DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ((e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)). (19G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 22-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis 
 
(Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
                       rilevanza strategica). 
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela  della  sicurezza  nazionale  in
ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15  marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1)  al  comma  1,  alinea,  la  parola:  "contestualmente"   e'
sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
      2) al comma 1, lettera b): 
        2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite
le seguenti: ", atti od operazioni"; 
        2.2)  le  parole:  "il  mutamento"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "la modifica"; 
        2.3)  dopo  le  parole:  "di  vincoli  che  ne   condizionino
l'impiego" sono aggiunte le  seguenti:  ",  anche  in  ragione  della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali"; 
      3) al comma 2: 
        3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite
le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni"; 
        3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono  inserite
le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,"; 
        3.3)  dopo  le  parole:  "risultante  dalla  delibera"   sono
inserite le seguenti: ", dall'atto"; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma  1,
lettere a) e c), sia effettuato da  un  soggetto  esterno  all'Unione
europea,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  il  Governo  puo'
considerare altresi' le seguenti circostanze: 
    a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali"; 
      5) al comma 4: 
        5.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "o  sull'atto"   sono
sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione"; 
        5.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
        5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi,
il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni"; 
        5.4) al quinto periodo, dopo  le  parole:  "Le  richieste  di
informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste  istruttorie
a soggetti terzi"; 
        5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso
di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al
presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di  cui
al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di
esercizio del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente
esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni  o
condizioni,"; 
      6) al comma 5: 
        6.1) al secondo periodo, le parole:  "prevista  dall'articolo
120, comma 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del 3 per cento"; 
        6.2) al secondo periodo,  le  parole:  "3  per  cento,"  sono
soppresse; 
        6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento  e  25  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento  e
50 per cento"; 
        6.4) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Nel
caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni  o  quote  di  una
societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati,  la
notifica  deve  essere  effettuata  qualora  l'acquirente   venga   a
detenere, a seguito dell'acquisizione, una  partecipazione  superiore
alle soglie indicate nel secondo periodo"; 
        6.5) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
        6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi,
il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni"; 
        6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali  richieste
di informazioni" sono inserite le seguenti: "e richieste  istruttorie
a soggetti terzi"; 
        6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso
di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni"
sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        6.10) al decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle
azioni" sono inserite le  seguenti:  "o  quote"  e  dopo  le  parole:
"dovra' cedere le  stesse  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
quote"; 
        6.11) all'undicesimo periodo, dopo  le  parole:  "la  vendita
delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il
voto determinante di tali  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
quote"; 
    b) all'articolo 1-bis: 
      1) al comma 2, primo periodo: 
        1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle  seguenti:
"l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 
        1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le
seguenti: ", a qualsiasi titolo,"; 
        1.3)  le  parole:  "sono  soggetti  alla  notifica   di   cui
all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta
alla notifica di cui al comma 3-bis"; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  al
comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa  completa  sui
contratti o accordi di cui al primo periodo  del  medesimo  comma  2,
conclusi prima del  26  marzo  2019  e  che  non  sono  in  corso  di
esecuzione"; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto
esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo
2, comma 5-bis"; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Entro dieci giorni dalla  conclusione  di  un  contratto  o
accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha  acquisito,  a  qualsiasi
titolo, i beni o i servizi di cui allo  stesso  comma  notifica  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  un'informativa  completa,  in
modo da  consentire  l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o
l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.  Entro  trenta
giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
prescrizioni  o   condizioni.   Qualora   sia   necessario   svolgere
approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione
di possibili fattori di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,
il termine di trenta giorni previsto dal presente comma  puo'  essere
prorogato fino a venti giorni,  prorogabili  ulteriormente  di  venti
giorni, per una sola volta, in casi di  particolare  complessita'.  I
poteri speciali  sono  esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di
specifiche  prescrizioni  o   condizioni   ogniqualvolta   cio'   sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi  i  predetti  termini,  i
poteri  speciali  si  intendono  non  esercitati.  Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni  e  le
richieste istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
termine di trenta giorni previsto  dal  presente  comma  decorre  dal
ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano.
