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LEGGE 12 agosto 1982, n. 597

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/1982)
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Testo in vigore dal:  22-9-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il primo comma è sostituito con il seguente:
"Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti già svolti dai predetti enti ed organi.";
al terzo comma le parole: "degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale" sono sostituite con le altre: "delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni".
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'articolo 6, lettera n) della legge 23 dicembre 1978, n. 833";
al terzo comma, dopo la parola: "decreto", è inserita l'altra: "interministeriale", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.";
al quarto comma, dopo la parola: "decreti", è inserita l'altra: "interministeriali", e le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
l'ultimo comma è soppresso.
All'articolo 3:
al secondo comma, le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al tondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI.".
All'articolo 4:
al secondo comma, la parola: "autonomo" è sostituita con le altre: "dotato di autonomia funzionale e contabile";
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonché un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonché da un rappresentante dell'ANCI".
Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI SPADOLINI - MARCORA - ALTISSIMO - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA