LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile. (09G0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2016)
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti  in
                           forma cartacea) 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicita'
legale si intendono assolti con  la  pubblicazione  nei  propri  siti
informatici da parte delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati. ((La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi
di eguaglianza e  di  non  discriminazione,  applicando  i  requisiti
tecnici di accessibilita'  di  cui  all'articolo  11  della  legge  9
gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini  di  cui  al
periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti
responsabili)). 
  1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1,  gli  elaborati  tecnici
allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. (5) 
  2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere  il
progressivo superamento della pubblicazione  in  forma  cartacea,  le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla  stampa
quotidiana atti e provvedimenti  concernenti  procedure  ad  evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento  di  tale  obbligo
con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso  il  richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei
siti  informatici,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  materie  di
propria competenza. 
  3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  attuati
mediante utilizzo di siti informatici  di  altre  amministrazioni  ed
enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 
  4.  Al  fine  di  garantire  e   di   facilitare   l'accesso   alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e  gestisce  un
portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al  comma  2,
dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate  in  forma  cartacea
non  hanno  effetto  di  pubblicita'  legale,   ferma   restando   la
possibilita' per le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,  in  via
integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a  scopo  di
maggiore  diffusione,  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio. 
  6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di  cui
al presente articolo si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio  2003,  n.
3,  e  successive  modificazioni,  con  decreto  del   Ministro   per
l'innovazione e  le  tecnologie  22  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle
famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al  decreto
del Ministro dei lavori pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel  sito  informatico
presso l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi  e  forniture,  prevista  dal  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla  L.
12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 7)  che  "La
disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto".