DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 (in G.U. 14/05/2012, n. 111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Poteri  speciali  inerenti  agli  attivi   strategici   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con i Ministri competenti per  settore,  adottati,  anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso  entro  trenta
giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque  essere  adottati,
sono  individuati  le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi  quelli
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'
dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i  rapporti  di  rilevanza
strategica  per  l'interesse   nazionale,   anche   se   oggetto   di
concessioni, comunque affidate,  incluse  le  concessioni  di  grande
derivazione   idroelettrica   ((e   di   coltivazione   di    risorse
geotermiche)),  nei  settori  dell'energia,  dei  trasporti  e  delle
comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno
di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono  adottati
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e sono aggiornati almeno  ogni  tre  anni.  (6)
((14)) 
  1-bis.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  21  SETTEMBRE  2019,  N.   105,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 133. (6) 
  1-ter. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per  settore,
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  che
e' reso entro trenta  giorni,  decorsi  i  quali  i  decreti  possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in
ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza  e  l'ordine
pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, anche  se  oggetto  di  concessioni,  comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di  cui
all'articolo 1, comma 1, e al comma  1  del  presente  articolo,  nei
settori di cui all'articolo 4,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,
nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
articolo. I decreti di cui  al  primo  periodo  sono  adottati  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. (6) 
  2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da  un'impresa
che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1,
che abbia per effetto modifiche della titolarita',  del  controllo  o
della disponibilita' degli attivi medesimi  o  il  cambiamento  della
loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione  della
societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica  di
clausole statutarie eventualmente  adottate  ai  sensi  dell'articolo
2351, terzo comma, del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  1994,  n.  474,
come da ultimo modificato dall'articolo 3 del  presente  decreto,  il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi
detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,  e'
notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o  sia
gia' stata valutata ai sensi  del  comma  5,  entro  dieci  giorni  e
comunque prima che  vi  sia  data  attuazione,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri dalla  stessa  impresa.  Sono  notificate  nei
medesimi  termini  le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'  controllate
che detengono i predetti attivi. (2) (6) 
  2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,   adottato   da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi
del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche  della  titolarita',
del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi  a  favore
di un soggetto esterno all'Unione europea, di  cui  al  comma  5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel  secondo  periodo  del  comma  5,
anche a favore di un soggetto appartenente  all'Unione  europea,  ivi
compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, comprese le delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento  dell'azienda
o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo  di  garanzia,  il  trasferimento  di  societa'
controllate che detengono i predetti attivi,  ovvero  che  abbia  per
effetto  il  trasferimento  della  sede  sociale  in  un  Paese   non
appartenente   all'Unione   europea,   e'   notificato,   salvo   che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai
sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque  prima  che  vi  sia
data attuazione, alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  dalla
stessa  impresa.  Sono  notificati  altresi'  nei  medesimi   termini
qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato  da  un'impresa  che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter,
che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche'
qualsiasi delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di  clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351,  terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 3 del presente decreto. (6) (10) 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da  trasmettere
tempestivamente  e  per  estratto   alle   Commissioni   parlamentari
competenti, puo' essere  espresso  il  veto  alle  delibere,  atti  e
operazioni di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una
situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea  di  settore,  di  minaccia  di  grave  pregiudizio  per  gli
interessi pubblici relativi alla sicurezza e al  funzionamento  delle
reti e degli impianti e alla  continuita'  degli  approvvigionamenti.
(6) 
  4. Con le notifiche di cui ai  commi  2  e  2-bis,  e'  fornita  al
Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in
modo da consentire l'eventuale tempestivo  esercizio  del  potere  di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri ne' per la societa' l'obbligo di comunicazione  al  pubblico
ai sensi  dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni.
Entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica,  il  Presidente   del
Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto.  Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni alla  societa',  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e
le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla  prima  non
sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma  decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.
