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LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (19G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019
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Testo in vigore dal:  2-11-2019

Art. 24

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 24:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2017, n. L 280.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O.