquisto a  riscatto,  con  o
          senza opzione per l'acquisto, di prodotti.  Un  appalto  di
          forniture puo' includere, a titolo  accessorio,  lavori  di
          posa in opera e di installazione; 
                uu) "concessione di lavori", un  contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano  l'esecuzione  di  lavori
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori ad uno o  piu'  operatori  economici
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire le opere oggetto del  contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione delle opere; (18) 
                vv) "concessione di servizi", un contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano a uno  o  piu'  operatori
          economici la fornitura e la  gestione  di  servizi  diversi
          dall'esecuzione  di  lavori  di  cui   alla   lettera   ll)
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire i servizi oggetto del contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione dei servizi; 
                zz)  "rischio  operativo",  il  rischio  legato  alla
          gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda  o
          sul   lato   dell'offerta   o   di   entrambi,   trasferito
          all'operatore  economico.  Si  considera  che   l'operatore
          economico assuma il rischio operativo nel caso in  cui,  in
          condizioni  operative  normali,   per   tali   intendendosi
          l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
          il recupero  degli  investimenti  effettuati  o  dei  costi
          sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi  oggetto
          della  concessione.  La  parte   del   rischio   trasferita
          all'operatore   economico   deve   comportare   una   reale
          esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
          potenziale perdita stimata subita dall'operatore  economico
          non sia puramente nominale o trascurabile; (19) 
                aaa) "rischio di costruzione", il rischio  legato  al
          ritardo nei  tempi  di  consegna,  al  non  rispetto  degli
          standard   di   progetto,   all'aumento   dei   costi,    a
          inconvenienti di  tipo  tecnico  nell'opera  e  al  mancato
          completamento dell'opera; 
                bbb) "rischio di disponibilita'", il  rischio  legato
          alla capacita', da parte del concessionario, di erogare  le
          prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume  che  per
          standard di qualita' previsti; 
                ccc) "rischio  di  domanda",  il  rischio  legato  ai
          diversi   volumi   di   domanda   del   servizio   che   il
          concessionario deve soddisfare, ovvero  il  rischio  legato
          alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
                ddd) "concorsi di progettazione", le procedure intese
          a   fornire   alle   stazioni   appaltanti,   nel   settore
          dell'architettura, dell'ingegneria, del  restauro  e  della
          tutela   dei   beni   culturali   e   archeologici,   della
          pianificazione urbanistica e  territoriale,  paesaggistica,
          naturalistica, geologica, del verde urbano e del  paesaggio
          forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
          sicurezza e della mitigazione degli  impatti  idrogeologici
          ed idraulici e dell'elaborazione di dati,  un  piano  o  un
          progetto, selezionato da una  commissione  giudicatrice  in
          base a una gara, con o senza assegnazione di premi; 
                eee) "contratto di partenariato pubblico privato", il
          contratto a titolo oneroso stipulato per  iscritto  con  il
          quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a  uno  o
          piu' operatori economici  per  un  periodo  determinato  in
          funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
          delle modalita' di finanziamento fissate, un  complesso  di
          attivita' consistenti nella realizzazione,  trasformazione,
          manutenzione e gestione operativa  di  un'opera  in  cambio
          della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
          o della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo
          dell'opera  stessa,  con  assunzione  di  rischio   secondo
          modalita'   individuate    nel    contratto,    da    parte
          dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 44, comma 1-bis,  del  decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si  applicano,  per  i
          soli profili di tutela della finanza pubblica, i  contenuti
          delle decisioni Eurostat; (20) 
                fff)  "equilibrio  economico   e   finanziario",   la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica e  sostenibilita'  finanziaria.  Per  convenienza
          economica si intende la capacita' del  progetto  di  creare
          valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
          un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
          investito; per sostenibilita'  finanziaria  si  intende  la
          capacita'  del  progetto  di  generare  flussi   di   cassa
          sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; (16) 
                ggg) "locazione finanziaria di opere pubbliche  o  di
          pubblica utilita'",  il  contratto  avente  ad  oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; 
                hhh)  "contratto  di  disponibilita'",  il  contratto
          mediante il quale  sono  affidate,  a  rischio  e  a  spese
          dell'affidatario, la costruzione e la messa a  disposizione
          a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
          proprieta' privata destinata all'esercizio di  un  pubblico
          servizio, a fronte di  un  corrispettivo.  Si  intende  per
          messa a disposizione  l'onere  assunto  a  proprio  rischio
          dall'affidatario    di    assicurare    all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti; 
                iii) "accordo quadro", l'accordo concluso tra  una  o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste; 
                lll) "diritto  esclusivo",  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto  di
          riservare a un unico  operatore  economico  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                mmm)  "diritto  speciale",  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i trattati avente  l'effetto  di
          riservare a due o piu' operatori economici  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                nnn) "profilo di committente", il sito informatico di
          una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti  e
          le  informazioni  previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato V; 
                ooo)  "documento  di   gara",   qualsiasi   documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  le  stazioni
          appaltanti fanno riferimento per descrivere  o  determinare
          elementi dell'appalto o della procedura, compresi il  bando
          di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in  cui  sia
          utilizzato  come  mezzo  di  indizione  di  gara,  l'avviso
          periodico indicativo o  gli  avvisi  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,  le  specifiche  tecniche,  il
          documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
          i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
          candidati  e  offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi
          generalmente  applicabili   e   gli   eventuali   documenti
          complementari; 
                ppp) "documento di concessione", qualsiasi  documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  la  stazione
          appaltante fa riferimento per descrivere o determinare  gli
          elementi della concessione o della procedura,  compresi  il
          bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali,  le
          condizioni proposte per la concessione, i  formati  per  la
          presentazione  di  documenti  da  parte  di   candidati   e
          offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi  generalmente
          applicabili e gli eventuali documenti complementari; 
                qqq) "clausole sociali", disposizioni che impongono a
          un datore di lavoro il rispetto di determinati standard  di
          protezione  sociale  e  del  lavoro  come  condizione   per
          svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
          per  accedere  a   benefici   di   legge   e   agevolazioni
          finanziarie; 
                rrr)  "procedure  di  affidamento"  e  "affidamento",
          l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
          progettazione mediante appalto; l'affidamento di  lavori  o
          servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi  di
          progettazione e di concorsi di idee; 
                sss) "procedure aperte", le procedure di  affidamento
          in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
          un'offerta; 
                ttt)   "procedure   ristrette",   le   procedure   di
          affidamento  alle  quali  ogni  operatore  economico   puo'
          chiedere  di  partecipare  e  in  cui  possono   presentare
          un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle
          stazioni  appaltanti,  con  le  modalita'   stabilite   dal
          presente codice; 
                uuu)   "procedure   negoziate",   le   procedure   di
          affidamento in cui le stazioni  appaltanti  consultano  gli
          operatori economici da loro scelti e negoziano  con  uno  o
          piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
                vvv)  "dialogo   competitivo",   una   procedura   di
          affidamento nella quale la  stazione  appaltante  avvia  un
          dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,  al  fine
          di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le  sue
          necessita' e  sulla  base  della  quale  o  delle  quali  i
          candidati  selezionati  sono  invitati  a   presentare   le
          offerte; qualsiasi operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare a tale procedura; 
                zzz) "sistema telematico", un sistema  costituito  da
          soluzioni   informatiche   e   di   telecomunicazione   che
          consentono  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui   al
          presente codice; 
                aaaa) "sistema dinamico di acquisizione", un processo
          di acquisizione interamente elettronico,  per  acquisti  di
          uso   corrente,   le   cui   caratteristiche   generalmente
          disponibili sul  mercato  soddisfano  le  esigenze  di  una
          stazione appaltante, aperto  per  tutta  la  sua  durata  a
          qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri  di
          selezione; 
                bbbb)  "mercato  elettronico",   uno   strumento   di
          acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
          per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
          su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente
          interamente gestite per via telematica; 
                cccc)   "strumenti   di   acquisto",   strumenti   di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                  1) le convenzioni quadro  di  cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,  ai  sensi
          della normativa vigente, da CONSIP S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori; 
                  2) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza   quando   gli   appalti   specifici    vengono
          aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
          committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                dddd)  "strumenti  di  negoziazione",  strumenti   di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                  1) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                  2) il sistema dinamico di  acquisizione  realizzato
          da centrali di committenza; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
          committenza nel  caso  di  acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                  4) i sistemi realizzati da centrali di  committenza
          che comunque consentono lo svolgimento delle  procedure  ai
          sensi del presente codice; 
                eeee) "strumenti telematici di acquisto" e "strumenti
          telematici di negoziazione", strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione gestiti mediante un sistema telematico; 
                ffff)  "asta  elettronica",  un  processo  per   fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi modificati al  ribasso  o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
                gggg)  "amministrazione  diretta",  le   acquisizioni
          effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e  mezzi
          propri  o  appositamente  acquistati  o  noleggiati  e  con
          personale proprio o eventualmente assunto per  l'occasione,
          sotto la direzione del responsabile del procedimento; 
                hhhh) "ciclo di vita", tutte le  fasi  consecutive  o
          interconnesse,  compresi  la  ricerca  e  lo  sviluppo   da
          realizzare,  la  produzione,  gli  scambi  e  le   relative
          condizioni,   il   trasporto,    l'utilizzazione    e    la
          manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o  della
          prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia
          prima  o  dalla  generazione  delle   risorse   fino   allo
          smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
          all'utilizzazione; 
                iiii)    "etichettatura",    qualsiasi     documento,
          certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
          prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
          soddisfano determinati requisiti; 
                llll) "requisiti per  l'etichettatura",  i  requisiti
          che  devono  essere  soddisfatti  dai   lavori,   prodotti,
          servizi, processi o procedure allo  scopo  di  ottenere  la
          pertinente etichettatura; 
                mmmm) "fornitore di servizi  di  media",  la  persona
          fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
          della scelta del  contenuto  audiovisivo  del  servizio  di
          media  audiovisivo  e  ne   determina   le   modalita'   di
          organizzazione; 
                nnnn) "innovazione",  l'attuazione  di  un  prodotto,
          servizio o processo nuovo o  che  ha  subito  significativi
          miglioramenti  tra  cui  quelli  relativi  ai  processi  di
          produzione, di edificazione o di costruzione o  quelli  che
          riguardano  un  nuovo  metodo  di   commercializzazione   o
          organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
          del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
                oooo) "programma", una  serie  di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media la  cui  forma  e  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto  della
          radiodiffusione  televisiva.  Sono  compresi  i   programmi
          radiofonici  e  i  materiali  ad  essi  associati.  Non  si
          considerano programmi le trasmissioni meramente  ripetitive
          o consistenti in immagini fisse; 
                pppp) "mezzo  elettronico",  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione,  compresa  la
          compressione numerica, e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici; 
                qqqq) "rete pubblica di comunicazioni", una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico  che   supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                rrrr)  "servizio  di  comunicazione  elettronica",  i
          servizi  forniti,  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazioni elettroniche,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi   della   societa'   dell'informazione    di    cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          9  aprile  2003,  n.  70,  non  consistenti  interamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione elettronica; 
                ssss)  "AAP",  l'accordo   sugli   appalti   pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round; 
                tttt) "Vocabolario comune per gli appalti  pubblici",
          CPV (Common Procurement  Vocabulary),  la  nomenclatura  di
          riferimento  per  gli   appalti   pubblici   adottata   dal
          regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo  la
          corrispondenza con le altre nomenclature esistenti; 
                uuuu) "codice" , il presente decreto che disciplina i
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
                vvvv) "servizi di architettura e ingegneria  e  altri
          servizi  tecnici",  i  servizi   riservati   ad   operatori
          economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
          dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
                zzzz) "categorie di opere  generali"  le  opere  e  i
          lavori caratterizzati  da  una  pluralita'  di  lavorazioni
          indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
          ogni sua parte; 
                aaaaa) "categorie di opere specializzate", le opere e
          i  lavori  che,  nell'ambito  del  processo   realizzativo,
          necessitano   di   lavorazioni   caratterizzate   da    una
          particolare specializzazione e professionalita'; 
                bbbbb)  "opere  e   lavori   puntuali"   quelli   che
          interessano una limitata area di territorio; 
                ccccc) "opere e lavori a rete" quelli che,  destinati
          al movimento di persone e  beni  materiali  e  immateriali,
          presentano   prevalente    sviluppo    unidimensionale    e
          interessano vaste estensioni di territorio; 
                ddddd) "appalto a  corpo"  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
          eseguita e come dedotta dal contratto; 
                eeeee) "appalto a misura"  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale viene determinato applicando  alle  unita'  di
          misura delle singole parti del  lavoro  eseguito  i  prezzi
          unitari dedotti in contratto; 
                fffff)  "aggregazione",  accordo  fra  due   o   piu'
          amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per  la
          gestione comune di  alcune  o  di  tutte  le  attivita'  di
          programmazione,  di  progettazione,  di   affidamento,   di
          esecuzione e  di  controllo  per  l'acquisizione  di  beni,
          servizi o lavori; 
                ggggg) "lotto prestazionale", uno  specifico  oggetto
          di appalto da aggiudicare anche con  separata  ed  autonoma
          procedura, definito su  base  qualitativa,  in  conformita'
          alle varie  categorie  e  specializzazioni  presenti  o  in
          conformita' alle diverse fasi successive del progetto; 
                ggggg-bis) "principio  di  unicita'  dell'invio",  il
          principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
          volta a  un  solo  sistema  informativo,  non  puo'  essere
          richiesto da altri  sistemi  o  banche  dati,  ma  e'  reso
          disponibile  dal  sistema   informativo   ricevente.   Tale
          principio si applica ai dati relativi a  programmazione  di
          lavori, opere, servizi e  forniture,  nonche'  a  tutte  le
          procedure di affidamento e di  realizzazione  di  contratti
          pubblici soggette al presente codice, e a  quelle  da  esso
          escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano  imposti
          dal presente codice obblighi di comunicazione a  una  banca
          dati; 
                ggggg-ter) "unita' progettuale", il mantenimento, nei
          tre  livelli  di  sviluppo   della   progettazione,   delle
          originarie caratteristiche spaziali, estetiche,  funzionali
          e tecnologiche del progetto; 
                ggggg-quater)  "documento   di   fattibilita'   delle
          alternative  progettuali",  il  documento   in   cui   sono
          individuate   ed   analizzate   le   possibili    soluzioni
          progettuali alternative  ed  in  cui  si  da'  conto  della
          valutazione  di  ciascuna  alternativa,  sotto  il  profilo
          qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto  il
          profilo tecnico ed economico; 
                ggggg-quinquies) "programma biennale  degli  acquisti
          di beni e servizi", il  documento  che  le  amministrazioni
          adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
          servizi   da   disporre   nel   biennio,    necessari    al
          soddisfacimento  dei   fabbisogni   rilevati   e   valutati
          dall'amministrazione preposta; 
                ggggg-sexies)   "programma   triennale   dei   lavori
          pubblici", il documento che le amministrazioni adottano  al
          fine di individuare  i  lavori  da  avviare  nel  triennio,
          necessari al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
          valutati dall'amministrazione preposta; 
                ggggg-septies) "elenco annuale dei lavori",  l'elenco
          degli interventi ricompresi  nel  programma  triennale  dei
          lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso  della
          prima annualita' del programma stesso; 
                ggggg-octies) "elenco annuale delle  acquisizioni  di
          forniture  e  servizi",  l'elenco  delle  acquisizioni   di
          forniture e dei servizi ricompresi nel  programma  biennale
          di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
          del programma stesso; 
                ggggg-nonies) "quadro esigenziale", il documento  che
          viene redatto ed  approvato  dall'amministrazione  in  fase
          antecedente  alla  programmazione  dell'intervento  e   che
          individua, sulla base dei dati  disponibili,  in  relazione
          alla tipologia dell'opera o dell'intervento  da  realizzare
          gli  obiettivi  generali  da   perseguire   attraverso   la
          realizzazione   dell'intervento,   i    fabbisogni    della
          collettivita' posti a base dell'intervento,  le  specifiche
          esigenze  qualitative  e  quantitative  che  devono  essere
          soddisfatte attraverso  la  realizzazione  dell'intervento,
          anche in relazione alla specifica tipologia di utenza  alla
          quale gli interventi stessi sono destinati; 
                ggggg-decies)    "capitolato    prestazionale",    il
          documento che  indica,  in  dettaglio,  le  caratteristiche
          tecniche e  funzionali,  anche  per  gli  aspetti  edilizi,
          infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare  l'opera
          costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
          requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve   soddisfare,
          stabilendone la soglia minima  di  qualita'  da  assicurare
          nella progettazione e realizzazione; 
                ggggg-undecies) "cottimo", l'affidamento  della  sola
          lavorazione  relativa  alla  categoria  subappaltabile   ad
          impresa subappaltatrice in possesso  dell'attestazione  dei