Fino alla notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o
dell'operazione rilevante. Decorsi i termini  previsti  dal  presente
comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto  di  cui
al comma 3 e' espresso  nella  forma  di  imposizione  di  specifiche
prescrizioni o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia  sufficiente  ad
assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma  3.  Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in  violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo  puo'  altresi'  ingiungere
alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare  a  proprie
spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,
chiunque non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis  e  al
presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'uno per cento del fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
bilancio. (6) 
  5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di  un  soggetto  esterno
all'Unione europea di partecipazioni in societa'  che  detengono  gli
attivi individuati come strategici ai sensi del comma  1  nonche'  di
quelli di cui al  comma  1-ter,  di  rilevanza  tale  da  determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato,  ove  possibile  congiuntamente  alla  societa'  le   cui
partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro  dieci  giorni  alla
Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   unitamente   ad   ogni
informazione  utile  alla  descrizione  generale  del   progetto   di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di  operativita'.  Nei
settori  delle  comunicazioni,  dell'energia,  dei  trasporti,  della
salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al  primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni  da
parte di  soggetti  appartenenti  all'Unione  europea,  ivi  compresi
quelli  residenti  in  Italia,  di  rilevanza  tale  da   determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.
Nel computo della  partecipazione  rilevante  si  tiene  conto  della
partecipazione detenuta da terzi con cui  l'acquirente  ha  stipulato
uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del  codice  civile.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 105, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 133. Salvo che  il  fatto
costituisca reato e ferme  restando  le  invalidita'  previste  dalla
legge, chiunque non osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al
presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'1 per cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
bilancio.  Nei  casi  in  cui  la   notifica   non   sia   effettuata
congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo  e
al   secondo   periodo,   la    societa'    notificante    trasmette,
contestualmente  alla  notifica,  una  informativa,  contenente   gli
elementi essenziali dell'operazione e  della  stessa  notifica,  alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di
consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo  prova  della
relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di  cui  al
presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da  parte  di
soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in societa'  che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1
e 1-ter, che attribuiscono una  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto  conto  delle  azioni  o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il  valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a  un  milione  di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale. (2) (6) (12) 
  5-bis. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  1  e  al  presente
articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 
    a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di  uno
Stato membro dell'Unione europea; 
    b) qualsiasi persona fisica che  abbia  la  cittadinanza  di  uno
Stato membro dell'Unione europea e che non  abbia  la  residenza,  la
dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non
sia comunque ivi stabilita; 
    c) qualsiasi persona giuridica che non abbia  la  sede  legale  o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  o
che non sia comunque ivi stabilita; 
    d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale
o dell'amministrazione o il centro di  attivita'  principale  in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o
che  sia  comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui alle lettere a), b) e c); 
    e) qualsiasi persona fisica o  persona  giuridica  che  abbia  la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o  dello  Spazio
economico  europeo  che  abbia  stabilito  la  residenza,  la  dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il  centro  di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino
un comportamento elusivo rispetto all'applicazione  della  disciplina
di cui al presente decreto. 
  6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti  una  minaccia  di
grave pregiudizio agli interessi essenziali dello  Stato  di  cui  al
comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine  pubblico,
entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al  medesimo  comma
5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
conforme deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  da  trasmettere
tempestivamente  e  per  estratto   alle   Commissioni   parlamentari
competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'   essere   condizionata
all'assunzione, da parte dell'acquirente  e  della  societa'  le  cui
partecipazioni sono  oggetto  dell'acquisto,  di  impegni  diretti  a
garantire la tutela dei predetti  interessi.  Entro  quindici  giorni
dalla notifica, la  societa'  acquisita  puo'  presentare  memorie  e
documenti alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Qualora  si
renda  necessario  richiedere  informazioni  all'acquirente  e   alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, il termine
di cui al primo periodo e' sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i
termini,  decorsi  i  quali  i  poteri  speciali  si  intendono   non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica,  il  termine  di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.  In
casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non
eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni  di  cui  al  primo
periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa  procedura,
all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al  decorso
del termine per l'eventuale esercizio del  potere  di  opposizione  o
imposizione di impegni, i diritti di voto o  comunque  quelli  aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote
che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i
predetti termini, l'operazione puo'  essere  effettuata.  Qualora  il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di  impegni  ,  in
caso  di  inadempimento,  per  tutto  il  periodo  in   cui   perdura
l'inadempimento medesimo, i diritti di  voto  o  comunque  i  diritti
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni
o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono  sospesi.
Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante  di  tali
azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti  adottati  con
violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono  nulli.  La
societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono  oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti  sono  altresi'
soggette, salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore  dell'operazione,
e comunque non inferiore all'1 per  cento  del  fatturato  realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato  il  bilancio.
In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non  puo'
esercitare i diritti di  voto  e  comunque  quelli  aventi  contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi  alle  azioni  o  quote  che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le  stesse
azioni o quote entro un anno. In  caso  di  mancata  ottemperanza  il
tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette
azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter  del
codice civile. Le deliberazioni  assembleari  eventualmente  adottate
con il voto determinante di tali  azioni  o  quote  sono  nulle.  Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla  sicurezza
o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in  considerazione  le
seguenti circostanze: 
    a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali. (2) (6) 
  7. I poteri speciali di cui ai  commi  precedenti  sono  esercitati
esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non  discriminatori.
A  tale  fine  il  Governo  considera,  avuto  riguardo  alla  natura
dell'operazione, i seguenti criteri: (2) 
    a) l'esistenza, tenuto  conto  anche  delle  posizioni  ufficiali
dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che  facciano  ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello  Stato  di  diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale  o  che  hanno
assunto  comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della   comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle  loro  alleanze,  o  hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con  soggetti
ad esse comunque collegati; 
    b) l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dall'atto  giuridico  o
dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di  finanziamento
dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e
organizzativa dell'acquirente, a garantire: 
      1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti; 
      2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti  e
degli impianti. 
    b-bis) per le operazioni di cui al comma  5  e'  valutata,  oltre
alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma  3,
anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico; (2) 
  7-bis. Ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al
presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita'
ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma
1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro i termini e con le procedure di  cui  al  presente
articolo, qualora uno o piu'  soci,  esterni  all'Unione  europea  ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o  del
capitale almeno pari al 10 per cento. 
  8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate
con  i  decreti  di  cui  al  comma  1  si  riferiscono  a   societa'
partecipate,   direttamente   o   indirettamente,    dal    Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi  3  e  6,  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le  notifiche
di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. (6) 
  8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui  al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2,
2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'  avviare  il
procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A
tale scopo, trovano applicazione i termini  e  le  norme  procedurali
previsti dal presente articolo, nonche' dal  regolamento  di  cui  al
comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi  4  e  6
decorre dalla conclusione  del  procedimento  di  accertamento  della
violazione dell'obbligo di notifica. 
  9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno,  il  Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  di   settore,   ove
esistenti, sono  emanate  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo, anche con riferimento alla definizione,  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato,  delle  modalita'  organizzative  per  lo  svolgimento   delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
dal presente articolo. Il  parere  sullo  schema  di  regolamento  e'
espresso entro il termine  di  venti  giorni  dalla  data  della  sua
trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il  regolamento  puo'
essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle  Commisioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il  Governo,  ove
non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema
di regolamento, indicandone le ragioni in  un'apposita  relazione.  I
pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il
termine di venti giorni dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
termine,  il  regolamento  puo'  essere   comunque   adottato.   Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le  competenze  inerenti  alle
proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e  6,
e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso
partecipate, ovvero,  per  le  altre  societa',  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto  (con  l'art.  14,  comma  1,
lettera b)) che al comma 2 del  presente  articolo,  dopo  le  parole
«Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o  nei  confronti
di una societa' che detiene uno o piu' degli  attivi  individuati  ai
sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  14,  comma  2)  che  le  presenti
modifiche si applicano solo alle procedure avviate in data successiva
al 16/10/2017. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha  disposto  (con  l'art.  4-bis,
comma 1, lettera c)) che al  comma  2,  primo  periodo  del  presente
articolo, le parole: "o 1-ter" sono soppresse. 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4-bis,  comma   2)   che   "Le
disposizioni  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  ad
esclusione di  quelle  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettera  d),
capoverso Art. 2-ter, si applicano anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, nel modificare l'art.  4-bis,  comma
1, lettera c) del D.L. 21 settembre  2019,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 16, comma 6, lettera a)) che "Nel  decreto-legge
perimetro: a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo  economico
e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e'  da
intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma  2)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma  5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c),  numero  2,
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 57,  comma  1)  che
"Salvo quanto previsto dal comma  2,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto".