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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020, n. 179

Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (20G00199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-2021
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   133   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica; 
  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
recante misure  urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri  speciali  nei  settori
strategici, nonche' interventi in materia  di  salute  e  lavoro,  di
proroga di termini amministrativi e processuali; 
  Visto in particolare  l'articolo  2,  comma  1-ter,  del  precitato
decreto-legge n. 21 del 2012, che prevede che con uno o piu'  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati,
ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per
la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio
alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e  alla
continuita'  degli  approvvigionamenti,  i  beni  e  i  rapporti   di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale  nei  settori  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n. 2019/452  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,  nonche'  la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo  ai
quali non si applica la disciplina di cui al medesimo articolo 2; 
  Visti gli articoli 49, 63  e  65  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; 
  Visti la direttiva n. 2008/114/CE del  Consiglio,  dell'8  dicembre
2008,  relativa  all'individuazione   e   alla   designazione   delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione  della  necessita'
di migliorarne la protezione e il decreto legislativo 11 aprile 2011,
n. 61, di attuazione della predetta direttiva 2008/114/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del  5  maggio
2009, che procede alla rifusione del regolamento  (CE)  n.  1334/2000
del Consiglio, del 22 giugno 2000, e istituisce un regime comunitario
di    controllo    delle     esportazioni,     del     trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; 
  Visti la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari e il decreto legislativo 19 ottobre 2011,  n.
185, di attuazione della predetta direttiva 2009/71/Euratom,  nonche'
la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio  2011,  che
istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e
il decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  45,  di  attuazione  della
predetta direttiva 2011/70/Euratom; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  221,  recante
attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della  legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni della normativa europea  ai  fini  del  riordino  e
della   semplificazione    delle    procedure    di    autorizzazione
all'esportazione  di  prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e
dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi  commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014,  n.
85,  recante  regolamento  per  l'individuazione  degli   attivi   di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2014,  n.  108,  recante  regolamento  per   l'individuazione   delle
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,   comma   1,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali n. 33671 del 22 dicembre 2017, con il  quale  sono  state
approvate  «Le  linee  guida  per  lo  sviluppo  dell'Agricoltura  di
Precisione in Italia»; 
  Ritenuta  la  sussistenza  di  peculiari  ragioni  di  urgenza  che
inducono a non procedere alla richiesta di parere  del  Consiglio  di
Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge
n. 21 del 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista l'informativa resa al Consiglio dei ministri, nella  riunione
del 13 novembre 2020; 
  Su proposta dei  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  della  difesa,  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,  della
salute,  delle  politiche  agricole,   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione del comma 1-ter dell'articolo 2 del  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, il presente decreto  individua,  anche  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, beni e  rapporti
di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto
a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1,  comma  1,  e
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 21  del  2012,
nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento  (UE)
n. 2019/452 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  marzo
2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni  all'interno  di  un
medesimo gruppo ai quali non si  applica  la  disciplina  del  citato
articolo 2, comma 1-ter. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
                - Si riporta il testo dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                  «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                    a)  l'esecuzione  delle  leggi  e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                    b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                    c) le materie in  cui  manchi  la  disciplina  da
          parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che
          non si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                    d) l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                    e) . 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante    disposizioni    in    materia    di     «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  recante:
          «Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          marzo 2012, n. 63, e' stato convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111. 
              - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori  di  rilevanza  strategica»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2019,  n.  222,  e'  stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019,  n.  133,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 2019, n. 272. 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n.  40,  recante  «Misure  urgenti  in
          materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali  per
          le imprese, di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,
          nonche' interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di
          proroga di termini amministrativi e processuali»: 
                «Art. 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3,  del
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).  -  1.
          L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
                  "3. Fino alla data di entrata in vigore  del  primo
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 2, comma 1-ter,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, come sostituito dal  comma  1,  lettera
          c),  numero  3),  del  presente   articolo,   fatta   salva
          l'applicazione  degli   articoli   1   e   2   del   citato
          decreto-legge, come modificati dal  presente  articolo,  e'
          soggetto alla notifica di cui al comma  5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n.  21  del  2012  l'acquisto  a
          qualsiasi  titolo  di  partecipazioni   in   societa'   che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4,  paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  del
          regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 marzo  2019,  intendendosi  compresi  nel
          settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
          nel settore sanitario, la produzione, l'importazione  e  la
          distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi   medicali,
          medico-chirurgici e di protezione individuale. 
                  3-bis.   Al   fine   di   contrastare   l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi, fino al 31 dicembre 2020: 
                    a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  n.  21  del
          2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati
          da un'impresa che detiene beni e rapporti  nei  settori  di
          cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d)  ed
          e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
          settore finanziario i settori  creditizio  e  assicurativo,
          nonche' le delibere, gli atti o le  operazioni  individuati
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
          21 del  2012,  che  abbiano  per  effetto  modifiche  della
          titolarita', del controllo o della disponibilita' di  detti
          attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
                    b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui
          al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
          del 2012, in relazione ai beni e  ai  rapporti  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge  n.  21
          del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei  settori  indicati
          alla  lettera  a),  ovvero  individuati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  citato
          articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del  2012,
          anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
          parte di soggetti  esteri,  anche  appartenenti  all'Unione
          europea, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio   1998,   n.   58,   nonche'   gli   acquisti   di
          partecipazioni,   da   parte   di   soggetti   esteri   non
          appartenenti  all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
          quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al  10
          per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o   quote   gia'
          direttamente  o  indirettamente  possedute,  quando  valore
          complessivo dell'investimento sia pari  o  superiore  a  un
          milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni
          che determinano il superamento  delle  soglie  del  15  per
          cento, 20 per cento, 25  per  cento  e  50  per  cento  del
          capitale; 
                    c) la disposizione di cui all'articolo  2,  comma
          6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
          anche quando il controllo ivi previsto  sia  esercitato  da
          un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
          europea. 
                  3-ter. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo
          2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,
          come modificato dal presente articolo. 
                  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
          aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020  si  applicano  nei
          confronti  di  delibere,  atti  o  operazioni,  nonche'  di
          acquisti  di  partecipazioni,  rilevanti  ai   fini   degli
          obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo  2
          del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale  obbligo
          sia  sorto  nel  predetto  arco  temporale,  ancorche'   la
          notifica  sia  intervenuta  successivamente  o  sia   stata
          omessa. Restano validi, anche  successivamente  al  termine
          del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a
          seguito di esercizio dei poteri  speciali  in  applicazione
          delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti  salvi
          gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti  sulla
          base degli stessi atti e provvedimenti  successivamente  al
          decorso del predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di
          notifica, i poteri  speciali  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge n.  21  del  2012  relativi  a  societa'  che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
          (UE)   2019/452,   intendendosi   compresi   nel    settore
          finanziario  i  settori  creditizio  e   assicurativo,   si
          applicano nella misura in cui  la  tutela  degli  interessi
          essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza  e
          dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
          sia  adeguatamente  garantita  dalla  sussistenza  di   una
          specifica regolamentazione di settore.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  recante
          «Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni»: 
                «Art.  2  (Poteri  speciali  inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - (Omissis). 
              1-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale, ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 49, 63  e  65  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato 25
          marzo 1957): 
                «Art. 49 (Scambio di banconote in valute degli  Stati
          membri). - In  seguito  alla  fissazione  irrevocabile  dei
          tassi di cambio, conformemente all'articolo 140,  paragrafo
          3 del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  il
          consiglio  direttivo  adotta  le  misure   necessarie   per
          assicurare che le banconote in valute con tassi  di  cambio
          irrevocabilmente  fissati  vengano  cambiate  dalle  banche
          centrali nazionali al loro rispettivo valore di parita'.» 
                «Art.  63.  -  1.  Nell'ambito   delle   disposizioni
          previste  dal  presente  capo   sono   vietate   tutte   le
          restrizioni ai movimenti  di  capitali  tra  Stati  membri,
          nonche' tra Stati membri e paesi terzi. 
              2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente
          capo sono vietate tutte le restrizioni  sui  pagamenti  tra
          Stati membri, nonche' tra Stati membri e paesi terzi.» 
                «Art. 65. - 1. Le disposizioni dell'articolo  63  non
          pregiudicano il diritto degli Stati membri: 
                  a) di applicare le  pertinenti  disposizioni  della
          loro  legislazione  tributaria  in   cui   si   opera   una
          distinzione tra i contribuenti che  non  si  trovano  nella
          medesima situazione per quanto riguarda il  loro  luogo  di
          residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; 
                  b) di  prendere  tutte  le  misure  necessarie  per
          impedire  le  violazioni   della   legislazione   e   delle
          regolamentazioni  nazionali,  in  particolare  nel  settore
          fiscale e  in  quello  della  vigilanza  prudenziale  sulle
          istituzioni finanziarie, o di stabilire  procedure  per  la
          dichiarazione  dei  movimenti  di  capitali  a   scopo   di
          informazione amministrativa o  statistica,  o  di  adottare
          misure giustificate da  motivi  di  ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
              2. Le disposizioni del presente capo  non  pregiudicano
          l'applicabilita' di restrizioni in materia  di  diritto  di
          stabilimento compatibili con i trattati. 
              3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1  e  2
          non  devono  costituire   un   mezzo   di   discriminazione
          arbitraria,  ne'  una  restrizione  dissimulata  al  libero
          movimento dei capitali e dei pagamenti di cui  all'articolo
          63. 