          requisiti  di   qualificazione   necessari   in   relazione
          all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e  non
          all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
          effetto dell'eventuale fornitura diretta,  in  tutto  o  in
          parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera  da
          parte dell'appaltatore.» 
              «Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
          vigilanza  e  il  controllo  sui   contratti   pubblici   e
          l'attivita' di regolazione degli stessi,  sono  attribuiti,
          nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal  presente   codice,
          all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
          illegalita' e corruzione. 
              2.  L'ANAC,   attraverso   linee   guida,   bandi-tipo,
          capitolati-tipo,  contratti-tipo  ed  altri  strumenti   di
          regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce  la
          promozione dell'efficienza, della  qualita'  dell'attivita'
          delle stazioni  appaltanti,  cui  fornisce  supporto  anche
          facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
          procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle
          migliori pratiche. Trasmette  alle  Camere,  immediatamente
          dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli  altri
          atti di cui al  precedente  periodo  ritenuti  maggiormente
          rilevanti in termini di impatto, per  numero  di  operatori
          potenzialmente coinvolti,  riconducibilita'  a  fattispecie
          criminose, situazioni anomale o  comunque  sintomatiche  di
          condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
          ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
          dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi   di   giustizia
          amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
          si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
          forme e metodi di consultazione, di analisi e  di  verifica
          dell'impatto della  regolazione,  di  consolidamento  delle
          linee guida in testi unici integrati, organici  e  omogenei
          per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla  Gazzetta
          Ufficiale, in modo che siano rispettati la  qualita'  della
          regolazione e il divieto di introduzione o di  mantenimento
          di  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli   minimi
          richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 
              3.  Nell'ambito  dei   poteri   ad   essa   attribuiti,
          l'Autorita': 
                a) vigila sui contratti pubblici, anche di  interesse
          regionale, di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
          ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
          che  esigono  particolari  misure  di  sicurezza  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  f-bis),  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  nonche'  sui  contratti  esclusi
          dall'ambito di applicazione del codice; 
                b)  vigila  affinche'  sia  garantita  l'economicita'
          dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che  dalla
          stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; 
                c) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposito
          atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza  o  di
          applicazione distorta della normativa di settore; 
                d) formula al Governo proposte in ordine a  modifiche
          occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; 
                e) predispone e invia al Governo e al  Parlamento  la
          relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge  6
          novembre 2012, n. 190, come  modificato  dall'articolo  19,
          comma 5-ter, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114,  annuale  sull'attivita'  svolta  evidenziando  le
          disfunzioni  riscontrate   nell'esercizio   delle   proprie
          funzioni; 
                f)  vigila  sul  sistema  di   qualificazione   degli
          esecutori dei contratti pubblici di lavori  ed  esercita  i
          correlati poteri sanzionatori; 
                g) vigila sul divieto di  affidamento  dei  contratti
          attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
          opera  un  controllo  sulla  corretta  applicazione   della
          specifica disciplina derogatoria prevista  per  i  casi  di
          somma urgenza e di protezione civile  di  cui  all'articolo
          163 del presente codice; 
                h) per affidamenti di particolare  interesse,  svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata a  supportare  le  medesime  nella
          predisposizione degli atti  e  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara; 
                h-bis)  al  fine  di  favorire   l'economicita'   dei
          contratti pubblici e la  trasparenza  delle  condizioni  di
          acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le
          normative di settore, all'elaborazione dei  costi  standard
          dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni  e  servizi,
          avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni,
          del supporto dell'ISTAT e  degli  altri  enti  del  Sistema
          statistico   nazionale,   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza, tra quelli di maggiore impatto  in  termini  di
          costo a carico della pubblica amministrazione,  avvalendosi
          eventualmente  anche  delle  informazioni  contenute  nelle
          banche  dati   esistenti   presso   altre   Amministrazioni
          pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore   dei
          contratti pubblici. 