Fermo restando  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  presente
comma,  nel  caso  in  cui  l'impresa  notificante   abbia   iniziato
l'esecuzione del contratto  o  dell'accordo  oggetto  della  notifica
prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri,  puo'
ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la  situazione
anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che
il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli  obblighi  di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute
nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento  del  valore
dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore"; (11) 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con i Ministri competenti per  settore,  adottati,  anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso  entro  trenta
giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque  essere  adottati,
sono  individuati  le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi  quelli
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'
dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i  rapporti  di  rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, nonche'  la  tipologia  di  atti  od
operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si  applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al  primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati  almeno  ogni
tre anni"; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  "1-ter. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per  settore,
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  che
e' reso entro trenta  giorni,  decorsi  i  quali  i  decreti  possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in
ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza  e  l'ordine
pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del  presente
articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno
di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono  adottati
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni"; 
      4) al comma 2, primo periodo: 
        4.1) le parole: "adottato da una  societa'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "adottato da un'impresa"; 
        4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse; 
        4.3) le parole:  "il  mutamento  dell'oggetto  sociale"  sono
sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto sociale"; 
        4.4) le parole: "dalla societa' stessa" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla stessa impresa"; 
      5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,  adottato   da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi
del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche  della  titolarita',
del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi  a  favore
di un soggetto esterno all'Unione europea, di  cui  al  comma  5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione
aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione  della  societa',  il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi
detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,  il
trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i  predetti
attivi, ovvero che abbia per  effetto  il  trasferimento  della  sede
sociale  in  un  Paese  non  appartenente  all'Unione   europea,   e'
notificato, entro dieci giorni e  comunque  prima  che  vi  sia  data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  dalla  stessa
impresa. Sono notificati  altresi'  nei  medesimi  termini  qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene  uno
o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter,  che  abbia
per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica  dell'oggetto  sociale,  lo
scioglimento della societa' o  la  modifica  di  clausole  statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del
codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio  1994,   n.   332,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; (11) 
      6) al comma 3: 
        6.1)  la  parola:  "contestualmente"  e'   sostituita   dalle
seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
        6.2) le parole: "di cui al comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
      7) al comma 4: 
        7.1) al primo periodo, le parole:  "la  notifica  di  cui  al
comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "le  notifiche  di  cui  ai
commi 2 e 2-bis"; 
        7.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque"; 
        7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi,
il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni"; 
        7.4) al quinto periodo, dopo  le  parole:  "Le  richieste  di
informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste  istruttorie
a soggetti terzi"; 
        7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso
di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2  e  al
presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2  e
2-bis e al presente comma"; 
      8) al comma 5: 
        8.1) il terzo periodo e' soppresso; 
        8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il
fatto costituisca reato e  ferme  restando  le  invalidita'  previste
dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui  al
presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'1 per cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
bilancio"; 
      9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma  3-bis,  e
1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi  2-bis,  5  e  6  del
presente articolo,  per  'soggetto  esterno  all'Unione  europea'  si
intende: 
    a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia  la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione
ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilita; 
    b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale
o dell'amministrazione o il centro di  attivita'  principale  in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o
che  sia  comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui alla lettera a); 
    c)  qualsiasi  persona  fisica  o  persona  giuridica  che  abbia
stabilito  la  residenza,  la  dimora  abituale,  la  sede  legale  o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o
che sia comunque  ivi  stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che
indichino un comportamento elusivo  rispetto  all'applicazione  della
disciplina di cui al presente decreto"; 
      10) al comma 6: 
        10.1) al primo periodo, la parola: "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "quarantacinque" e la  parola:  "contestualmente"  e'
sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
        10.2)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
"Qualora si renda necessario richiedere informazioni  all'acquirente,
il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il termine di dieci giorni. Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i
termini,  decorsi  i  quali  i  poteri  speciali  si  intendono   non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica,  il  termine  di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano"; 
        10.3) all'ottavo periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle
azioni" sono inserite le  seguenti:  "o  quote"  e  dopo  le  parole:
"dovra' cedere le  stesse  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
quote"; 
        10.4) al nono periodo, dopo le  parole:  "ordina  la  vendita
delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        10.5) al  decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "con  il  voto
determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
        10.6) all'ultimo periodo,  le  parole:  "la  circostanza  che
l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo,
non appartenente all'Unione europea, anche  attraverso  finanziamenti
significativi"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le   seguenti
circostanze: 
    a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
    c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali"; 
      11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono
sostituite dalle seguenti: "individuate con i decreti"; 
    d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
"Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative di settore).
- 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle  assicurazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 agosto  2014  collaborano  tra  loro,  anche
mediante scambio di informazioni, al fine  di  agevolare  l'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate  al
primo periodo, esclusivamente per le finalita'  di  cui  al  medesimo
periodo, non possono opporre al gruppo di  coordinamento  il  segreto
d'ufficio. 
  Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/452 e termini per  l'esercizio  dei  poteri
speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione  notifichi,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE)  2019/452
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19   marzo   2019,
l'intenzione di formulare osservazioni o di  emettere  un  parere  in
relazione  ad  un  investimento  estero   diretto   oggetto   di   un
procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri  speciali
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al  ricevimento  delle
osservazioni dello  Stato  membro  o  del  parere  della  Commissione
europea. Se il parere della Commissione europea  e'  successivo  alle
osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri
speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del  parere
della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono
altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai  sensi  dell'articolo
6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla
Commissione di emettere un  parere  o  agli  altri  Stati  membri  di
formulare osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai
sensi del presente  articolo.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di
esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento  del  parere
della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri,  nei  casi
in cui la tutela della sicurezza  nazionale  o  dell'ordine  pubblico
richiedano  l'adozione  di   una   decisione   immediata   ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 
  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo  economico   e   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per
settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli
1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di  individuare  procedure
semplificate, tenuto conto del grado di  potenziale  pregiudizio  per
gli interessi essenziali della difesa, della  sicurezza  nazionale  e
dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti,    nonche'    dell'esigenza     di     assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali  con  quelle  relative  ai
meccanismi di  controllo,  scambio  di  informazione  e  cooperazione
definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. 
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE)
2019/452  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; (11) 
    e) all'articolo 3: 
      1) al comma 1,  le  parole:  "comma  5,  ultimo  periodo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "comma   5-bis"   e   le   parole:   "e
dell'articolo  2,  comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "e
dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "e  dei  regolamenti,
relativi a ciascun settore, di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  dei  decreti,
relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1  e  1-ter,
del presente decreto"; 
        2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei  regolamenti"
sono soppresse. 
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad
esclusione di  quelle  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettera  d),
capoverso Art. 2-ter, si applicano anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista. 
  3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012
l'acquisto a qualsiasi  titolo  di  partecipazioni  in  societa'  che
detengono  beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, lettere a), b), c),  d)  ed  e),  del  regolamento  (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,
intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio  e
assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione
e   la   distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi    medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale. 
  3-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2022: 
    a) sono soggetti all'obbligo  di  notifica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene  beni  e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),
b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi
nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,  nonche'
le delibere, gli atti o le operazioni  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo  2,
comma 1-ter, del decreto-legge  n.  21  del  2012,  che  abbiano  per
effetto  modifiche  della  titolarita',   del   controllo   o   della
disponibilita'  di  detti  attivi  o  il   cambiamento   della   loro
destinazione; 
    b) sono soggetti all'obbligo  di  notifica  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2  del  medesimo  decreto-legge  n.  21  del  2012,  in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1  dell'articolo  2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli  acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di  soggetti  esteri,
anche  appartenenti  all'Unione  europea,  di   rilevanza   tale   da
determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in   ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, ((...)); 
    c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma  6,  lettera  a),
del decreto-legge  n.  21  del  2012,  si  applica  anche  quando  il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione  pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea. 
  3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e  7,
del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente
articolo. 
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi  vigenza
fino al 31 dicembre 2022 si applicano nei confronti di delibere, atti
o operazioni, nonche' di acquisti  di  partecipazioni,  rilevanti  ai
fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia  sorto
nel predetto arco temporale, ancorche' la  notifica  sia  intervenuta
successivamente  o  sia   stata   omessa.   Restano   validi,   anche
successivamente al termine  del  31  dicembre  2022,  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali  in
applicazione delle disposizioni dei commi 3 e  3-bis,  e  sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e  provvedimenti  successivamente  al  decorso  del
predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
speciali di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  n.  21  del  2012
relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di  cui
all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  e  e)  del
regolamento  (UE)  2019/452,  intendendosi   compresi   nel   settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si  applicano  nella
misura in cui la  tutela  degli  interessi  essenziali  dello  Stato,
ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal
medesimo  articolo  2,  non   sia   adeguatamente   garantita   dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere  efficacia
i  regolamenti  adottati  in  attuazione   delle   norme   previgenti
modificate dal presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma  6,
lettera a))  che  nel  presente  decreto-legge  ogni  riferimento  al
Ministero dello sviluppo economico e alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito  all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.