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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 gennaio 2020, n. 24

Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"». (20G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2020
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Testo in vigore dal: 1-5-2020
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante:
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  57,  recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,
n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione  dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri,  da  parte  dei
Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere  adottate  dagli  organi
collegiali  degli  enti  pubblici  non  economici   in   materia   di
approvazione dei bilanci e di programmazione  dell'impiego  di  fondi
disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo
1997, n. 59; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12567 del 9 dicembre 2019; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente statuto: 
 
                               Art. 1 
 
                       Natura giuridica e sede 
 
  1. L'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali,  di   seguito   denominata
«Agenzia», istituita ai sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, e' dotata di personalita' giuridica di diritto
pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria. 
  2.  L'attivita'   dell'Agenzia   si   conforma   ai   principi   di
economicita', di  efficienza,  di  efficacia,  di  pubblicita'  e  di
trasparenza, nonche' ai principi dell'ordinamento comunitario;  opera
con indipendenza di giudizio e di  valutazione,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale  in  materia,  tenuto  conto  degli
indirizzi di politica comunitaria e  degli  impegni  derivanti  dalla
partecipazione  agli  organismi  internazionali  nelle   materie   di
competenza. 
  3. L'Agenzia e' regolata: 
    a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; 
    b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50; 
    c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57; 
    d) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, per quanto non  disciplinato  dall'articolo  12,  del  citato
decreto-legge n. 109 del 2018; 
    e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) dalle norme del presente Statuto; 
    g) dal regolamento di amministrazione previsto dall'articolo  12,
comma 9, del citato decreto-legge  n.  109  del  2018  e  dagli  atti
regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia. 
  4.  L'Agenzia  ha  sede  in  Roma   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti,  con  possibilita'  di  articolazioni
territoriali di cui una, con competenze  riferite  ai  settori  delle
infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. 
  5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e  vigilanza  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo
le modalita' previste  dal  decreto-legge  n.  109  del  2018,  e  al
controllo della Corte dei  conti  che  lo  esercita  nelle  modalita'
previste dalla legge. 
  6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   28
          settembre  2018,  n.  226,   e'   stato   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  2018,  n.
          269, Supplemento ordinario n. 55/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  Supplemento
          ordinario n. 163/L. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento  ordinario  n.
          112/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   50
          (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
          ferrovie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno
          2019, n. 134. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   57
          (Attuazione della direttiva (UE)  2016/797  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016  relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  giugno
          2019, n. 147. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998, n. 439 (Regolamento recante norme di  semplificazione
          dei procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,
          da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  1998,  n.
          297. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art.  12  del  citato  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
              «Art. 12 (Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle  forme  e
          secondo le modalita' indicate nei commi da  3  a  5,  sulle
          condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
          delle infrastrutture stradali e  autostradali.  Per  quanto
          non disciplinato dal presente  articolo  si  applicano  gli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle
          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a
          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al
          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'
          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di
          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'
          previste nel presente decreto. 
              3. Con riferimento al  settore  ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
              4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
          gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
          35 e fermi restando i  compiti  e  le  responsabilita'  dei
          soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli  altri
          soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
          infrastrutture: 
                a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
                b) promuove l'adozione da  parte  dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di gestione  della
          sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza  previste
          dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35,
          sulle  infrastrutture  stradali   e   autostradali,   anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
                d) propone al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
                e)   svolge   attivita'   di   studio,   ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
              4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco  disciplinati  dall'art.  19  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
              4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto  legislativo  5
          ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.
          11" sono soppresse. 
              4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto
          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
              4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n.
          166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              "6-bis. A decorrere dal 1°  giugno  2019,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.". 
              5. Ferme  restando  le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
              6. Sono organi dell'Agenzia: 
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                b) il comitato direttivo, composto da quattro  membri
          e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                c) il collegio dei Revisori dei conti. 
              7. Il direttore e' nominato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art.  19,
          comma 8, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          per una sola volta ed e' incompatibile con  altri  rapporti
          di lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
          professionale  privata  anche  occasionale.   Il   comitato
          direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Meta'  dei
          componenti  sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati
          di specifica competenza professionale attinente ai  settori
          nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono
          scelti tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono
          alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico
          nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei  conti
          e' composto dal presidente, da due membri effettivi  e  due
          supplenti  iscritti  al  registro  dei   revisori   legali,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. I revisori  durano  in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei
          revisori dei conti esercita le  funzioni  di  cui  all'art.
          2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
          del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
              8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato  dal  comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
              9. Il regolamento di  amministrazione  dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                b)  fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
                c)  determina  le  procedure   per   l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              10. Le deliberazioni del  comitato  direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
              11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
              12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 4, in  aggiunta  all'intera  dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
              13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono   presenti   due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
              14.  In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
              15. L'Agenzia e'  autorizzata  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
              16. Al  personale  e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
              17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  all'Agenzia  e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai
          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la
          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di
          cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al  primo
          periodo,  gli  enti   proprietari   e   i   gestori   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
              18.  Agli  oneri  del   presente   articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
              19. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
              20.  La  denominazione  "Agenzia   nazionale   per   la
          sicurezza delle ferrovie" e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione "Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali" (ANSFISA). 
              21. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              22.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
          162 e' abrogato.». 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
          n. 109, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 57, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          presidente  del  consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'azione   amministrativa;   attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». 
              «Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
                a) mediante l'inquadramento del personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          art. 8, comma 1; 
                b) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c)  a  regime,  mediante  le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 1  del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
              «Art.  1.  -  La  rappresentanza,   il   patrocinio   e
          l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
          anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
          Avvocatura dello Stato. 
              Gli avvocati dello Stato, esercitano le  loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.».