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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 2021, n. 137

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2021
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Testo in vigore dal:  21-10-2021

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresì, l'articolo 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 38, comma 5, e 55, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni interne di cui ai predetti articoli, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017 recante «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive;
Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 9415 del 5 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di svolgimento
delle selezioni interne
1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. I decreti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indicano, tra l'altro, i posti disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati ruoli, le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 55 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.».
«Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.
3. - 3-bis.».
- Il testo dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, è il seguente:
«Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis).
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297.
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017, recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017, recante «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O., è il seguente:
«Art. 35 (Concertazione). - (Omissis).
3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41 «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018"», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.