LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30. 
          (Misure per l'efficienza del settore energetico) 
 
  1. La gestione economica del mercato del gas naturale  e'  affidata
in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui  all'articolo  5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il
mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del  mercato  del
gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti  Commissioni
parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
  2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  assume  la  gestione  delle
offerte di acquisto e di vendita  del  gas  naturale  e  di  tutti  i
servizi connessi secondo criteri di merito economico. 
  3.  Le  garanzie  a  copertura  delle  obbligazioni  assunte  dagli
operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti  dal  Gestore  del
mercato elettrico, in qualunque  forma  prestate,non  possono  essere
distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad  azioni
ordinarie, cautelari  o  conservative  da  parte  dei  creditori  dei
singoli partecipanti o del Gestore del mercato  elettrico,  anche  in
caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera,  nei  confronti
dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e  non
puo' essere pattuita la compensazione volontaria. 
  4. Il Gestore del mercato elettrico  definisce  le  modalita'  e  i
tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui
i contratti conclusi sui mercati, la compensazione  e  i  conseguenti
pagamenti  diventano  vincolanti  tra  i  partecipanti   ai   mercati
organizzati e gestiti dal Gestore e, nel  caso  di  apertura  di  una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai
terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima.  Nessuna
azione,  compresa  quella   di   nullita',   puo'   pregiudicare   la
definitivita' di cui al periodo precedente. Le societa'  di  gestione
di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione,  garanzia
e liquidazione anche con  riferimento  ai  contratti  conclusi  nelle
piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma. 
  5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela  per  i  clienti
finali del settore del gas, la societa' Acquirente  unico  Spa  quale
fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti
finali domestici con consumi annui  fino  a  200.000  metri  cubi  in
condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio. 
  6. Al fine di garantire la competitivita' dei  clienti  industriali
finali   dei   settori   dell'industria    manifatturiera    italiana
caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi  2  e  3
dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  al
fine  di  rendere  il   mercato   del   gas   naturale   maggiormente
concorrenziale; 
   b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di  gas
dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con  l'offerta,
al fine di garantire l'effettivo  trasferimento  dei  benefici  della
concorrenzialita'  del  mercato  anche  agli  stessi  clienti  finali
industriali. 
  7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  6  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
competenti  Commissioni  parlamentari.  In  caso  di  ritardo   nella
trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di
un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente
i tre mesi  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  6.  Le
competenti  Commissioni  parlamentari  esprimono  il   parere   entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto  legislativo
puo' comunque essere emanato. 
  8. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai
quali si  attiene  la  societa'  Acquirente  unico  Spa  al  fine  di
salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli  approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  e'  stabilita  la  data  di
assunzione  da  parte  della  societa'  Acquirente  unico  Spa  della
funzione di garante della fornitura di gas per i  clienti  finali  di
cui al medesimo comma 5. 
  9. Al fine  di  elevare  il  livello  di  concorrenza  del  mercato
elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal  Ministro  dello
sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad  ampliare
l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione
di capacita' produttiva virtuale  sino  alla  completa  realizzazione
delle  infrastrutture  energetiche  di  integrazione  con   la   rete
nazionale. 
  10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo  di  cui  al
comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  determina  le
modalita'  per  la   cessazione,   entro   il   31   dicembre   2009,
dell'applicazione delle condizioni tariffarie  per  le  forniture  di
energia elettrica di cui ai  commi  11  e  12  dell'articolo  11  del
decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
  11. Il regime di sostegno previsto per  la  cogenerazione  ad  alto
rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6  del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e'  riconosciuto  per  un
periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova  potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del  medesimo
decreto legislativo, a seguito di  nuova  costruzione  o  rifacimento
nonche'  limitatamente  ai  rifacimenti  di  impianti  esistenti.  Il
medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del  risparmio
di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul
sito di produzione, assicurando che il valore economico dello  stesso
regime  di  sostegno  sia  in  linea  con  quello  riconosciuto   nei
principali Stati membri dell'Unione europea  al  fine  di  perseguire
l'obiettivo  dell'armonizzazione   ed   evitare   distorsioni   della
concorrenza. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' per  il  riconoscimento
dei benefici di cui al  presente  comma,  nonche',  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro la medesima data, dei  benefici  di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  garantendo  la  non
cumulabilita' delle forme incentivanti. 
  12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo  14,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 
20, per l'entrata in esercizio degli impianti  di  cogenerazione,  al
fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi  dell'articolo  1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per  effetto  di  detta
proroga,  i  diritti  acquisiti  da  soggetti  titolari  di  impianti
realizzati, o in fase di realizzazione, in  attuazione  dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al
31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti: 
   a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo  intercorrente  tra
la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la
data del 31 dicembre 2006; 
   b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006
ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009; 
   c) entrino in esercizio entro  il  31  dicembre  2009,  purche'  i
lavori di realizzazione siano  stati  effettivamente  iniziati  prima
della data del 31 dicembre 2006. 
  13. All'articolo 2, comma 152, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati  dopo  il
31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 
244 del  2007,  dopo  le  parole:  "enti  locali"  sono  inserite  le
seguenti: "o regioni". 
  14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione  4  della  parte  II
dell'allegato X alla Parte quinta del decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  "esclusivamente  meccanica"  sono
inserite le seguenti:"e dal trattamento  con  aria,  vapore  o  acqua
anche surriscaldata". 