              4. In assenza di misure in  applicazione  dell'articolo
          64, paragrafo 3, la  Commissione  o,  in  mancanza  di  una
          decisione della Commissione entro un periodo  di  tre  mesi
          dalla  richiesta  dello  Stato   membro   interessato,   il
          Consiglio puo' adottare una decisione che conferma  che  le
          misure fiscali restrittive adottate  da  uno  Stato  membro
          riguardo  ad  uno  o  piu'  paesi   terzi   devono   essere
          considerate compatibili con i trattati nella misura in  cui
          sono giustificate da  uno  degli  obiettivi  dell'Unione  e
          compatibili con il buon funzionamento del mercato  interno.
          Il Consiglio delibera all'unanimita' su  richiesta  di  uno
          Stato membro.». 
              - Il regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE che  istituisce  un
          quadro per il controllo degli investimenti  esteri  diretti
          nell'Unione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2019, n.
          L 79 I. 
              - La  direttiva  del  Consiglio  8  dicembre  2008,  n.
          2008/114/CE,    relativa    all'individuazione    e    alla
          designazione delle infrastrutture critiche europee  e  alla
          valutazione della necessita' di migliorarne  la  protezione
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345. 
              - Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante
          «Attuazione    della    Direttiva    2008/114/CE    recante
          l'individuazione e  la  designazione  delle  infrastrutture
          critiche europee  e  la  valutazione  della  necessita'  di
          migliorarne la protezione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 maggio 2011, n. 102. 
              - Il regolamento del Consiglio (CE) 5 maggio  2009,  n.
          428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo
          delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione
          e del transito di prodotti a duplice  uso  (rifusione),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134. 
              -  La  direttiva  del  Consiglio  25  giugno  2009,  n.
          2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro  comunitario  per
          la  sicurezza  nucleare   degli   impianti   nucleari,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172. 
              - Il decreto legislativo 19 ottobre 2011,  n.  185,  di
          attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM  che  istituisce
          un quadro  comunitario  per  la  sicurezza  degli  impianti
          nucleari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   15
          novembre 2011, n. 266. 
              -  La  direttiva  del  Consiglio  19  luglio  2011,  n.
          2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la
          gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare
          esaurito e dei rifiuti  radioattivi,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 2 agosto 2011, n. L 199. 
              - Il decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,  di
          attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che  istituisce
          un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura
          del  combustibile   nucleare   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          marzo 2014, n. 71. 
              - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,  di
          attuazione della delega al Governo di  cui  all'articolo  7
          della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della
          normativa  nazionale  alle  disposizioni  della   normativa
          europea ai fini del riordino e della semplificazione  delle
          procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti  e
          di tecnologie  a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
          sanzioni in materia di embarghi  commerciali,  nonche'  per
          ogni tipologia di operazione di esportazione  di  materiali
          proliferanti, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2018, n. 13. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  25  marzo
          2014, n.  85,  recante  «Regolamento  per  l'individuazione
          degli  attivi   di   rilevanza   strategica   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  giugno
          2014, n. 129. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6  giugno  2014,  n.  108,  recante  il  «Regolamento   per
          l'individuazione delle attivita'  di  rilevanza  strategica
          per il sistema di difesa e  sicurezza  nazionale,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 2014, n. 176. 
              - Il decreto del Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali n. 33671 del 22 dicembre  2017,  con
          il quale sono  state  approvate  «Le  linee  guida  per  lo
          sviluppo dell'Agricoltura  di  Precisione  in  Italia»,  e'
          pubblicato  sul  sito   web   del   ministero,   ai   sensi
          dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  del  comma  1-ter  dell'art.  2  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si vedano
          le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 15 del decreto-legge 8  aprile
          2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          giugno 2020, n. 40, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,  e  2,
          comma 1, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21: 
                «Art. 1 (Poteri speciali nei settori della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  tempestivamente
          e per estratto alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in
          caso di minaccia di grave  pregiudizio  per  gli  interessi
          essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: 
                  a) imposizione di  specifiche  condizioni  relative
          alla sicurezza  degli  approvvigionamenti,  alla  sicurezza
          delle  informazioni,  ai  trasferimenti   tecnologici,   al
          controllo  delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a
          qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono
          attivita' di rilevanza strategica per il sistema di  difesa
          e sicurezza nazionale; 
                  b)  veto  all'adozione   di   delibere,   atti   od
          operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione
          di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa o di  societa'  controllate,
          il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
          dell'oggetto sociale, lo scioglimento  della  societa',  la
          modifica di clausole statutarie eventualmente  adottate  ai
          sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del  codice  civile
          ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,  le
          cessioni di diritti reali o di  utilizzo  relative  a  beni
          materiali o immateriali o l'assunzione di  vincoli  che  ne
          condizionino   l'impiego,   anche    in    ragione    della
          sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; 
                  c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.» 
                «Art.  2  (Poteri  speciali  inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti  e  delle
          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni.». 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,  vedasi  note
          alle premesse.