              4. L'Autorita' gestisce il  sistema  di  qualificazione
          delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 
              5.  Nell'ambito   dello   svolgimento   della   propria
          attivita', l'Autorita' puo' disporre  ispezioni,  anche  su
          richiesta  motivata  di  chiunque   ne   abbia   interesse,
          avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di  altri
          organi dello Stato nonche'  dell'ausilio  del  Corpo  della
          Guardia  di  Finanza,  che  esegue  le  verifiche   e   gli
          accertamenti richiesti agendo con i poteri di  indagine  ad
          esso  attribuiti  ai  fini  degli   accertamenti   relativi
          all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 
              6.  Qualora  accerti  l'esistenza   di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, alle competenti Procure della  Repubblica.  Qualora
          accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici  derivi
          pregiudizio per il pubblico erario, gli atti  e  i  rilievi
          sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
          generale della Corte dei conti. 
              7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante  della
          Concorrenza  e  del   Mercato   per   la   rilevazione   di
          comportamenti aziendali meritevoli di valutazione  al  fine
          dell'attribuzione del "Rating di legalita'"  delle  imprese
          di cui all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27. Il rating di  legalita'  concorre  anche
          alla  determinazione  del  rating   di   impresa   di   cui
          all'articolo 83, comma 10. 
              8. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   29
          concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
          informazioni nell'ambito della  banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca  dati  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
          144  e  della  banca  dati  di  cui  all'articolo  36   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al  fine
          di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
          2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33
          e  del  presente  codice,  il  rispetto  del  principio  di
          unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
          oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo  1,
          comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione  alla
          realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei  relativi
          flussi  finanziari  o  il  raccordo  degli  adempimenti  in
          termini di trasparenza preventiva. 
              9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma  8,
          l'Autorita'  si  avvale  dell'Osservatorio  dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto
          da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi  sede
          presso le regioni e le  province  autonome.  L'Osservatorio
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento  con  i
          relativi sistemi in  uso  presso  le  sezioni  regionali  e
          presso altre Amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
          operanti nei settore dei  contratti  pubblici.  L'Autorita'
          stabilisce le modalita' di funzionamento  dell'Osservatorio
          nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le  forme
          di comunicazione che le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          aggiudicatori sono tenuti a  trasmettere  all'Osservatorio.
          Nei confronti del soggetto che ometta,  senza  giustificato
          motivo, di fornire informazioni richieste  ovvero  fornisce
          informazioni non veritiere, l'Autorita'  puo'  irrogare  la
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma  13.  La
          sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle  sezioni
          regionali  competenti  per  territorio  per  l'acquisizione
          delle informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti
          istituzionali,  sulla  base  di  appositi  accordi  con  le
          regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio  provvede  a
          monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi  di
          cui al decreto di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  e  il
          raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati   dal   Piano
          d'azione per la  sostenibilita'  dei  consumi  nel  settore
          della pubblica amministrazione. 
