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DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 2020, n. 37

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio. (20G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2020
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-6-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 19 e l'Allegato A n. 9; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema  di  ispezioni
per  l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza  di  navi  ro-ro   da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva
1999/35/CE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del  29  aprile  1999,
relativa a un sistema  di  visite  obbligatorie  per  l'esercizio  in
condizioni di sicurezza di traghetti  roll-on/roll-off  e  di  unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea; 
  Vista  la  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da  parte  dello
Stato di approdo; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della
legislazione in materia portuale; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di  traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi
di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del  22
ottobre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi  resi  dal
Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli
articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da  passeggeri  e
alle  unita'  veloci  da  passeggeri,  battenti  bandiera   italiana,
adibite: 
    a) a servizi di linea tra un porto nazionale e  un  porto  di  un
Paese terzo; 
    b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di  mare  in
cui possono operare navi di  classe  A  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle presesse 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Cost., conferisce,  tra  l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Cost.: 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 19 e l'Allegato A  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2018)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245, cosi' recita: 
                «Art.  19   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a  un
          sistema di  ispezioni  per  l'esercizio  in  condizioni  di
          sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da
          passeggeri adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la
          direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva  1999/35/CE  del
          Consiglio).  -   1.   Nell'esercizio   della   delega   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017,  il  Governo
          e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri  direttivi
          generali di cui all'art.  1,  comma  1,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001,
          n.  28,  recante  attuazione  della  direttiva   1999/35/CE
          relativa  a  un  sistema   di   visite   obbligatorie   per
          l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza   di   traghetti
          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi di linea, nonche'  disciplina  delle  procedure  di
          indagine sui sinistri marittimi; 
                  b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo
          24 marzo 2011, n. 53, recante  attuazione  della  direttiva
          2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza
          delle  navi,  la   prevenzione   dell'inquinamento   e   le
          condizioni di vita e di lavoro a  bordo  per  le  navi  che
          approdano nei porti comunitari e che navigano  nelle  acque
          sotto la giurisdizione degli Stati membri, con  abrogazione
          espressa delle disposizioni superate; 
                  c) prevedere misure sanzionatorie penali  efficaci,
          proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme
          sulla  sicurezza  della  navigazione  di  navi   ro-ro   da
          passeggeri e di  unita'  veloci  da  passeggeri  adibite  a
          servizi di linea; 
                  d)  prevedere  sanzioni  amministrative   efficaci,
          proporzionate e dissuasive, consistenti  nel  pagamento  di
          una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di  violazioni
          diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi
          ro-ro da  passeggeri  e  di  unita'  veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea; 
                  e) individuare nel capo del compartimento marittimo
          l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto  previsto
          dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  per  gli  illeciti  amministrativi  in   materia   di
          condizioni di sicurezza di navi ro-ro da  passeggeri  e  di
          unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e  delle  finanze,  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare   e   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - «Allegato A 
              (Art. 1, comma 1) 
              1)  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
              2)  direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
              3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
              4) direttiva (UE) 2017/1371 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
              5) direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
              6) direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
              7) direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
              8) direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              9) direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE   e   abroga   la   direttiva   1999/35/CE   del
          Consiglio(Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
              11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
              12) direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
          dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
              13) direttiva  (UE)  2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
              14) direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
              15) direttiva (UE) 2018/645 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
              16) direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
              17) direttiva (UE) 2018/843 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
              18) direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
              19) direttiva (UE) 2018/849 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              20) direttiva (UE) 2018/850 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
              21) direttiva (UE) 2018/851 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              22) direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
              23) direttiva (UE) 2018/957 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
              24) direttiva (UE) 2018/958 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
              25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
              26) direttiva (UE) 2019/692 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - La direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE  del  Consiglio
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315. 
              - La direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29  aprile
          1999, relativa a un  sistema  di  visite  obbligatorie  per
          l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza   di   traghetti
          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi di linea e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  1  giugno
          1999, n. L 138. 
              - La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009,  relativa  al  controllo  da
          parte dello Stato di approdo e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in  materia  di
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in  mare)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45
          (Attuazione  della   direttiva   98/18/CE   relativa   alle
          disposizioni e alle norme  di  sicurezza  per  le  navi  da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28
          (Attuazione  della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a   un
          sistema  di  visite   obbligatorie   per   l'esercizio   in
          condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e  di
          unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi  di  linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          2001, n. 114. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53
          (Attuazione della direttiva  2009/16/CE  recante  le  norme
          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2011, n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.   71
          (Attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la
          direttiva 2008/106/CE, concernente i  requisiti  minimi  di
          formazione  della  gente  di  mare)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice  della  navigazione  marittima)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.  94,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          ottobre 1988, n. 250, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2014, n. 105. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4
          febbraio 2000, n. 45, cosi' recita: 
                «Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie  di
          unita' veloci da passeggeri). - 1. Le  navi  da  passeggeri
          sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei  tratti
          di mare in cui operano: 
                  "classe A": navi da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali diversi dai viaggi effettuati  dalle  navi  delle
          classi B, C e D; 
                  "classe B": navi da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali nel corso  dei  quali  navigano  a  una  distanza
          massima di 20 miglia dalla linea di costa; 
                  "classe C": navi da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali, nel corso dei  quali  navigano  a  una  distanza
          massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di  5  miglia
          dalla linea di costa; 
                  "classe D": navi da  passeggeri  adibite  a  viaggi
          nazionali, nel corso dei  quali  navigano  a  una  distanza
          massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e  di  3  miglia
          dalla linea di costa. 
                2. Le unita'  veloci  da  passeggeri  sono  suddivise
          nelle seguenti categorie: 
                  a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce
          da passeggeri: 
                    1. che operi su di un  percorso  in  cui  si  sia
          dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera  e  dei
          porti interessati, che esiste un'alta probabilita', in caso
          di  evacuazione  in  qualsiasi  punto  del  percorso,   che
          passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi
          in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi: 
                    a) tempo necessario per  preservare  le  persone.
          che si trovano sui mezzi di salvataggio,  dai  pericoli  di
          ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate, 
                    b) tempo appropriato in relazione alle condizioni
          ambientali ed alla configurazione geografica della zona del
          percorso. o 
                    c) quattro ore; 
                    2.  Per  le  unita'  veloci  da   passeggeri   si
          applicano le categorie definite nel capitolo  1,  paragrafi
          1.4.10 e 1.4.11 del codice per le unita'  veloci  del  1994
          ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13 del codice
          per le unita' veloci del 2000. 
                    2-bis. L'Amministrazione  individua  ed  aggiorna
          con proprio decreto l'elenco dei tratti di  mare  suddiviso
          secondo i criteri di cui al comma 1,  delimitando  le  zone
          nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare
          tutto l'anno o,  eventualmente,  per  un  periodo  limitato
          applicando i criteri per le classi di cui al comma  1.  Per
          le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed
          aggiorna  con  decreto  anche   i   corrispondenti   valori
          d'altezza significativa d'onda in tali tratti. 
                    2-ter.  L'Amministrazione  rende  disponibili  le
          informazioni di cui al comma 3 in una banca dati  pubblica,
          accessibile  sul  sito   Internet   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione  comunica
          alla Commissione europea il sito in cui dette  informazioni
          sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
          con le relative motivazioni.».