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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 14

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. (21G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2021
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Testo in vigore dal: 9-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 24, recante principi e criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di  pubblica
utilita'; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali,  e,   in
particolare l'articolo 41; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a  garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di  gas  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 994/2010; 
  Vista la raccomandazione (UE)  2018/177  della  Commissione  del  2
febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle  modalita'  tecniche,
giuridiche  e  finanziarie  concordate  fra  gli  Stati  membri   per
l'applicazione del meccanismo di solidarieta' ai sensi  dell'articolo
13 del regolamento  (UE)  2017/1938  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  concernente  misure  volte  a   garantire   la   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/692  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la  direttiva  2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta in data 3 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai  soggetti  che
svolgono  l'attivita'  di  vendita.  Il  Ministero   dello   sviluppo
economico determina i  criteri  per  il  calcolo  degli  obblighi  di
modulazione per il periodo di punta stagionale per aree  di  prelievo
omogenee in  funzione  dei  valori  climatici,  tenendo  conto  degli
obblighi di garanzia delle  forniture  di  gas  naturale  ai  clienti
protetti di cui all'articolo 6 del  regolamento  (UE)  2017/1938  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017,  concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di  gas
e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento
(UE) 2017/1938".»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Sono considerati "clienti  protetti  nel  quadro  della
solidarieta'" ai sensi del  regolamento  (UE)  2017/1938,  i  clienti
civili che sono connessi  ad  una  rete  di  distribuzione  del  gas,
inclusi  i  servizi  sociali  essenziali  diversi  dai   servizi   di
istruzione  e  di  pubblica  amministrazione  e   gli   impianti   di
teleriscaldamento  che  servono  clienti  civili  o  servizi  sociali
essenziali  diversi  dai  servizi  di  istruzione   e   di   pubblica
amministrazione.»; 
    c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede   alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del
sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi  anche  mediante
specifici indirizzi, inclusa la predisposizione  e  l'attivazione  di
misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di  solidarieta',
come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la
finalita' di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti, il funzionamento  coordinato  del  sistema  degli
stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema  nazionale  del
gas.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 24 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/1938,  concernente  misure  volte   a   garantire   la
          sicurezza dell'approvvigionamento di gas e  che  abroga  il
          regolamento (UE) n. 994/2010). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
          all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito
          il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno  o
          piu' decreti legislativi per l'adeguamento della  normativa
          nazionale al  regolamento  (UE)  2017/1938  del  Parlamento
          europeo, del 25 ottobre 2017. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    della    giustizia     e
          dell'economia e delle finanze. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)  riordino,  coordinamento  e  aggiornamento  delle
          disposizioni nazionali, con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
          164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  per
          l'adeguamento  alle  disposizioni  del   regolamento   (UE)
          2017/1938,  con  abrogazione  espressa  delle  disposizioni
          incompatibili,   per   l'attuazione   dei   meccanismi   di
          solidarieta' previsti dallo stesso  regolamento  e  per  la
          definizione  di  misure  in  materia  di  sicurezza   degli
          approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate; 
                b)  individuazione   delle   modalita'   tecniche   e
          finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarieta'
          in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai  sensi
          dell'art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al  fine
          di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del
          meccanismo di solidarieta', siano affidati ai  gestori  del
          sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; 
                c) individuazione dei criteri per  la  determinazione
          delle compensazioni economiche per  le  attivita'  connesse
          all'attuazione dell'art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938,
          anche sulla base delle indicazioni  fornite  dall'Autorita'
          di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti
          di competenza; 
                d) previsione di sanzioni  amministrative  effettive,
          proporzionate e dissuasive applicabili in caso  di  mancato
          rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938,
          nei limiti di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 234. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - La legge 14 novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              - Il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144 (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino degli  enti  previdenziali),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio  1999,  n.  118,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). -  1.
          Al fine di promuovere la liberalizzazione del  mercato  del
          gas naturale, con particolare riferimento all'attivita'  di
          trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo   e'
          delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas   naturale,   e   ridefinire
          conseguentemente tutte le componenti rilevanti del  sistema
          nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al  servizio
          di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del  gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi  i
          relativi  obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza    del     medesimo,     l'interconnessione     e
          l'interoperabilita' dei sistemi; 
                b) prevedere che,  in  considerazione  del  crescente
          ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore  grado
          di interconnessione al sistema europeo del  gas,  le  opere
          infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas  siano
          dichiarate  di  pubblica   utilita'   nonche'   urgenti   e
          indifferibili a tutti gli effetti  della  legge  25  giugno
          1865, n. 2359; 
                c) eliminare ogni disparita' normativa tra i  diversi
          operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in  cui
          siano previsti contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o
          altra approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti  o
          infrastrutture del sistema del  gas,  uguali  condizioni  e
          trattamenti non discriminatori alle imprese; 
                d)  prevedere  misure  affinche'  nei  piani  e   nei
          programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
          di stoccaggio di gas sia salvaguardata la  sicurezza  degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito  lo  sviluppo  della  concorrenza   e   l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti; 
                e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
          gas  costituiscano,  ove  funzionale  allo   sviluppo   del
          mercato, societa' separate, e in ogni  caso  tengano  nella
          loro contabilita' interna conti separati per  le  attivita'
          di importazione, trasporto, distribuzione e  stoccaggio,  e
          conti consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti  nel
          settore del gas,  al  fine  di  evitare  discriminazioni  o
          distorsioni della concorrenza; 
                f)  garantire  trasparenti  e   non   discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; 
                g) stabilire misure perche'  l'apertura  del  mercato
          nazionale del  gas  avvenga  nel  quadro  dell'integrazione
          europea dei mercati sia per quanto riguarda la  definizione
          dei criteri per i clienti idonei su  base  di  consumo  per
          localita', sia per facilitare la  transizione  del  settore
          italiano  del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia   per
          assicurare alle imprese italiane,  mediante  condizioni  di
          reciprocita'  con  gli  altri  Stati   membri   dell'Unione
          europea, uguali  condizioni  di  competizione  sul  mercato
          europeo del gas. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
          apposita  relazione,  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari permanenti entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo decade dall'esercizio della delega.  Le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni dalla data di trasmissione. Qualora il  termine  per
          l'espressione del parere  decorra  inutilmente,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.». 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale, a norma  dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2004,  n.
          215. 
              - Il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  (Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
          e' convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          2007, n. 188. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni  per
          il mercato  interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/55/CE, e' pubblicata nella  GUUE  14  agosto
          2009, n. L 211. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 25 ottobre  2017,  concernente  misure
          volte a garantire la sicurezza  dell'approvvigionamento  di
          gas e che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.  994/2010,  e'
          pubblicato nella GUUE 28 ottobre 2017, n. L 280. 
              - La raccomandazione (UE)  2018/177  della  Commissione
          del 2 febbraio  2018  sugli  elementi  da  includere  nelle
          modalita' tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra
          gli Stati  membri  per  l'applicazione  del  meccanismo  di
          solidarieta' ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  (UE)
          2017/1938  del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          concernente  misure  volte   a   garantire   la   sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas, e' pubblicata nella GUUE  6
          febbraio 2018, n. L 32. 
              - La direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale, e' pubblicata nella GUUE 3 maggio
          2019, n. L 117. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto  legislativo
          23 maggio  2000,  n.  164,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che  svolgono
          l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro  attivita'
          di dispacciamento sulla rete nazionale di  gasdotti  devono
          fornire   ai   clienti   non   idonei,    direttamente    o
          indirettamente  connessi  alla  porzione  di  rete  su  cui
          svolgono la loro attivita', la disponibilita' del  servizio
          di  modulazione  stagionale  e  di   punta   stagionale   e
          giornaliera adeguata alla domanda di un  anno  con  inverno
          rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas  vigila  sull'espletamento  dell'obbligo
          suddetto. 
              2. Il servizio  di  cui  al  comma  1  e'  fornito  dai
          soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il  Ministero
          dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo
          degli obblighi di  modulazione  per  il  periodo  di  punta
          stagionale per aree di prelievo omogenee  in  funzione  dei
          valori climatici, tenendo conto degli obblighi di  garanzia
          delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di  cui
          all'art. 6 del regolamento (UE)  2017/1938  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre  2017,  concernente
          misure     volte     a     garantire      la      sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas e che abroga il  regolamento
          (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938". 
              3. I soggetti che  svolgono  attivita'  di  vendita  ai
          clienti  civili,  ivi  comprese  le  utenze   relative   ad
          attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di
          cura e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
          pubbliche o private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
          di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
          superiori a 50.000 metri cubi annui,  a  decorrere  dal  1°
          ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio  di
          modulazione  di  cui  al  comma  2,  ovvero,  ove   abbiano
          installato  misuratori  multiorari  di  gas  naturale,   il
          servizio  richiesto  direttamente   dai   clienti   stessi.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  vigila  sulla
          trasparenza delle condizioni contrattuali  e,  con  proprie
          deliberazioni,  puo'  stabilire  un  codice   di   condotta
          commerciale in  cui  sono  determinate  le  modalita'  e  i
          contenuti delle informazioni  minime  che  i  soggetti  che
          svolgono l'attivita' di vendita devono fornire  ai  clienti
          stessi. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto i soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
          vendita a clienti  idonei  devono  fornire  contestualmente
          agli stessi  clienti  la  disponibilita'  del  servizio  di
          modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e
          oraria richiesta dai  clienti  stessi.  I  criteri  per  la
          determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla
          domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del
          codice di stoccaggio. 
              5. Per i clienti finali con consumo annuo  superiore  a
          200.000 Smc la misurazione del gas e'  effettuata  su  base
          oraria a decorrere dal  1°  luglio  2002;  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas,  con  proprie  deliberazioni,
          puo'  prorogare,  su  specifica  istanza  di   imprese   di
          trasporto  o  di   distribuzione,   il   suddetto   termine
          temporale, e puo' estendere  l'obbligo  di  misurazione  su
          base oraria ad altre tipologie di clienti. 