  15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo  2,  comma  141,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con
decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   su   proposta
dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  e'  aggiornato
trimestralmente il valore  della  componente  del  costo  evitato  di
combustibile di cui al provvedimento del  Comitato  interministeriale
dei prezzi n. 6/92 del 29  aprile  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere  in  acconto  fino
alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali  aggiornamenti
sono effettuati sulla base di periodi  trimestrali  di  registrazione
delle quotazioni  dei  prodotti  del  paniere  di  riferimento  della
componente convenzionale relativa al valore del gas naturale  di  cui
al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas n.  154/08  del  21  ottobre  2008  per  tener  conto  delle
dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi'  conto
dell'evoluzione dell'efficienza di conversione  e  fermi  restando  i
criteri di calcolo del costo evitato  di  combustibile  di  cui  alla
deliberazione della medesima Autorita'  n.  249/06  del  15  novembre
2006. 
  16. Per gli impianti di microcogenerazione ad  alto  rendimento  ai
sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico,  sono  stabilite  norme  per  la   semplificazione   degli
adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle  misure
di carattere fiscale e per la definizione di  procedure  semplificate
in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e
fiscali. 
  17. Il decreto di cui  al  comma  16  non  deve  comportare  minori
entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma
8, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  definisce
i  criteri  e  le  modalita'   per   l'assegnazione   delle   risorse
interrompibili, da assegnare con procedure di gara a  ribasso,  sulla
base  dei  criteri  tecnici  definiti  dalla  societa'  Terna  S.p.A.
coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel  rispetto
dei principi  di  neutralita'  tecnologica,  cui  partecipano  utenti
finali e accumuli. 
  19. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103)). 
  20. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  propone
al Ministro dello  sviluppo  economico  adeguati  meccanismi  per  la
risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92,  da  disporre  con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori  che  volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla  risoluzione
anticipata  da  liquidare  ai  produttori  aderenti   devono   essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei  casi  in  cui  non  si
risolvano le convenzioni. 
  21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE"
apposti sui misuratori di gas con portata massima  fino  a  10  metri
cubi/h  e'  di  quindici  anni,  decorrenti  dall'anno   della   loro
apposizione,  in  sede  di   verificazione   o   accertamento   della
conformita' prima della loro immissione in commercio. 
  22. Con proprio decreto di natura  non  regolamentare  il  Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto  a
quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti  anni,  per
particolari tipologie di misuratori di gas  che  assicurano  maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente
installati in prevalenza. 
  23. Non puo' essere  apposto  un  nuovo  bollo  recante  l'anno  di
verificazione o di fabbricazione o  di  apposizione  della  marcatura
"CE" ai misuratori di gas sottoposti a  verificazione  dopo  la  loro
riparazione o rimozione. 
  24. Con decreto di natura  non  regolamentare,  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie
di misuratori e alla relativa normativa nazionale e  comunitaria,  le
modalita'  di  individuazione  dell'anno  di  apposizione  dei  bolli
metrici e della marcatura "CE". 
  25. Ai fini di una graduale  applicazione  della  prescrizione  sul
limite  temporale  dei  bolli  metrici,  l'Autorita'  per   l'energia
elettrica  e  il  gas  stabilisce,  con  proprio  provvedimento,   le
modalita' e i tempi per procedere alla  sostituzione  dei  misuratori
volumetrici  di  gas  a  pareti  deformabili  soggetti  a  rimozione,
assicurando che i costi dei  misuratori  da  sostituire  non  vengano
posti a carico dei consumatori ne' direttamente  ne'  indirettamente.
Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del  parco  contatori
gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a  pareti  deformabili
mediante    contatori    elettronici    che    adottino     soluzioni
tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che
assicurino  vantaggi  ai  consumatori  finali  quali   una   maggiore
informazione al cliente circa l'andamento reale  dei  propri  consumi
nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai  minori  costi  sostenuti
dalle imprese. Con il  medesimo  provvedimento  sono  determinate  le
sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo'  irrogare  in
caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto-  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti  territoriali
minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono  determinati
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas, tenendo anche conto delle  interconnessioni  degli  impianti  di
distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali  e  al
numero dei clienti finali. In ogni  caso  l'ambito  non  puo'  essere
inferiore al territorio comunale". 
  27. Al fine di garantire e  migliorare  la  qualita'  del  servizio
elettrico ai clienti finali collegati, attraverso  reti  private  con
eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  il
Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  nuovi  criteri
per la definizione dei rapporti intercorrenti fra  il  gestore  della
rete, le societa' di distribuzione in  concessione,  il  proprietario
delle reti private ed  il  cliente  finale  collegato  a  tali  reti.
L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   e'   incaricata
dell'attuazione dei suddetti criteri al fine  del  contemperamento  e
della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento  alla
necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti. 
  28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto  legislativo  30  maggio
2005, n. 128, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le miscele combustibili  diesel-  biodiesel  con  contenuto  in
biodiesel inferiore o uguale  al  7  per  cento,  che  rispettano  le
caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN
590 - Settembre 2008, possono essere immesse in  consumo  sia  presso
utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in  biodiesel
in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al  consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente  in  veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele". 
  29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 3 settembre 2008, n. 156,  recante  la  disciplina  per
l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5
per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e  9  e'
elevato al 7 per cento.