              10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico  dei
          contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e   forniture,
          istituito  presso  l'Osservatorio,  contenente   tutte   le
          notizie, le informazioni e i dati relativi  agli  operatori
          economici  con   riferimento   alle   iscrizioni   previste
          dall'articolo  80.  L'Autorita'  stabilisce  le   ulteriori
          informazioni che  devono  essere  presenti  nel  casellario
          ritenute utili ai fini della  tenuta  dello  stesso,  della
          verifica  dei   gravi   illeciti   professionali   di   cui
          all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
          rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10,  o  del
          conseguimento dell'attestazione di  qualificazione  di  cui
          all'articolo  84.  L'Autorita'   assicura,   altresi',   il
          collegamento del  casellario  con  la  banca  dati  di  cui
          all'articolo 81. 
              11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per  i
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
          cui all'articolo 210. 
              12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              13. Nel rispetto dei principi  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          soggetti che  rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato
          motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
          richiesti dalla stessa  e  nei  confronti  degli  operatori
          economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
          appaltante  o  dell'ente  aggiudicatore  di  comprovare  il
          possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura  di
          affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
          massimo di euro 25.000. Nei confronti dei  soggetti  che  a
          fronte della richiesta di informazioni o di  esibizione  di
          documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
          esibiscono documenti non veritieri e  nei  confronti  degli
          operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
          o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
          dati o  documenti  non  veritieri  circa  il  possesso  dei
          requisiti  di  qualificazione,  fatta   salva   l'eventuale
          sanzione penale,  l'Autorita'  ha  il  potere  di  irrogare
          sanzioni amministrative pecuniarie entro il  limite  minimo
          di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con  propri
          atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori  di
          sua competenza. 
              14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni  di
          cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
          fondo da istituire nello stato di previsione del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
          con decreto dello stesso Ministro, alla  premialita'  delle
          stazioni  appaltanti,   secondo   i   criteri   individuati
          dall'ANAC  ai   sensi   dell'articolo   38.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              15. L'Autorita' gestisce e  aggiorna  l'Albo  Nazionale
          obbligatorio dei componenti delle commissioni  giudicatrici
          di cui all'articolo  78  nonche'  l'elenco  delle  stazioni
          appaltanti che operano  mediante  affidamenti  diretti  nei
          confronti  di  proprie   societa'   in   house   ai   sensi
          dell'articolo 192. 
              16.  E'  istituito,  presso  l'Autorita',   nell'ambito
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco  dei
          soggetti aggregatori. 
              17. Al fine di garantire la consultazione  immediata  e
          suddivisa  per  materia  degli  strumenti  di   regolazione
          flessibile adottati dall'ANAC comunque  denominati,  l'ANAC
          pubblica i suddetti provvedimenti  con  modalita'  tali  da
          rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
          e agli operatori  economici  la  disciplina  applicabile  a
          ciascun procedimento. 
              17-bis. L'ANAC indica negli  strumenti  di  regolazione
          flessibile, di cui al  comma  2,  e  negli  ulteriori  atti
          previsti dal presente codice, la data  in  cui  gli  stessi
          acquistano  efficacia,  che  di  regola  coincide  con   il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  che,
          in casi di particolare urgenza, non  puo'  comunque  essere
          anteriore al  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli
          atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti  per
          i quali i  bandi  o  gli  avvisi,  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente,  siano   pubblicati
          successivamente  alla  data  di  decorrenza  di   efficacia
          indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in  caso  di
          contratti senza pubblicazione  di  bandi  o  di  avvisi  si
          applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai
          quali, alla data di  decorrenza  di  efficacia,  non  siano
          ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. - 2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. 
              3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2-nonies,
          i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la
          carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
          dei cittadini che accedono ai propri servizi in  rete.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita  la  data  a
          decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
          digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
          Nazionale  dei  servizi  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai  propri  servizi  in  rete,
          nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la carta Nazionale dei  servizi  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line.». 
              - Il Regolamento (UE) del 23 luglio 2014,  n.  910/2014
          (Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
          abroga  la  direttiva  1999/93/CE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 agosto  2014,
          n. L 257.