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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45

Attuazione della direttiva ((2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)).

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2020)
Testo in vigore dal:  23-6-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(( (Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da passeggeri). ))
((
1. I tratti di mare sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) «tratto A»: tratto di mare al di fuori dei tratti B, C e D;
b) «tratto B»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano più di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma che si trova al di fuori dei tratti C e D;
c) «tratto C»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano più di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ma al di fuori del tratto di mare D, se presente. Inoltre, la probabilità di un'altezza significativa d'onda superiore a 2,5 metri è inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attività stagionale, per esempio un'attività estiva;
d) «tratto D»: tratto di mare le cui coordinate geografiche in nessun punto distano più di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea e nel quale la probabilità di un'altezza significativa d'onda superiore a 1,5 metri è inferiore al 10 % durante tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo specifico in caso di attività stagionale, per esempio un'attività estiva.
2. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui possono operare:
a) «classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti A, B, C e D;
b) «classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti B, C e D;
c) «classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti C e D;
d) «classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nei tratti D.
3. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unità veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unità veloci del 2000.
4. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e determina il confine interno del tratto di mare più vicino alla linea di costa.
5. L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
6. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse apportate.
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