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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 2021, n. 137

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2021
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Testo in vigore dal: 21-10-2021
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 38  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione
interna  per  titoli  e  superamento  di  un  corso   di   formazione
professionale, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo  squadra,
di specialista di aeromobile capo squadra e di  elisoccorritore  capo
squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto, altresi', l'articolo 55 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna
per titoli e superamento di un  corso  di  formazione  professionale,
alle qualifiche di nautico di coperta capo  squadra,  di  nautico  di
macchina capo squadra  e  di  sommozzatore  capo  squadra  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma degli articoli 38, comma 5, e 55, comma 5,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento delle selezioni interne di cui ai predetti  articoli,  le
categorie dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei  corsi  di  formazione,
dell'esame  finale  nonche'  i  criteri  per  la   formazione   delle
graduatorie finali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  «Disposizioni
in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di   polizia   e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi  dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di  riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche»,   e,   in
particolare, l'articolo 15, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione  dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180  e  181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
tecnici, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo  64,  comma
4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  10  dicembre  2012,
recante «Aggiornamento normativo della  componente  aerea  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana del 21 dicembre 2012, n. 297; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante
«Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei
brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile  22  ottobre  2015,  n.  51,
relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica
della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile  22  ottobre  2015,  n.  53,
relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo
delle  licenze  di  volo  e  delle  abilitazioni  sui  vari  tipi  di
aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile  22  novembre  2017  recante
«Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e  la  sospensione
dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista  nautico
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Ritenuto necessario adottare uno specifico  regolamento  che  tenga
conto dell'istituzione dei  ruoli  delle  specialita'  aeronaviganti,
nautiche e  dei  sommozzatori,  operata  dal  decreto  legislativo  6
ottobre 2018, n. 127; 
  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un
unico  regolamento  per  la  disciplina  delle   predette   procedure
selettive; 
  Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo  35,  comma  3,
lettera f), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per  il
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco»,  con  le  organizzazioni  sindacali   firmatarie
dell'Accordo  sindacale  per  il  triennio  2016-2018,  recepito  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  dell'11
maggio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 9415 del 5 agosto 2021 del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modalita' di svolgimento 
                       delle selezioni interne 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  le  selezioni  interne,  per
titoli  e  superamento  di  un   successivo   corso   di   formazione
professionale, per l'accesso alle qualifiche di pilota di  aeromobile
capo  squadra,  di  specialista  di  aeromobile  capo  squadra  e  di
elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai  ruoli
dei piloti di aeromobile, degli specialisti  di  aeromobile  e  degli
elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  seguito
denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il  presente  regolamento  disciplina,  altresi',  le  selezioni
interne,  per  titoli  e  superamento  di  un  successivo  corso   di
formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di
coperta capo squadra, di  nautico  di  macchina  capo  squadra  e  di
sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei
nautici di coperta, dei nautici di macchina e  dei  sommozzatori  del
Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo  55,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3. I bandi per le selezioni interne di cui ai  commi  1  e  2  sono
adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile,  di  seguito
denominato   «Dipartimento»,   e   pubblicati   sul   sito   internet
istituzionale www.vigilfuoco.it. I decreti, in conformita'  a  quanto
stabilito dal presente regolamento, indicano, tra  l'altro,  i  posti
disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati  ruoli,
le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili  per
ciascuna sede. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata in conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, oppure mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso
presso il Dipartimento. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  "Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 38 e 55 del citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 38 (Promozioni alle  qualifiche  di  pilota  di
          aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile  capo
          squadra  e  di  elisoccorritore  capo  squadra).  -  1.  La
          promozione alle qualifiche di  pilota  di  aeromobile  capo
          squadra, di specialista di aeromobile  capo  squadra  e  di
          elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          interna, per titoli e superamento di un corso di formazione
          professionale  della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservata al personale che, alla  predetta  data,  rivesta,
          rispettivamente, le  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile
          vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile
          vigile del fuoco coordinatore e di  elisoccorritore  vigile
          del fuoco coordinatore. 
                2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                3.  Per   l'ammissione   al   corso   di   formazione
          professionale,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,
          nell'ordine, l'anzianita' nella  specialita',  l'anzianita'
          di qualifica, l'anzianita' di servizio e la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
                4.  I  piloti  di   aeromobile   vigili   del   fuoco
          coordinatori, gli  specialisti  di  aeromobile  vigili  del
          fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili  del  fuoco
          coordinatori  che,  al  termine  del  rispettivo  corso  di
          formazione professionale, abbiano superato  l'esame  finale
          conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a
          specialista di aeromobile capo squadra e a  elisoccorritore
          capo  squadra  nell'ordine  della  graduatoria  finale  del
          corso, con decorrenza giuridica dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del corso medesimo. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
          dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici, le modalita' di  svolgimento  dei
          corsi  di  formazione  professionale,   dell'esame   finale
          nonche' i  criteri  per  la  formazione  delle  graduatorie
          finali.». 
