LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
Testo in vigore dal: 26-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                     (( (Requisiti tecnici). )) 
 
  ((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni
maggiormente rappresentative delle persone con  disabilita',  nonche'
quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di  software
per l'accessibilita' di siti web e applicazioni mobili, d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformita' alle procedure  e  alle
regole tecniche di cui all'articolo  71  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel  rispetto  degli
atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi  delle
direttive sull'accessibilita', sono stabiliti: 
    a) i  requisiti  tecnici  per  l'accessibilita'  degli  strumenti
informatici, ivi  inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e  ai  valori  di
cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; 
    b) le metodologie tecniche per  la  verifica  dell'accessibilita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili; 
    c) il  modello  della  dichiarazione  di  accessibilita'  di  cui
all'articolo 3-quater; 
    d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita'
degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita'; 
    e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina
un  onere  sproporzionato,  per  cui  i  soggetti  erogatori  possono
ragionevolmente  limitare  l'accessibilita'  di   un   sito   web   o
applicazione mobile. 
  2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura  di
cui al comma 1.))