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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 9-4-2020
al: 6-6-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato
avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021   e   di   accelerazione   e
semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell'istruzione; 
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  dover  prevedere   misure
eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di  abilitazione
all'esercizio  delle   professioni,   nonche'   per   assicurare   la
continuita', pur in  costanza  dell'emergenza  epidemiologica,  delle
attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione e  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure
sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 
  2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  le  strategie  e  le
modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimenti
relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica  ordinaria.  L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli
apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti
tecnici e professionali. 
  3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie, tenuto conto del possibile recupero  degli  apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
    b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  e
rimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  con
specifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) le modalita' di costituzione e di  nomina  delle  commissioni,
prevedendo  la  loro  composizione  con   commissari   esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno  per  l'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione,  in  deroga  all'articolo  16,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 62 del 2017; 
    d) le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo,
prevedendo anche la sostituzione  della  seconda  prova  a  carattere
nazionale con una prova  predisposta  dalla  singola  commissione  di
esame affinche' detta prova sia aderente  alle  attivita'  didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche
discipline  di  indirizzo,  sulla  base  di  criteri  del   Ministero
dell'istruzione  che  ne  assicurino  uniformita',  in  deroga   agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
  4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli  alunni,  ivi  compresi  gli   scrutini   finali,   in   deroga
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e  all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
    b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la valutazione finale da  parte  del  consiglio  di
classe che tiene conto altresi' di un elaborato del  candidato,  come
definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con  specifiche  disposizioni  per  i
candidati privatisti,  salvaguardando  l'omogeneita'  di  svolgimento
rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
    c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni, per  l'esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del  decreto  legislativo
n. 62 del 2017; 
    d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3. 
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbi
specifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni  educativi
speciali. 
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7,
comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito
nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  nell'integrazione  del
punteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo, anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene
conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  apprendimento
conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze
maturate nei percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di  cui  all'articolo  17,
comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
  7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1. 
  8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanare
specifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattare
l'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
  9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzione
e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di  cui  all'articolo  3,
comma  2,  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  come   integrato
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall'articolo 18, comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami
di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati  a  valere
sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono  versati  alle
entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati  al  fondo
per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26
dicembre 2006, n. 296,  nel  rispetto  del  saldo  dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.