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LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (16G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2016
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Testo in vigore dal:  16-9-2016

Art. 7

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;
f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
- Il regolamento (CE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento delegato (CE) n. 1382/2014 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2014, n. L 371.
- Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200.
- Il regolamento di esecuzione (CE) n. 1352/2011 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2011, n. L 338.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 (Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.