                «Art. 55 (Promozioni alle qualifiche  di  nautico  di
          coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e
          di sommozzatore capo squadra).  -  1.  La  promozione  alle
          qualifiche di nautico di coperta capo squadra,  di  nautico
          di macchina capo squadra e  di  sommozzatore  capo  squadra
          avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni  anno,  mediante  selezione  interna,  per  titoli   e
          superamento di un corso  di  formazione  della  durata  non
          inferiore a tre mesi,  riservata  al  personale  che,  alla
          predetta data, rivesta, rispettivamente, le  qualifiche  di
          nautico  di  coperta  vigile  del  fuoco  coordinatore,  di
          nautico di macchina vigile  del  fuoco  coordinatore  e  di
          sommozzatore vigile del fuoco coordinatore. 
                2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
          di punteggio, prevalgono, nell'ordine,  l'anzianita'  nella
          specialita', l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di
          servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
                4.  I   nautici   di   coperta   vigili   del   fuoco
          coordinatori,  i  nautici  di  macchina  vigili  del  fuoco
          coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori
          che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano
          superato   l'esame    finale    conseguono    la    nomina,
          rispettivamente, a  nautico  di  coperta  capo  squadra,  a
          nautico di macchina capo  squadra  e  a  sommozzatore  capo
          squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con
          decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  carenze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso medesimo. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie
          dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici, le modalita' di  svolgimento  dei
          corsi di formazione, dell'esame finale  nonche'  i  criteri
          per la formazione delle graduatorie finali.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. - 3-bis.». 
              -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  «Disposizioni  in
          materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, e' il seguente: 
                «Art. 15 (Personale che transita nel Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). - (Omissis). 
                2. Al personale appartenente ai ruoli  a  esaurimento
          di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito  dei  posti  di
          cui  alla  tabella  A,  dell'articolo  12,  comma   1,   le
          disposizioni vigenti per il  corrispondente  personale  del
          Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in  materia  di  stato
          giuridico,   progressione   in   carriera   e   trattamento
          economico.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   61
          «Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel
          rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nonche'
          raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione  e   formazione
          professionale, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
          lettera d),  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio 2012, n. 64 «Regolamento  di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140
          del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione  delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16  marzo  2007  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  9   luglio   2009
          «Equiparazione  tra  classi  delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree  di  cui  all'ex
          decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
          pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 ottobre 2009, n. 233. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  9   luglio   2009
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012
          «Aggiornamento normativo della componente aerea  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  29  novembre
          2017, recante «Requisiti di accesso ai corsi di  formazione
          per  il  conseguimento  dei  brevetti  nautici  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco»,  e'  pubblicato  nel  sito
          istituzionale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  -
          Sezione   «Amministrazione    Trasparente»    (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  22
          ottobre  2015,   n.   51,   relativo   alla   ridefinizione
          dell'organizzazione centrale e periferica della  componente
          aerea  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   e'
          pubblicato nel sito istituzionale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco -  Sezione  «Amministrazione  Trasparente»
          (Disposizioni  generali/Atti  generali/Atti  amministrativi
          generali/Elenco atti amministrativi generali). 
              - Il decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  22
          ottobre  2015,  n.  53,  relativo   all'aggiornamento   dei
          requisiti per il rilascio e il  rinnovo  delle  licenze  di
          volo e delle abilitazioni sui vari tipi di  aeromobile  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e'  pubblicato  nel
          sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          -  Sezione  «Amministrazione   Trasparente»   (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  22
          novembre 2017, recante  «Disciplina  per  il  rilascio,  il
          rinnovo, la revoca e la  sospensione  dei  titoli  e  delle
          abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco»,  e'  pubblicato  nel  sito
          istituzionale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  -
          Sezione   «Amministrazione    Trasparente»    (Disposizioni
          generali/Atti generali/Atti amministrativi  generali/Elenco
          atti amministrativi generali). 
              - Il testo dell'art.  35,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          19 luglio 2008, n. 168, S.O., e' il seguente: 
                «Art. 35 (Concertazione). - (Omissis). 
                3.  La  concertazione  si  effettua  sulle   seguenti
          materie: 
                  a) definizione dei criteri sui  carichi  di  lavoro
          degli uffici; 
                  b) verifica  periodica  della  produttivita'  degli
          uffici; 
                  c)   implicazioni   dei   processi   generali    di
          riorganizzazione dell'amministrazione; 
                  d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi  di
          servizio sub-provinciali, con  particolare  riferimento  ai
          distaccamenti insulari; 
                  e)  criteri  generali  per   la   promozione   alle
          qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; 
                  f)  criteri  generali  per  la  definizione   delle
          procedure di  selezione  interna  per  la  promozione  alle
          qualifiche superiori dello stesso  ruolo  o  per  l'accesso
          alle qualifiche iniziali di  ruolo  diverso  da  quello  di
          appartenenza,  ai  fini  dei  regolamenti  e  dei   decreti
          ministeriali previsti dal decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217; 
                  g) modalita' di  applicazione  delle  normative  in
          materia di pari opportunita'; 
                  h)  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  ai  fini  dell'adozione  del   regolamento   del
          Ministro dell'interno previsto dall'articolo  144,  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                  i) criteri attuativi dell'articolo 134 del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217   (mutamento   di
          funzioni).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2018, n. 41  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  "Triennio  economico  e  normativo
          2016-2018"»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2018, n. 100, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.