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LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
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vigente al 02/02/2022
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
al: 28-2-2022
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020,  2021  e
2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro  per  l'anno
2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023,  a  2.054  milioni  di
euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025 ». 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma  2
e' sostituito dal seguente: 
  « 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto  (IVA)  di
cui alla tabella A, parte III, allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'  ridotta  di  1,5  punti
percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e
di 1 punto percentuale per l'anno 2021  e  per  ciascuno  degli  anni
successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA e'  ridotta  di  2,2  punti
percentuali per l'anno 2019 e di 2,9  punti  percentuali  per  l'anno
2020 ed e' incrementata di 1,5 punti percentuali per  l'anno  2022  e
per ciascuno degli anni successivi ». 
  4.  L'articolo  3  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
sostituito dal seguente: 
  « Art. 3. - (Deducibilita' dell'imposta municipale propria relativa
agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre  2018,  l'imposta  municipale  propria
relativa agli  immobili  strumentali  e'  deducibile  ai  fini  della
determinazione  del  reddito  di  impresa  e  del  reddito  derivante
dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ». 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,  e  all'imposta
immobiliare semplice  (IMIS)  della  provincia  autonoma  di  Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
  6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« al 10 per cento ». 
  7. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  finalizzati  alla
riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico  fiscale  sui
lavoratori dipendenti », con una dotazione pari a  3.000  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti
delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel
rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica  nell'ambito  dei  medesimi
provvedimenti, si provvede a  dare  attuazione  agli  interventi  ivi
previsti.(19) 
  8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno  2020,
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica  e
il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione   secondaria
superiore e il certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore,
stipulati nell'anno 2020, e' riconosciuto ai  datori  di  lavoro  che
occupano  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o
inferiore a nove uno sgravio  contributivo  del  100  per  cento  con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo
restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
  9. All'articolo 1, comma 1121, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio  2023  »  sono
soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1124,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica programmati a legislazione vigente. 
  10. All'articolo 1, comma 102, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate  entro  il
31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Limitatamente
alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ».  All'articolo
1-bis del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi  da  1  a  3
sono abrogati. All'articolo 1, comma 247,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite
dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi
da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ». 
  11. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 714 e' abrogato; 
    b) il comma 715 e' sostituito dal seguente: 
  « 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma  706,  dal  1°
gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita' e  i  controlli
previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,  commi  da
100 a 108 e da 113 a 115, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205.
L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   acquisisce,   in
modalita' telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca le informazioni di  cui  al  comma  707  relative  ai
titoli di  studio  e  alle  votazioni  ottenute.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente comma  con  le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica ». 
  12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI,
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, destinata alla  sottoscrizione  di  capitale  sociale  di  una
cooperativa nella quale il rapporto mutualistico  ha  ad  oggetto  la
prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, si  considera
non  imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione
del  presente  comma,  anche  al  fine  di  definire   le   opportune
comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in
un'unica  soluzione  nonche'  ad  attestare  all'Istituto   erogatore
l'effettiva  destinazione  al  capitale  sociale  della   cooperativa
interessata dell'intero importo anticipato. 
  13. All'articolo  2  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «  ,
nonche' nelle ipotesi di cui al comma 29 »; 
    b) al comma 29, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    « b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori  assunti  a
termine  per  lo  svolgimento,  nel  territorio  della  provincia  di
Bolzano, delle attivita' stagionali definite dai contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali  stipulati  dalle  organizzazioni
dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »; 
    c) al comma 29, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    « d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ». 
  14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione  di  435
milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022,  di  1.045  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per  l'anno  2024,  di
1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di  euro  per
l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni  2033
e 2034. 
  15. Il fondo di cui al comma 14 e' finalizzato  al  rilancio  degli
investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  allo
sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla
decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle  emissioni,  al
risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in  generale,
ai programmi di investimento e ai progetti  a  carattere  innovativo,
anche attraverso contributi ad imprese, a  elevata  sostenibilita'  e
che tengano conto degli impatti sociali. 
  16. Per la realizzazione  della  linea  2  della  metropolitana  di
Torino, ivi compresi le attivita' di progettazione e  valutazione  ex
ante,  altri  oneri  tecnici,  nonche'  il  materiale  rotabile,   e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  80
milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di  euro
per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2025 al 2032. 
  17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «  1.  Al  fine  di
incrementare la sicurezza nella citta' di Matera ed in generale nelle
citta' metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di un
sistema automatico per la detezione dei flussi di  merce  in  entrata
nei centri storici, volto alla prevenzione  di  fenomeni  di  vehicle
ramming-attack attraverso la realizzazione  di  un  ulteriore  modulo
della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) »; 
    b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 » 
  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'  di  2  milioni  di  euro
rispettivamente per il 2020 e per il 2021 »  e  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: « Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le
modifiche necessarie ». 
  18.  Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  delle   Olimpiadi
invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e  sociale,  in
un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita'  delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
infrastrutturazione, ivi comprese  quelle  per  l'accessibilita',  e'
autorizzato un finanziamento per la realizzazione di  interventi  nei
territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte  le  aree  olimpiche,
per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni  di
euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente
riduzione delle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalita'
di  cui  al  primo  periodo,  e'   altresi'   autorizzata,   per   il
completamento  del  polo  metropolitano  M1-M5  di  Cinisello-  Monza
Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di
euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14. 
  19. Al fine di garantire la sostenibilita'  della  Ryder  Cup  2022
sotto il profilo ambientale, economico e  sociale,  in  un'ottica  di
miglioramento della capacita' e  della  fruibilita'  delle  dotazioni
infrastrutturali  esistenti  e  da  realizzare,  per  le   opere   di
infrastrutturazione, ivi comprese  quelle  per  l'accessibilita',  e'
riservato un finanziamento per la  realizzazione  di  interventi  nel
territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni  di  euro
nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021  e  10  milioni  di
euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14. 
  20. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio,  Lombardia
e Veneto e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  che  e'
resa sentiti  gli  enti  locali  territorialmente  interessati,  sono
identificate le  opere  infrastrutturali,  ivi  comprese  quelle  per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto,  con  l'indicazione,  per  ciascuna  opera,  del   soggetto
attuatore e  dell'entita'  del  finanziamento  concesso.  I  medesimi
decreti ripartiscono anche le relative risorse. I decreti di  cui  al
primo periodo sono trasmessi alle Camere  per  essere  deferiti  alle
Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la  cui
realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono
necessarie per rendere efficienti  e  appropriate  le  infrastrutture
esistenti individuate nel dossier di  candidatura,  come  quelle  che
danno accessibilita' ai luoghi  olimpici  o  di  realizzazione  degli
eventi sportivi. 
  22. Si intendono opere connesse quelle opere la  cui  realizzazione
e'  necessaria  per  connettere  le  infrastrutture  individuate  nel
dossier di candidatura  ai  fini  dell'accessibilita'  ai  luoghi  di
realizzazione  degli   eventi   sportivi   e   olimpici   alla   rete
infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente  efficace
la funzionalita' del sistema complessivo di  accessibilita',  nonche'
quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. 
  23.  Si  intendono  opere  di  contesto   quelle   opere   la   cui
realizzazione integra il  sistema  di  accessibilita'  ai  luoghi  di
realizzazione  degli  eventi  sportivi  e  olimpici  e   alle   altre
localizzazioni che saranno interessate direttamente o  indirettamente
dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale
in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026. 
  24. Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
interessati, sulla base  di  programmi  settoriali  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.  I
decreti di cui al periodo  precedente  individuano  i  criteri  e  le
modalita'  per   l'eventuale   revoca   degli   stanziamenti,   anche
pluriennali,  non  utilizzati  entro  ventiquattro  mesi  dalla  loro
assegnazione  e  la  loro  diversa  destinazione  nell'ambito   delle
finalita' previste dai commi da 14 a 26.  In  tal  caso  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.  Nel  caso
in cui siano  individuati  interventi  rientranti  nelle  materie  di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente  agli
stessi, sono adottati appositi decreti previa  intesa  con  gli  enti
territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali  esprimono  il  proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale
termine, i decreti possono essere  adottati  anche  in  mancanza  del
predetto parere. I medesimi  decreti  indicano,  ove  necessario,  le
modalita' di utilizzo  dei  contributi,  sulla  base  di  criteri  di
economicita'  e  di  contenimento  della  spesa,   anche   attraverso
operazioni  finanziarie  con  oneri  di  ammortamento  a  carico  del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,  con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi  e
prestiti   Spa   e   con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo  sono  adottati
entro il 15 febbraio 2020. 
  25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal  fondo
di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo  utilizzo  delle
risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre  di  ogni
anno, illustra, in  una  apposita  sezione  della  relazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  lo
stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo  dei  finanziamenti
con   indicazione    delle    principali    criticita'    riscontrate
nell'attuazione  degli  interventi,  sulla  base  dei  dati  rilevati
attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  ai   sensi   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche'  delle  risultanze  del
piu' recente rendiconto generale dello Stato. 
  26. Ai fini della riqualificazione della viabilita' funzionale allo
svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del  2026,  come
previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea,  undicesimo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  in  particolare,
in via prioritaria, della risoluzione della  situazione  emergenziale
della strada provinciale 72, in gestione  alla  provincia  di  Lecco,
attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione
e messa in sicurezza della strada, e' assegnata al soggetto attuatore
degli interventi la somma di 1 milione di  euro  annui  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  28. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta  di  40  milioni  di
euro nell'anno  2020  ed  e'  incrementata  di  40  milioni  di  euro
nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026. 
  29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,  sono  assegnati  ai
comuni,  nel  limite  complessivo  di  500  milioni  di  euro  annui,
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche  in  materia
di: 
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche. 
  29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del
comma  29  sono  incrementate  di  500  milioni  di  euro.  L'importo
aggiuntivo e' attribuito  ai  comuni  beneficiari,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, entro il 15  ottobre  2020,  con  gli  stessi
criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29  e  30.  Le  opere
oggetto di contribuzione possono  essere  costituite  da  ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma
29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto  degli  obblighi  di
cui  ai  commi  31-ter,  32  e  35   nonche'   di   quelli   relativi
all'alimentazione tempestiva del  sistema  di  monitoraggio  previsto
dalla regolamentazione attuativa del PNRR. 
  30. I contributi di cui al comma  29  sono  attribuiti  ai  comuni,
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
entro il 31 gennaio 2020, con  decreto  del  Ministero  dell'interno,
come di seguito indicato: a) ai comuni con  popolazione  inferiore  o
uguale a 5.000 abitanti e'  assegnato  un  contributo  pari  ad  euro
50.000; b) ai comuni con popolazione  compresa  tra  5.001  e  10.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un
contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa
tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad  euro
130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo  pari  ad  euro  170.000;  f)  ai
comuni con popolazione compresa tra 100.001  e  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari  ad  euro  210.000;  g)  ai  comuni  con
popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato  un  contributo
pari ad euro  250.000.  Entro  il  10  febbraio  2020,  il  Ministero
dell'interno da' comunicazione  a  ciascun  comune  dell'importo  del
contributo ad esso spettante per ciascun anno. 
  31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  29  puo'
finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione  che  gli  stessi
non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella  prima  annualita'  dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  31-bis. I comuni beneficiari delle misure di  cui  ai  commi  29  e
29-bis, confluite  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle  risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020   al   2024,   per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli  incarichi  per  la
progettazione  esecutiva  affidati  entro  il   31   dicembre   2021,
comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento  per  gli  affari
interni e territoriali. 
  31-ter.  I  comuni  beneficiari  dei  contributi  rispettano   ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli
obblighi ((in materia di applicazione del principio di "non  arrecare
un danno significativo all'ambiente" ai sensi  dell'articolo  17  del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, e  gli  obblighi))  in  materia  di  comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del ((sistema di monitoraggio)). 
  32. Il comune beneficiario del contributo di cui  al  comma  29  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15  settembre  di
ciascun anno di  riferimento  del  contributo  e,  per  i  contributi
relativi al triennio 2022-2024, a concludere i  lavori  entro  il  31
dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno
del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al  primo  periodo
e' fissato al 31 dicembre 2021. (11) 
  33. I contributi di cui al comma  29  sono  erogati  dal  Ministero
dell'interno agli enti  beneficiari,  per  il  50  per  cento  previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il 45  per  cento
previa trasmissione al  Ministero  dell'interno  del  certificato  di
collaudo o del certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per il  restante  5  per
cento previa verifica della completa  alimentazione  del  sistema  di
monitoraggio di cui  al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio
previsto dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR.  Nel  caso  di
finanziamento  di  opere  con  piu'  annualita'  di  contributo,   il
Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per  cento
della  prima  annualita'   previa   verifica   dell'avvenuto   inizio
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di  monitoraggio  di
cui al comma 35, eroga sulla base  degli  stati  di  avanzamento  dei
lavori le restanti quote di  contributo,  prevedendo  che  il  saldo,
nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga  previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio  di
cui al comma 35, nonche' del sistema di monitoraggio  previsto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR e della trasmissione al Ministero
dell'interno  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di
regolare esecuzione di cui al primo periodo. 
  34.  Nel  caso  di  mancato  rispetto   del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale  utilizzo
del contributo  di  cui  al  comma  29,  il  medesimo  contributo  e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di
riferimento  del  contributo  stesso,  con  decreto   del   Ministero
dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi  di  cui
al periodo precedente sono assegnate, con  il  medesimo  decreto,  ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente
alla scadenza di cui al comma 32, dando priorita' ai comuni con  data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il
15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al  31
gennaio 2022. (11) 
  35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da  29  a
34  e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando  le  opere  sotto  la   voce   «   Contributo   piccoli
investimenti legge di bilancio 2020 ». 
  36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi
da 29 a 35. 
  37. I comuni rendono noti  la  fonte  di  finanziamento,  l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo  assegnato  nel  proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente »  di  cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  sottosezione  «  Opere
pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni  al  consiglio
comunale nella prima seduta utile. 
  38. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 139 e' sostituito dal seguente: 
    « 139. Al fine di favorire gli  investimenti  sono  assegnati  ai
comuni contributi per investimenti  relativi  a  opere  pubbliche  di
messa in  sicurezza  degli  edifici  e  del  territorio,  nel  limite
complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di
euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027  al  2031,  di
800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e  2033  e  di
300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono  assegnati
per la realizzazione  di  opere  integralmente  finanziate  da  altri
soggetti »; 
    «b) al comma 140, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    « c-bis) non possono presentare  la  richiesta  di  contributo  i
comuni che risultano  beneficiari  in  uno  degli  anni  del  biennio
precedente »; 
    c) al comma 141, lettera c), dopo le parole:  «  investimenti  di
messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed  efficientamento
energetico » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso
di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA)  e  del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro  il
31  dicembre  dell'anno  precedente,  i  contributi  attribuiti  sono
ridotti del 5 per cento »; 
    d) al comma 143, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «
L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e'  tenuto  ad
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro  i
termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione  del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000
euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le
opere il cui costo e'  compreso  tra  100.001  euro  e  750.000  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;  c)  per  le
opere il cui costo e' compreso tra  750.001  euro  e  2.500.000  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le
opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini  del
presente comma, per costo dell'opera pubblica  si  intende  l'importo
complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora  l'ente
beneficiario del contributo, per espletare le procedure di  selezione
del contraente, si avvalga degli istituti  della  centrale  unica  di
committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA)  i  termini
di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »; 
    e) al comma 144, le parole: « per il 60 per  cento  entro  il  31
luglio dell'anno  di  riferimento  del  contributo,  previa  verifica
dell'avvenuto  affidamento  dei  lavori  »  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «  per  il  60  per  cento  alla  verifica   dell'avvenuto
affidamento dei lavori »; 
    f) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  I
contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano  ammessi
e non beneficiari del decreto piu'  recente  di  cui  al  comma  141,
secondo la graduatoria ivi prevista. »; 
    g) il comma 148 e' sostituito dal seguente: 
  « 148. Le attivita' di supporto,  vigilanza  e  assistenza  tecnica
connesse  all'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  comma  139  sono
disciplinate secondo le modalita' previste con decreto del  Ministero
dell'interno, con oneri posti a carico  delle  medesime  risorse  nel
limite massimo annuale di 100.000 euro ». 
  39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' inserito il seguente: 
  « 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla  data
di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per  le  opere  con
costo fino a 500.000 euro  l'affidamento  dei  lavori  deve  avvenire
entro dodici mesi; b) per le opere  il  cui  costo  e'  compreso  tra
500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve  avvenire
entro diciotto mesi; c) per le opere il  cui  costo  e'  superiore  a
1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  ventidue
mesi. Ai fini del presente comma, per  costo  dell'opera  si  intende
l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e  per
affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita,
la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di
procedura negoziata, ovvero della manifestazione  della  volonta'  di
procedere   all'affidamento.   Qualora   l'ente   beneficiario    del
contributo, per espletare le procedure di selezione  del  contraente,
si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o
della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui  al  presente
comma sono aumentati di tre mesi ». 
  40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma  96,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, propedeutiche alla  celere  realizzazione  delle  opere
pubbliche utili anche  allo  svolgimento  delle  Olimpiadi  invernali
2026, ivi comprese quelle per l'accessibilita' da e verso il comune e
la citta' metropolitana di  Milano,  nonche'  quelle  connesse  e  di
contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse  ricadano  nel
territorio di piu' comuni, la variante allo strumento  urbanistico  e
vincoli conseguenti puo' essere adottata, fermo  restando  il  parere
favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
327, mediante accordo  di  programma  ovvero  con  la  determinazione
conclusiva  della   conferenza   di   servizi,   indetta   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  su  richiesta
dell'interessato  ovvero  su   iniziativa   dell'ente   attuatore   o
dell'amministrazione    competente    all'approvazione,    ai    fini
dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni in materia di tutela  ambientale,  paesaggistica  e  del
patrimonio culturale. 
  41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione  dello
sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di
cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa
Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul  Naviglio,  che  nel  2020
sara' Citta' europea dello  sport,  e'  stanziato  un  contributo  di
300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro  della
Villa. 
  42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al  2034,  sono  assegnati  ai
comuni contributi  per  investimenti  in  progetti  di  rigenerazione
urbana, volti alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e
degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita'  del  decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di
150 milioni di euro per l'anno 2021,  di  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e
2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2025  al
2034. 
  42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal  2021
al 2026, confluite nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 
  42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a  100  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2023 e 2024,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
  42-quater. I comuni beneficiari  delle  risorse  di  cui  al  comma
42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR
per la gestione, controllo e valutazione della  misura,  ivi  inclusi
gli obblighi in materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti
dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'  l'obbligo  di
alimentazione del sistema di monitoraggio. 
  43.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  42,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  31  marzo
dell'anno precedente il  triennio  di  riferimento  ovvero  dell'anno
precedente il biennio di riferimento per  gli  anni  2033-2034,  sono
individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle  istanze
e di  assegnazione  dei  contributi,  ivi  incluse  le  modalita'  di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,  anche  in  termini  di
effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e  comunque  tramite  il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  di
rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'  di  revoca,  di
recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non  utilizzate.  Le
istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30
giugno dell'anno  precedente  il  triennio  di  riferimento,  secondo
modalita' di  trasmissione  individuate  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro  il  successivo  30  settembre.  Successivamente  al   triennio
2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Per  il  triennio
2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020,  le  istanze
per la concessione  dei  contributi  sono  presentate  entro  novanta
giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  44.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo per investimenti a  favore  dei  comuni,  con  una
dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025  al
2034. 
  45. Il fondo di cui al comma 44  e'  destinato  al  rilancio  degli
investimenti per  lo  sviluppo  sostenibile  e  infrastrutturale  del
Paese, in particolare nei settori di  spesa  dell'edilizia  pubblica,
inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della
manutenzione della rete viaria,  del  dissesto  idrogeologico,  della
prevenzione del rischio  sismico  e  della  valorizzazione  dei  beni
culturali e ambientali. 
  46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44  e  45,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'interno, previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i
criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I
decreti di cui al periodo precedente prevedono altresi' che, nel caso
di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA)  e  del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro  il
31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti
del  5  per  cento.  Gli  importi  per  ciascun   beneficiario   sono
individuati con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al primo periodo. 
  47.  Allo  scopo  di  cofinanziare  interventi   finalizzati   alla
promozione e al potenziamento  di  percorsi  di  collegamento  urbano
destinati alla mobilita' ciclistica, e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una  dotazione
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del  costo
complessivo  degli  interventi  di  realizzazione  di   nuove   piste
ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni. 
  Il Fondo finanzia altresi' il 50 per cento  del  costo  complessivo
degli interventi posti  in  essere  da  comuni  e  unioni  di  comuni
relativi a: 
   a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana,  comprese
l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale  a  30
km/h, e l'installazione della relativa segnaletica; 
   b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi; 
   c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie  ciclabili  di
cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis)  e  12-ter),  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
  49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite le modalita' di  erogazione  ai  comuni  e  alle
unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47,  nonche'
le modalita' di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte
dei comuni e delle unioni di comuni  delle  risorse  erogate  per  le
finalita' di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli  interventi
e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.
229. 
  50. I comuni e le unioni di comuni,  all'atto  della  richiesta  di
accesso al Fondo di cui al comma 47, devono  comunque  dimostrare  di
aver approvato in via  definitiva  strumenti  di  pianificazione  dai
quali si evinca la volonta'  dell'ente  di  procedere  allo  sviluppo
strategico della rete ciclabile urbana. 
  51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli  enti
locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,  relativa
ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza  ed  efficientamento  energetico
delle scuole, degli  edifici  pubblici  e  del  patrimonio  comunale,
nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade,  contributi
soggetti a rendicontazione nel limite  di  85  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, ((di 320 milioni
di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e  di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031)). 
  51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni  2020  e
2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni  di  euro
per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo
scorrimento della graduatoria dei  progetti  ammissibili  per  l'anno
2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 53 a 56. Gli enti  beneficiari  del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 5 novembre 2020.  Gli  enti  locali  beneficiari  confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da  inviare  entro  dieci
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui  al  secondo
periodo, e il  Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare  le
relative assegnazioni con proprio decreto  da  emanare  entro  il  30
novembre 2020. Gli enti beneficiari sono  tenuti  al  rispetto  degli
obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data  di  pubblicazione
del  citato  decreto  di  assegnazione.   Qualora   l'ammontare   dei
contributi assegnati con il decreto  di  cui  al  terzo  periodo  sia
inferiore alle risorse disponibili, le  risorse  residue  per  l'anno
2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili per l'anno 2021. 
  52. Gli enti  locali  comunicano  le  richieste  di  contributo  al
Ministero dell'interno, entro il termine perentorio  del  15  gennaio
dell'esercizio di  riferimento  del  contributo.  La  richiesta  deve
contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per  il
quale si chiede il contributo e il codice  unico  di  progetto  (CUP)
valido dell'opera che  si  intende  realizzare;  b)  le  informazioni
necessarie  per  permettere   il   monitoraggio   complessivo   degli
interventi  di  messa  in  sicurezza   del   territorio   a   rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza  ed  efficientamento  energetico
delle scuole, degli  edifici  pubblici  e  del  patrimonio  dell'ente
locale, nonche' per investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando
evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale
utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di  lavori.  Ciascun  ente
locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo
per  la  stessa  annualita'  e  la  progettazione   deve   riferirsi,
nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a  un  intervento
compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o  in
altro strumento di programmazione. (1) 
  53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale  e'
determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio  di  riferimento  del
contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tenendo  conto  del
seguente ordine prioritario: 
    a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    c)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente. (1) 
  ((53-bis.  Per  il  biennio  2022-2023  l'ordine   prioritario   di
assegnazione dei contributi e' il seguente: 
    a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale  del
Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 
    b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    d)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente. 
  53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine  di  cui
al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al  comma
53 al 15 aprile 2022)). 
  54. ((Ferme restando le priorita' di cui ai commi  53  e  53-bis)),
qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare  delle
risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti
locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al  31
dicembre  dell'esercizio  precedente   rispetto   al   risultato   di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo
esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per  cento  delle
risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. 
  55.  Le  informazioni  sul  fondo  di  cassa  e  sul  risultato  di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della  gestione  trasmesso,
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle  amministrazioni  pubbliche.  Non
sono considerate le richieste  di  contributo  pervenute  dagli  enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i  documenti  contabili
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e),  e  all'articolo  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
enti locali  per  i  quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di
approvazione  del  rendiconto  della  gestione  di  riferimento,   le
informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte  dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. 
  56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 e'
tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi  decorrenti  dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario,
il contributo e' recuperato dal  Ministero  dell'interno  secondo  le
modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  57.  La  rilevazione  dei   dati   relativi   alle   attivita'   di
progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei  relativi  adempimenti
e' effettuata attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  delle  opere
pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
classificato come « Sviluppo  capacita'  progettuale  dei  comuni  ».
L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 e' verificato
tramite il predetto sistema attraverso le informazioni  correlate  al
relativo codice identificativo di gara (CIG). 
  58.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   in
collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a
campione sulle attivita' di progettazione oggetto del  contributo  di
cui ai commi 51 e 51-bis. 
  59.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  ad  opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprieta' dei comuni  destinati  ad  asili
nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato  di  previsione
del  Ministero  dell'interno  il  fondo  «  Asili   nido   e   scuole
dell'infanzia », con una dotazione pari a 100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. ((40)) 
  60. Il fondo di cui al comma 59 e' finalizzato, in particolare,  ai
seguenti interventi: 
    a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in  sicurezza
e riqualificazione di  asili  nido,  scuole  dell'infanzia  e  centri
polifunzionali per i servizi alla  famiglia,  con  priorita'  per  le
strutture localizzate nelle  aree  svantaggiate  del  Paese  e  nelle
periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti; 
    b) progetti  volti  alla  riconversione  di  spazi  delle  scuole
dell'infanzia  attualmente  inutilizzati,  con   la   finalita'   del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti  innovativi
finalizzati all'attivazione di  servizi  integrativi  che  concorrano
all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle  famiglie  in
modo flessibile e  diversificato  sotto  il  profilo  strutturale  ed
organizzativo. 
  61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e  60,
i  comuni  elaborano  progetti  di  costruzione,  ristrutturazione  e
riqualificazione.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  per   le   pari
opportunita'  e  la  famiglia  e  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le modalita' e le procedure di
trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni
e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo
delle risorse, ivi incluse  le  modalita'  di  utilizzo  dei  ribassi
d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle
risorse assegnate e comunque tramite il sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  di  rendicontazione  e  di
verifica,   nonche'   le   modalita'   di   recupero   ed   eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli
interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro  sei
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una  Cabina
di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli
progetti. La Cabina di regia, presieduta dal  capo  del  Dipartimento
per le politiche della famiglia, e' composta  da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia  e
delle finanze,  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, dell'Autorita' politica delegata per le  politiche  di
coesione e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nonche' da un componente designato dalla Conferenza unificata con  le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non  spettano  compensi,
rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate.
Al funzionamento della Cabina di regia si  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri disponibili a legislazione vigente. 
  62. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente: 
  « 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a  programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province  e  citta'
metropolitane e' autorizzata la spesa di  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di  350  milioni
di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno  2021,  di
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  di  250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »; 
    b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente: 
  «  1078.  Le  province  e  le  citta'   metropolitane   certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  In
caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero  in
caso  di  presenza  di  ribassi  di   gara   non   riutilizzati,   le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate alla dotazione  finanziaria  di  cui  al  comma  1076.  I
ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto  dal
principio   contabile   applicato   concernente    la    contabilita'
finanziaria, di cui al punto  5.4.10  dell'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ». 
  63.  Per  il  finanziamento  degli   interventi   di   manutenzione
straordinaria, di  messa  in  sicurezza,  di  nuova  costruzione,  di
incremento dell'efficienza energetica e di  cablaggio  interno  delle
scuole di province e citta'  metropolitane,  nonche'  degli  enti  di
decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per  l'anno
2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 525 milioni di euro ((per l'anno 2023,  530  milioni  di
euro per l'anno 2024, 235  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  245
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260  milioni  di  euro  per
l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031  e  400  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036)). 
  64.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  63,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'istruzione,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro la data del ((30 giugno 2022,  per  il  periodo  2020-2029,  ed
entro la data del 30 giugno 2029, per il  periodo  2030-2036)),  sono
individuati i criteri di riparto e le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta,  di
monitoraggio, anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse
assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di  verifica,  nonche'
le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme  non
utilizzate. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta  giorni
dalla data  di  pubblicazione  ((dei  decreti))  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati  gli
enti beneficiari,  gli  interventi  ammessi  al  finanziamento  e  il
relativo importo. 
  65. All'articolo 27 della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Per  incentivare  l'utilizzazione  dell'energia  elettrica
prodotta con fonti rinnovabili  e  fornire  un  sostegno  alle  fasce
sociali piu' disagiate, gli enti  pubblici  strumentali  e  no  delle
regioni,  che  si  occupano   di   edilizia   residenziale   pubblica
convenzionata, agevolata e  sovvenzionata,  possono  usufruire  dello
scambio sul posto dell'energia  elettrica  prodotta,  in  analogia  a
quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e),  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli  impianti  di
cui sono proprietari, senza alcun limite di  potenza  degli  impianti
stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze  dei
propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di  coincidenza  tra
il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia  scambiata
con la rete e fermo il pagamento, nella misura  massima  del  30  per
cento dell'intero importo, degli oneri di sistema ». 
  66. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 134 e' sostituito dal seguente: 
  « 134. Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il  periodo
2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, nonche'  per  interventi
di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalita' di  ridurre  l'inquinamento
ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica
verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro  per
l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2027
al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200  milioni  di
euro per l'anno 2034. Gli importi  spettanti  a  ciascuna  regione  a
valere sui contributi di cui  al  periodo  precedente  sono  indicati
nella tabella  1  allegata  alla  presente  legge  e  possono  essere
modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo
da  sancire,  entro  il  31  gennaio  2021,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano »; 
    b) la tabella 1 e'  sostituita  dalla  tabella  I  allegata  alla
presente legge. 
  67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8, comma
5-bis, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'  autorizzata  la
spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e  stabilizzare  il
finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 
  68. Alla regione Lombardia e' assegnato un contributo straordinario
di 300.000 euro per l'anno 2020 quale  concorso  finanziario  per  la
realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno  2023,  nel
quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che  coinvolse  la
provincia di Bergamo e la provincia di Brescia. 
  69. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre  2023,
possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi  complessivi,
gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e
66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare,  anche  sulla
base delle informazioni disponibili  derivanti  dai  monitoraggi,  le
complessive risorse alle esigenze territoriali. 
  70. All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il
comma 3.1 e' sostituito dal seguente: 
  « 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi
di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico  26  giugno  2015,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162  del  15  luglio
2015, recante adeguamento del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione  energetica,  per  le  parti  comuni   degli   edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o  superiore  a  200.000
euro, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in
luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo  di  pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha  effettuato  gli  interventi  e  a  quest'ultimo
rimborsato  sotto  forma   di   credito   d'imposta   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione, in  cinque  quote  annuali  di  pari
importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha  effettuato
gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta
ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con  esclusione   della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.  Rimane
in ogni caso  esclusa  la  cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad
intermediari finanziari ». 
  71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da  29  a
38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i  lavori
di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete
di trasmissione nazionale (RTN)  sul  territorio  italiano.  In  tale
contesto, e' ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee
Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di  Barlassina,  Cesano
Maderno e Seveso, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di
3,7 milioni per l'anno 2022. 
  72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: « citta' di Genova »  sono  inserite
le seguenti:  «  nonche'  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  e
l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
»; 
  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  « 1-bis. Al fine di consentire  i  necessari  lavori  di  messa  in
sicurezza e di adeguamento idraulico del  rio  Molinassi  e  del  rio
Cantarena, di adeguamento alle norme  in  materia  di  sicurezza  dei
luoghi di lavoro, nonche'  di  razionalizzazione  dell'accessibilita'
dell'area  portuale  industriale  di  Genova   Sestri   Ponente,   il
Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le  medesime  finalita'
e' autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di  euro  per  gli
anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020,  60
milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno  2022,
120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per  l'anno
2024 ». 
  73. Per il finanziamento degli interventi di cui  all'articolo  45,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e'  autorizzato  un
contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020. 
  74. Per il finanziamento di spese di  investimento  destinate  alla
salvaguardia  e  alla  tutela   dell'ambiente   alpino   dai   rischi
idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta e' assegnato un  contributo
straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022. 
  75.  I  monopattini   a   propulsione   prevalentemente   elettrica
possiedono i seguenti requisiti: 
  a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; 
  b) assenza di posti a sedere; 
  c) motore elettrico di potenza nominale continua  non  superiore  a
0,50 kW; 
  d) segnalatore acustico; 
  e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti  di
cui al comma 75-quaterdecies; 
  f) la  marcatura  'CE'  prevista  dalla  direttiva  2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 
  75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica commercializzati in  Italia  devono  essere
dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su  entrambe  le
ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia'
in circolazione prima di tale data, e'  fatto  obbligo  di  adeguarsi
entro il 1° gennaio 2024. 
  75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a  75-vicies
bis,  i  servizi  di   noleggio   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating,  possono
essere  attivati  esclusivamente  con  apposita  deliberazione  della
Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al  numero
delle licenze attivabili e  al  numero  massimo  dei  dispositivi  in
circolazione: 
  a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del
servizio stesso; 
  b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati; 
  c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree
della citta'. 
  75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a  motore  con
requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. 
  75-quinquies.   I   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a  75-vicies  ter,
sono equiparati ai velocipedi. 
  75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto  il  periodo
dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita'  lo
richiedano, i monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono circolare su strada pubblica solo se provvisti  anteriormente
di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce  rossa  fissa,
entrambe accese e  ben  funzionanti.  I  monopattini  elettrici  sono
altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi. 
  75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il  periodo
dell'oscurita',  il  conducente   del   monopattino   a   propulsione
prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma  4-ter
dell'articolo  162  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  75-octies. I monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. 
  75-novies. I conducenti di eta' inferiore  a  diciotto  anni  hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 
  75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali,
di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi  trainare  da  un
altro veicolo. 
  75-undecies.  E'  vietata  la  circolazione   dei   monopattini   a
propulsione   prevalentemente   elettrica   sui   marciapiedi.    Sui
marciapiedi e' consentita esclusivamente la  conduzione  a  mano  dei
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica.  E'  altresi'
vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso
ciclabile. 
