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DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 (in G.U. 14/05/2012, n. 111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  la
disciplina normativa in materia di poteri  speciali  attribuiti  allo
Stato  nell'ambito  delle  societa'   privatizzate,   oggetto   della
procedura d'infrazione n. 2009/2255 - allo  stadio  di  decisione  di
ricorso ex articolo 258 TFUE- in  quanto  lesiva  della  liberta'  di
stabilimento e della libera circolazione dei capitali  garantite  dal
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  gli  affari  europei,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno, della difesa,  dell'economia  e  delle  finanze,  degli
affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  adottati  su  proposta,  per  i   rispettivi   ambiti   di
competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
degli  affari  esteri,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   e,
rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della
difesa,   previa   comunicazione   alle   Commissioni    parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate  le
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
relazione alle quali con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  adottato  su  conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  da  trasmettere  tempestivamente  e  per   estratto   alle
Commissioni parlamentari  competenti,  possono  essere  esercitati  i
seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale:
(6) 
    a) imposizione di specifiche condizioni relative  alla  sicurezza
degli  approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle  informazioni,  ai
trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni  nel  caso
di acquisto, a qualsiasi titolo, di  partecipazioni  in  imprese  che
svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale; 
    b)  veto   all'adozione   di   delibere,   atti   od   operazioni
dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui
alla lettera a), che abbiano per effetto modifiche della titolarita',
del controllo o della disponibilita' (( degli attivi  individuati  ai
sensi della medesima lettera a) )), compresi quelli aventi ad oggetto
la  fusione  o  la  scissione  della   societa',   il   trasferimento
dell'azienda o  di  rami  di  essa  o  di  societa'  controllate,  il
trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della  societa',  la  modifica  di  clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351,  terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 3  del  presente  decreto,  le  cessioni  di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o  immateriali,
l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia  o  l'assunzione  di
vincoli  che  ne  condizionino  l'impiego,  anche  in  ragione  della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; (6) 
    c)   opposizione   all'acquisto,   a   qualsiasi    titolo,    di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da  parte  di  un
soggetto diverso dallo  Stato  italiano,  enti  pubblici  italiani  o
soggetti  da  questi  controllati,  qualora  l'acquirente   venga   a
detenere,   direttamente   o   indirettamente,    anche    attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona  o  tramite  soggetti
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di  compromettere  nel  caso  specifico  gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A  tale  fine  si
considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di  cui  all'articolo
122 del testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  ovvero  di  quelli  di  cui  all'articolo
2341-bis del codice civile. 
  1-bis. I decreti  di  cui  al  comma  1  volti  ad  individuare  le
attivita' di rilevanza strategica per  il  sistema  di  difesa  e  di
sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di  atti  o  operazioni
all'interno di  un  medesimo  gruppo  ai  quali  non  si  applica  la
disciplina di cui al presente articolo. 
  2. Al fine di  valutare  la  minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale
derivante dalle delibere, dagli atti o dalle operazioni di  cui  alla
lettera  b)  del  comma  1,  il  Governo  considera,  tenendo   conto
dell'oggetto  della  delibera,  dell'atto   o   dell'operazione,   la
rilevanza  strategica  dei  beni   o   delle   imprese   oggetto   di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto  risultante  dalla  delibera,
dall'atto o dall'operazione a garantire l'integrita' del  sistema  di
difesa  e  sicurezza  nazionale,  la  sicurezza  delle   informazioni
relative alla difesa militare,  gli  interessi  internazionali  dello
Stato, la protezione del territorio nazionale,  delle  infrastrutture
critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui
al comma 3. (6) 
  3. Al fine di valutare la minaccia di  grave  pregiudizio  per  gli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale,
derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e
c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel  rispetto   dei   principi   di
proporzionalita'  e  ragionevolezza,  considera,  alla   luce   della
potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita: 
    a)  l'adeguatezza,  tenuto  conto  anche   delle   modalita'   di
finanziamento   dell'acquisizione,   della    capacita'    economica,
finanziaria, tecnica  e  organizzativa  dell'acquirente  nonche'  del
progetto  industriale,  rispetto  alla  regolare  prosecuzione  delle
attivita', al mantenimento  del  patrimonio  tecnologico,  anche  con
riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e  alla
continuita' degli  approvvigionamenti,  oltre  che  alla  corretta  e
puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti
di pubbliche amministrazioni, direttamente  o  indirettamente,  dalla
societa' le cui partecipazioni  sono  oggetto  di  acquisizione,  con
specifico  riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa  nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
    b) l'esistenza, tenuto  conto  anche  delle  posizioni  ufficiali
dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che  facciano  ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello  Stato  di  diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale  o  che  hanno
assunto  comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della   comunita'
internazionale , desunti dalla natura delle loro  alleanze,  o  hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con  soggetti
ad esse comunque collegati. 
  3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al  comma  1,
lettere a) e c), sia effettuato da  un  soggetto  esterno  all'Unione
europea,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  il  Governo  puo'
considerare altresi' le seguenti circostanze: 
    a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali. (6) 
  4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di  cui  al  comma  1,
lettera b), ((salvo che l'operazione sia)) in corso di valutazione  o
sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, l'impresa notifica alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa  sulla
delibera,  sull'atto  o  sull'operazione  da  adottare  in  modo   da
consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica
non deriva per la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ne'  per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico  ai  sensi  dell'articolo
114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni  dalla
notifica  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i
termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il  termine  di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano.
Decorsi i predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
potere di  cui  al  presente  comma  e'  esercitato  nella  forma  di
imposizione di specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ogniqualvolta
cio'  sia  sufficiente  ad  assicurare  la  tutela  degli   interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.  Le  delibere  o
gli atti adottati in violazione del presente  comma  sono  nulli.  Il
Governo  puo'  altresi'  ingiungere  alla  societa'  e  all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione  anteriore.
Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi  gli
obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti  dal
provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera  b),
eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione  di  specifiche
prescrizioni o condizioni, e' soggetto a una sanzione  amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
imprese coinvolte  nell'ultimo  esercizio  per  il  quale  sia  stato
approvato il bilancio. (6) 
  5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al  comma  1,
lettere a) e c), chiunque acquisisce una  partecipazione  in  imprese
che svolgono attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
difesa e  sicurezza  nazionale,  ove  possibile  congiuntamente  alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,  notifica
la  stessa  acquisizione  entro  dieci  giorni  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, trasmettendo  nel  contempo  le  informazioni
necessarie, comprensive  di  descrizione  generale  del  progetto  di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per
le valutazioni di cui al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia
effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate
al primo periodo, la societa' notificante trasmette,  contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente  gli  elementi  essenziali
dell'operazione  e  della  stessa  notifica,  alla  societa'  le  cui
partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne  la
partecipazione  al  procedimento,  fornendo  prova   della   relativa
ricezione. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto  azioni  di
una societa' ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati,  la
notifica  deve  essere  effettuata  qualora  l'acquirente   venga   a
detenere, a seguito dell'acquisizione, una  partecipazione  superiore
alla soglia del 3 per cento, e  sono  successivamente  notificate  le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie  del  5  per
cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per  cento  e  50
per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto  azioni  o
quote di una societa'  non  ammessa  alla  negoziazione  nei  mercati
regolamentati,   la   notifica   deve   essere   effettuata   qualora
l'acquirente venga  a  detenere,  a  seguito  dell'acquisizione,  una
partecipazione superiore alle soglie ((indicate nel terzo  periodo)).
Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera
a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,  lettera  c),  e'
esercitato entro quarantacinque giorni  dalla  data  della  notifica.
Entro quindici giorni dalla  notifica,  la  societa'  acquisita  puo'
presentare memorie e documenti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni  ((alle
parti  del  procedimento,  il  predetto  termine  di   quarantacinque
giorni)) e' sospeso, per una sola volta, fino  al  ricevimento  delle
informazioni richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  dieci
giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a
soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque  giorni  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.  Eventuali
richieste di informazioni e richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
successive alla prima non  sospendono  i  termini,  decorsi  i  quali
l'acquisto puo' essere effettuato. In  caso  di  incompletezza  della
notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto  dal  presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che
la integrano. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al
decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio
del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello  patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o
quote che rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
Qualora il potere sia  esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di
condizioni di cui al comma  1,  lettera  a),  in  caso  di  eventuale
inadempimento o violazione delle condizioni  imposte  all'acquirente,
per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la  violazione,
i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto  diverso  da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote  che  rappresentano
la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere  eventualmente
adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonche'  le
delibere o gli atti adottati con  violazione  o  inadempimento  delle
condizioni imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la  societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le
condizioni  imposte  sono  altresi'  soggette,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1  per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio. In  caso  di  esercizio  del  potere  di
opposizione il cessionario non puo' esercitare i diritti  di  voto  e
comunque quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale,
connessi alle azioni o  quote  che  rappresentano  la  partecipazione
rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In
caso  di  mancata  ottemperanza  il  tribunale,  su  richiesta  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ordina  la  vendita  delle
suddette azioni o quote secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo
2359-ter   del   codice   civile.   Le   deliberazioni    assembleari
eventualmente adottate con il voto  determinante  di  tali  azioni  o
quote sono nulle. (6) ((12)) 
  ((5-bis. Ai fini dell'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al
presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto  sociale
ricomprende lo  svolgimento  di  attivita'  di  rilevanza  strategica
ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e  sicurezza  nazionale  e'  notificata  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di  cui  al
presente articolo)). 
  6. Nel caso in cui le attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate  con  i  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  1,  si
riferiscono a societa' partecipate,  direttamente  o  indirettamente,
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Consiglio  dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di  cui
al medesimo comma, su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le notifiche di cui ai  commi  4  e  5  sono  immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  7.  I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale  di  cui
al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
  8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno,  il  Ministro
della difesa e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  emanate
disposizioni  di  attuazione  del  presente   articolo,   anche   con
riferimento  alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  delle
modalita'  organizzative   per   lo   svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente
articolo. Il parere di cui al primo  periodo  e'  espresso  entro  il
termine di venti giorni dalla data di trasmissione  dello  schema  di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine,  il  regolamento  puo'
essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento,
le competenze inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei  poteri
speciali, di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
commi 4 e 5, sono  attribuite  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,  per  le  altre
societa', al Ministero della  difesa  o  al  Ministero  dell'interno,
secondo i rispettivi ambiti di competenza. 
  8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le  invalidita'
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi  di  notifica
di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
imprese coinvolte  nell'ultimo  esercizio  per  il  quale  sia  stato
approvato il bilancio. Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi  di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica
di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio  dei  poteri
di cui al comma 1, lettere  a),  b)  e  c).  A  tale  scopo,  trovano
applicazione i termini e le norme procedurali previsti  dal  presente
articolo nonche' dal regolamento di cui al comma  8.  Il  termine  di
quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione
del procedimento di accertamento  della  violazione  dell'obbligo  di
notifica. (2) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 14, comma 2)  che
la presente modifica si applica solo alle procedure avviate  in  data
successiva al 16/10/2017. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha  disposto  (con  l'art.  4-bis,
comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal  comma  1  del  presente
articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera
d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista".