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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2019, n. 174

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti. (20G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2020
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Testo in vigore dal: 21-2-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto  il  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel  maggio  2012»  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1; 
  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 17 giugno 2019; 
  Udito il parere delle sezioni riunite della Corte  dei  conti  reso
nell'adunanza del 21 maggio 2019; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 luglio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo  5  ottobre  2010,  n.
179, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis: 
    «Art. 6-bis (Istituzione di un collegio dei revisori).  -  1.  La
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste istituisce con atto normativo un
proprio collegio dei revisori dei conti che  opera  in  posizione  di
indipendenza quale organo di vigilanza sulla  regolarita'  contabile,
finanziaria  ed  economica  dell'ente,  nel  rispetto  dei   principi
contenuti nella normativa statale in materia. Il collegio agisce, nel
quadro dell'ordinamento finanziario della Regione, in raccordo con la
sezione di controllo della Corte  dei  conti  per  la  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    2. L'organo regionale con funzione di collegio dei  revisori  dei
conti di cui al comma 1 e' costituito entro sei mesi dall'entrata  in
vigore dell'atto normativo regionale, di cui, parimenti, al comma  1,
che ne disciplina il funzionamento e svolge, con oneri interamente  a
carico della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la  sua  attivita'
di vigilanza a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello
della sua costituzione.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Dadone,  Ministro per   la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante
          «Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il testo dell'art. 48-bis dello Statuto speciale  per
          la  Valle  d'Aosta,  introdotto  dall'art.  3  della  legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n.  2,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del  25  settembre  1993,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
              - Il decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante
          «Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, e' stato convertito,  con
          modificazioni, in legge dalla legge 14 settembre  2011,  n.
          148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011,
          n. 216. Si riporta, di seguito, il testo vigente  dell'art.
          14: 
              «Art.  14  (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e
          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure
          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica, le regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi
          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
                a) previsione che il numero massimo  dei  consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  presidente  della   giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non possono aumentarne il numero; 
                b) previsione che il numero massimo  degli  assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                c) riduzione a decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  in
          attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 marzo  2010,  n.  42,  degli  emolumenti  e  delle
          utilita',  comunque  denominati,  previsti  in  favore  dei
          consiglieri  regionali  entro  il  limite   dell'indennita'
          massima spettante ai  membri  del  Parlamento,  cosi'  come
          rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto; 
                d)  previsione  che  il  trattamento  economico   dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del consiglio regionale; 
                e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio  2012,  di
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  quale  organo  di
          vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria   ed
          economica della gestione dell'ente; il  Collegio,  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
          con le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti; i componenti di tale Collegio sono  scelti  mediante
          estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere  i
          requisiti previsti dai principi  contabili  internazionali,
          avere la qualifica di revisori legali  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere  in  possesso
          di specifica qualificazione  professionale  in  materia  di
          contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria
          anche  degli   enti   territoriali,   secondo   i   criteri
          individuati dalla Corte dei conti; 
                f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto e  con  efficacia  a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali. 
              2. L'adeguamento ai parametri di  cui  al  comma  1  da
          parte delle regioni a statuto  speciale  e  delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione  per
          l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio  2009,  n.
          42, nei confronti di quelle regioni a  statuto  speciale  e
          province autonome per le  quali  lo  Stato,  ai  sensi  del
          citato art. 27, assicura il conseguimento  degli  obiettivi
          costituzionali  di  perequazione  e  di  solidarieta',   ed
          elemento  di  riferimento  per  l'applicazione  di   misure
          premiali   o   sanzionatorie   previste   dalla   normativa
          vigente.». 
              - Il decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, e'  stato
          convertito, con  modificazioni,  in  legge  dalla  legge  7
          dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 dicembre 2012, n. 286, Supplemento ordinario. Si riporta,
          di seguito, il testo vigente dell'art. 1: 
              «Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
          regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della
          finanza pubblica, in particolare tra i livelli  di  governo
          statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
          finanziari    derivanti    dall'appartenenza    dell'Italia
          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo
          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei
          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui
          all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e
          all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  e
          successive modificazioni. 
              2. Annualmente le sezioni regionali di controllo  della
          Corte dei  conti  trasmettono  ai  consigli  regionali  una
          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nelle   leggi   regionali   approvate   nell'anno
          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
              3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
          conti  esaminano  i  bilanci  preventivi  e  i   rendiconti
          consuntivi delle regioni e degli  enti  che  compongono  il
          Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
          procedure di cui all'art. 1, commi 166  e  seguenti,  della
          legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  per  la  verifica  del
          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di
          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
          materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma,  della
          Costituzione,  della  sostenibilita'  dell'indebitamento  e
          dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
          anche in prospettiva,  gli  equilibri  economico-finanziari
          degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e  i
          rendiconti delle  regioni  con  i  relativi  allegati  sono
          trasmessi alle competenti sezioni  regionali  di  controllo
          della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
          propria relazione. 
              4. Ai  fini  del  comma  3,  le  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti verificano altresi'  che  i
          rendiconti  delle  regioni  tengano   conto   anche   delle
          partecipazioni in societa'  controllate  e  alle  quali  e'
          affidata  la  gestione   di   servizi   pubblici   per   la
          collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla
          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione
          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
          resta fermo quanto previsto dall'art.  2,  comma  2-sexies,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
          2, comma 12, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e
          dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              5. Il rendiconto generale della regione  e'  parificato
          dalla sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
          ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di  cui
          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
          conti  formula  le  sue   osservazioni   in   merito   alla
          legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
          misure di  correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
          ritiene necessari al fine, in  particolare,  di  assicurare
          l'equilibrio del bilancio e  di  migliorare  l'efficacia  e
          l'efficienza della spesa. La decisione  di  parifica  e  la
          relazione  sono  trasmesse  al  presidente   della   giunta
          regionale e al consiglio regionale. 
              6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici
          mesi alla Sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti una relazione  sul  sistema  dei  controlli  interni,
          adottata sulla base  delle  linee  guida  deliberate  dalla
          Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e  sui
          controlli effettuati nell'anno. 
              7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi  3  e  4,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate
          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a
          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti
          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda
          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica
          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
          della relativa sostenibilita' finanziaria. 
              8. Le relazioni  redatte  dalle  sezioni  regionali  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi
          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          le determinazioni di competenza. 
              9. Ciascun gruppo  consiliare  dei  consigli  regionali
          approva un rendiconto  di  esercizio  annuale,  strutturato
          secondo linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  per  assicurare  la
          corretta rilevazione dei fatti di gestione  e  la  regolare
          tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
          documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
          caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le  risorse
          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con
          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
          adottate per consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
          effettuati. 
              9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
          finanze,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  Regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
              9-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo
          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione
          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma
          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
          per la concessione e per la restituzione della stessa in un
          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri
          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a
          ciascuna regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo. 
              9-quater. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  per
          l'anno 2013 dalle disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-ter, si provvede a valere sulla dotazione  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo  di  cui  al
          comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle  somme  del  Fondo
          rimborsate dalle regioni. 
              9-quinquies. Con decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze si provvede  alle  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              9-sexies.  In  sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
          interessate, in presenza di eccezionali motivi di  urgenza,
          puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
          rotazione di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo
          tempi e modalita' disciplinati dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter. 
              9-septies. Il piano di stabilizzazione  finanziaria  di
          cui al  comma  9-bis,  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          adottato il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno
          2016 e l'attuazione degli  atti  indicati  nel  piano  deve
          avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
          i predetti termini  sono,  rispettivamente,  di  quattro  e
          cinque   anni   dall'adozione   del   ripetuto   piano   di
          stabilizzazione   finanziaria.    Conseguentemente,    sono
          soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
          10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              10.  Il  rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo
          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo
          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta
          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della
          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di
          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',
          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del
          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 
              11.  Qualora  la  competente   sezione   regionale   di
          controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
          di esercizio del  gruppo  consiliare  o  la  documentazione
          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle
          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,
          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del
          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione
          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,
          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La
          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio
          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo
          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine
          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo
          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine
          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto
          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del
          consiglio regionale e non rendicontate. 
              12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui  al
          comma  11  conseguono   alla   mancata   trasmissione   del
          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma
          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto
          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte
          dei conti. Avverso le delibere della Sezione  regionale  di
          controllo della Corte dei conti, di cui al presente  comma,
          e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della  Corte
          dei conti in  speciale  composizione,  con  le  forme  e  i
          termini di cui all'art. 243-quater, comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13. 
              14. 
              15. 
              16.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2010,  n.  179,
          recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  della
          regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  concernenti
          l'istituzione di una sezione di controllo della  Corte  dei
          conti.», modificato dal  presente  decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2010, n. 257.