              6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
          devono disporre di capacita' di  trasporto,  modulazione  e
          stoccaggio adeguate alle forniture ad essi  richieste.  Nel
          caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee  richieste
          dei  clienti  superiori  a  quanto  concordato,   ulteriori
          capacita' di trasporto, stoccaggio e di  modulazione  oltre
          quanto impegnato, sono tenuti a  versare  ai  soggetti  che
          svolgono   le   connesse   attivita'   di    trasporto    e
          dispacciamento   e   di   stoccaggio   un    corrispettivo,
          determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          entro il 1° gennaio 2001, ai  fini  del  bilanciamento  del
          sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi. 
              7. Le  imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          vendita sono  tenute  alla  certificazione  di  bilancio  a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.». 
              - Il testo dell'art. 22 del citato decreto  legislativo
          23 maggio  2000,  n.  164,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 22 (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti   protetti   i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              2-bis. Sono considerati clienti  vulnerabili  ai  sensi
          della direttiva  2009/73/CE  i  clienti  domestici  di  cui
          all'art. 1, comma 375, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  come  individuati  dal  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18  febbraio  2008.  Per  essi
          vige l'obbligo di assicurare,  col  piu'  alto  livello  di
          sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche  in
          zone  isolate,  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di
          emergenza del sistema del gas naturale. 
              2-ter. Sono considerati "clienti  protetti  nel  quadro
          della  solidarieta'"  ai   sensi   del   regolamento   (UE)
          2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad  una  rete
          di  distribuzione  del  gas,  inclusi  i  servizi   sociali
          essenziali diversi dai servizi di istruzione e di  pubblica
          amministrazione e gli  impianti  di  teleriscaldamento  che
          servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
          dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi  dell'Acquirente   unico   S.p.a.,   ai   sensi
          dell'art. 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,
          provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al  fine
          di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni
          necessarie concernenti i  loro  diritti,  la  normativa  in
          vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie  di
          cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5  e  8,
          della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art.  1,  comma
          46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.». 
              - Il testo dell'art. 28 del citato decreto  legislativo
          23 maggio  2000,  n.  164,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Compiti  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato). - 1.  Sono  fatte  salve  le
          funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e  i
          poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  e
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  alla
          sicurezza, all'economicita' e alla programmazione  a  lungo
          termine del sistema nazionale  del  gas,  e  persegue  tali
          obiettivi anche mediante specifici  indirizzi,  inclusa  la
          predisposizione  e  l'attivazione  di  misure   legate   ad
          eventuali accordi intergovernativi  di  solidarieta',  come
          previsto dall'art. 13 del regolamento (UE)  2017/1938,  con
          la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza
          degli approvvigionamenti, il funzionamento  coordinato  del
          sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del
          sistema nazionale del gas. 
              3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi
          rischi   per   la   sicurezza   della   collettivita',    o
          dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti  del
          sistema,  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  puo'  adottare   le   necessarie   misure
          temporanee di salvaguardia. 
              4.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle
          iniziative del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002  e
          solo ai fini della sicurezza del sistema,  intervenire  con
          propri  provvedimenti  per  garantire   la   tempestiva   e
          funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase
          di transizione del sistema. 
              5. Le misure di salvaguardia di cui al comma  3  devono
          essere  limitate  a  quanto  strettamente  necessario   per
          ovviare alle difficolta' insorte  e  devono  perturbare  il
          meno possibile il funzionamento del mercato  interno.  Esse
          sono  comunicate  tempestivamente  alla  Commissione  delle
          Comunita' europee. 
              6.  Al  fine  di  individuare  gli  strumenti  utili  a
          governare gli  effetti  sociali  della  trasformazione  del
          sistema  del  gas  e  la  progressiva  armonizzazione   dei
          trattamenti   economici   e    normativi,    il    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
          Ministro   del   lavoro   e   della   previdenza    sociale
          garantiscono,  nella  fase  di  avvio   del   processo   di
          liberalizzazione, il coinvolgimento  dei  soggetti  sociali
          anche a mezzo  di  opportune  forme  di  concertazione.  In
          particolare i suddetti Ministri entro tre mesi  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con
          proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto
          sono tenuti i nuovi gestori di reti  di  distribuzione  per
          un'adeguata gestione degli effetti  occupazionali  connessi
          alle  trasformazioni  del  settore  del  gas.  Il  Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  provvede
          inoltre  a  porre  in  atto  gli  opportuni  strumenti   di
          monitoraggio, che  coinvolgano  i  soggetti  istituzionali,
          operativi e sociali, per seguire l'andamento  del  processo
          di  liberalizzazione,  del  mercato  del  gas  italiano  ed
          europeo,  con  particolare  riferimento  al  settore  della
          distribuzione del gas.».