DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Testo in vigore dal: 14-5-2003
                               Art. 2
                            (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "servizi   della   societa'   dell'informazione":   le   attivita'
   economiche  svolte  in linea -on line-, nonche' i servizi definiti
   dall'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986,
   n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio
   della societa' dell'informazione;
c) "prestatore  stabilito": il prestatore che esercita effettivamente
   un'attivita'  economica mediante una stabile organizzazione per un
   tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle
   tecnologie  necessarie  per prestare un servizio non costituiscono
   di per se' uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario   del   servizio":   il   soggetto   che,   a  scopi
   professionali   e   non,   utilizza  un  servizio  della  societa'
   dell'informazione,   in   particolare   per  ricercare  o  rendere
   accessibili informazioni;
e) "consumatore":  qualsiasi  persona fisica che agisca con finalita'
   non   riferibili   all'attivita'  commerciale,  imprenditoriale  o
   professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni  commerciali":  tutte  le  forme  di  comunicazione
   destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
   o  l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto
   che  esercita  un'attivita'  agricola,  commerciale,  industriale,
   artigianale  o  una  libera  professione.  Non  sono  di  per  se'
   comunicazioni commerciali:
1) le  informazioni  che  consentono un accesso diretto all'attivita'
   dell'impresa,  del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di
   dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le  comunicazioni  relative a beni, servizi o all'immagine di tale
   impresa,    soggetto   o   organizzazione,   elaborate   in   modo
   indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) "professione  regolamentata":  professione  riconosciuta  ai sensi
   dell'articolo  2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
   ovvero  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio
   1994, n. 319;
h) "ambito  regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori
   di   servizi   o  ai  servizi  della  societa'  dell'informazione,
   indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
   specificamente   destinate.  L'ambito  regolamentato  riguarda  le
   disposizioni   che   il  prestatore  deve  soddisfare  per  quanto
   concerne:
1) l'accesso     all'attivita'     di    servizi    della    societa'
   dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche
   e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l'esercizio   dell'attivita'   di   un   servizio  della  societa'
   dell'informazione,  quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti
   il  comportamento  del  prestatore,  la qualita' o i contenuti del
   servizio,  comprese le disposizioni applicabili alla pubblicita' e
   ai contratti, ovvero alla responsabilita' del prestatore.

   2.   L'ambito   regolamentato  comprende  unicamente  i  requisiti
riguardanti  le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali
relativi a:

a) le merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni e i prodotti per
   le  quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di
   cui  all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione
   di   documenti,   certificazioni,   nulla   osta  o  altri  titoli
   autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.

   3.   Sono   fatte   salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei
sistemi  di  pagamento  e le competenze degli organi amministrativi e
degli  organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo,
compreso  il  controllo  sulle reti informatiche di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, e delle autorita' indipendenti di settore.
          Note all'art. 2:
              La  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  reca: Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998».
              L'art. 1, comma 1, lettera b) cosi' recita:
              «1.   Ai   fini   della  presente  legge,  nonche'  per
          l'esercizio  delle  competenze  di  cui al decreto-legge 30
          giugno  1982,  n.  390, convertito, con modificazioni dalla
          legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
                a) omissis.
                b) «servizio»:   qualsiasi  servizio  della  societa'
          dell'informazione,  vale a dire qualsiasi servizio prestato
          normalmente   dietro  retribuzione,  a  distanza,  per  via
          elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
          servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per
          "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza
          simultanea  delle parti; per "servizio per via elettronica"
          un  servizio  inviato all'origine e ricevuto a destinazione
          mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa
          la  compressione digitale e di memorizzazione di dati e che
          e'  interamente  trasmesso,  inoltrato  e ricevuto mediante
          fili,  radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
          per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di
          servizi"  un servizio fornito mediante trasmissione di dati
          su richiesta individuale»:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un
          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni
          professionali  di  una durata minima di tre anni». L'art. 2
          cosi' recita:
              «Art.  2  (Professioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si considerano professioni:
                a) le  attivita' per il cui esercizio e' richiesta la
          iscrizione   in   albi,  registri  ed  elenchi,  tenuti  da
          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'
          subordinata  al  possesso  di  una formazione professionale
          rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
                b) i  rapporti  di  impiego  pubblico  o  privato, se
          l'accesso  ai  medesimi  e'  subordinato,  da  disposizioni
          legislative  o regolamentari, al possesso di una formazione
          professionale  rispondente  al  requisito di cui al comma 3
          dell'art. 1;
                c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo
          professionale  il  cui  uso e' riservato a chi possiede una
          formazione professionale rispondente al requisito di cui al
          comma 3 dell'art. 1;
                d) le  attivita'  attinenti  al settore sanitario nei
          casi  in  cui  il  possesso di una formazione professionale
          rispondente  al  requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 e'
          condizione  determinante  ai  fini della retribuzione delle
          relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
              -  Il decreto legislativo, 2 maggio 1994, n. 319, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un
          secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
          professionale che integra la direttiva 89/48/CEE». L'art. 2
          cosi' recita:
              «Art.  2  (Professioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si considerano professioni:
                a) le  attivita' per il cui esercizio e' richiesta la
          iscrizione   in   albi,  registri  ed  elenchi,  tenuti  da
          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'
          subordinata  al  possesso  di  una formazione professionale
          rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;
                b) i  rapporti  di  impiego  pubblico  o  privato, se
          l'accesso  ai  medesimi  e'  subordinato,  da  disposizioni
          legislative  o regolamentari, al possesso di una formazione
          professionale  rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e
          4 dell'art. 1;
                c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo
          professionale  il  cui  uso e' riservato a chi possiede una
          formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai
          commi 3 e 4 dell'art. 1;
                d)  le  attivita'  attinenti al settore sanitario nei
          casi  in  cui  il  possesso di una formazione professionale
          rispondente  ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1
          e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle
          relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
              -  La  legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.».