  75-duodecies.  I   conducenti   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle  braccia  e
delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le  mani,  salvo
che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi  di
indicatori di direzione. 
  75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
possono circolare esclusivamente  su  strade  urbane  con  limite  di
velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali,  su  percorsi  pedonali  e
ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita'  ciclabile,  su
piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque
sia consentita la circolazione dei velocipedi. 
  75-quaterdecies.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente
elettrica non possono superare il  limite  di  velocita'  di  6  km/h
quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il  limite
di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di  cui  al  comma
75-terdecies. 
  75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede,  salvo  che
nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare  tali
aree, garantendo adeguata capillarita', privilegiando  la  scelta  di
localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree  possono  essere
prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche'  le  coordinate
GPS della loro localizzazione siano  consultabili  pubblicamente  nel
sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a  propulsione
prevalentemente elettrica  e'  comunque  consentita  la  sosta  negli
stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. 
  75-sexiesdecies.  Gli  operatori   di   noleggio   di   monopattini
elettrici, al fine di prevenire la  pratica  diffusa  del  parcheggio
irregolare dei loro mezzi, devono  altresi'  prevedere  l'obbligo  di
acquisizione della fotografia, al termine  di  ogni  noleggio,  dalla
quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella  pubblica
via. 
  75-septiesdecies.  Gli  operatori  di   noleggio   di   monopattini
elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo  con  i  comuni  nei
quali operano, adeguate campagne informative  sull'uso  corretto  del
monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni  digitali  per
il noleggio le regole fondamentali, impiegando  tutti  gli  strumenti
tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole. 
  75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  da
75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. 
  75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore  avente
requisiti diversi da quelli di cui  al  comma  75  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
400. 
  75-vicies. Alla violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
75-quater  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  quando  il  monopattino  ha  un
motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 1 kW. 
  75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione  di  cui
al  comma  75-quinquiesdecies  si  applica   la   sanzione   di   cui
all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. 
  75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni  dei
commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo
VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.
Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati  dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  avvia  apposita   istruttoria
finalizzata  alla   verifica   della   necessita'   dell'introduzione
dell'obbligo di assicurazione  sulla  responsabilita'  civile  per  i
danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici.
Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
trasmette alle  competenti  Commissioni  parlamentari  una  relazione
sugli esiti dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione". 
  76. La disposizione recata dal comma 77 e' approvata ai sensi e per
gli  effetti  dell'articolo  104  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  77. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole:  «
31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023
» e dopo le parole: « la predetta data » sono inserite le seguenti: «
ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle  norme
provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della
loro scadenza ». 
  78. Le disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle  concessioni
di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi
dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province  autonome
di Trento e di  Bolzano  e  dalla  componente  volontaria  del  Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie  attivita'
istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela  dell'ambiente  ed
efficienza energetica. 
  79. Nel corso degli anni  2020  e  2021  gli  enti  locali  possono
variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023  per  ridurre
il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato  per  gli  esercizi
2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti »  ad  un  valore
pari al 90 per cento dell'accantonamento  quantificato  nell'allegato
al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia  esigibilita',  se
nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli
indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e  b),  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022,  a  seguito  di  una
verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto  competenza  e
in  conto  residui  delle  entrate  oggetto   della   riforma   della
riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784  a  815,  previo
parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono  ridurre  il
fondo crediti di dubbia  esigibilita'  accantonato  nel  bilancio  di
previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che
si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento  tra
gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e  gli
accertamenti. 
  81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato  dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,   n.   67,
rideterminato dall'articolo 2, comma  69,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' elevato a 30 miliardi di euro, fermo  restando,  per
la  sottoscrizione  di  accordi  di  programma  con  le   regioni   e
l'assegnazione di risorse  agli  altri  enti  del  settore  sanitario
interessati, il limite annualmente definito in  base  alle  effettive
disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma  e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a  valere  sulle
risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre
2018, n. 145. 
  82. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  120,
le parole: « per i quali la regione non abbia conseguito il  collaudo
entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «  per  i
quali la regione  non  abbia  conseguito  il  collaudo  entro  il  31
dicembre 2021 e  che  risultino  iniziati  e  non  collaudati  al  31
dicembre 2014 ». 
  83. All'articolo 3, comma 3-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno  successivo
all'effettiva  disponibilita'  delle  risorse  necessarie   ai   fini
rispettivamente corrispondenti » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
entro il 31 dicembre 2021 ». 
  84. La disposizione di cui al comma 83 entra in  vigore  il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione  di  470
milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti  con
le  finalita'  previste  dall'articolo  19,  comma  6,  del   decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20  milioni  di  euro
per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative  da  avviare
nelle  zone  economiche  ambientali.  Alla  costituzione  del   fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di  CO2  di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,
versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021  e
2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari  a  150
milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che  resta  acquisito
all'erario. 
  86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  intervenire
attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a  titolo  oneroso,
anche con riferimento ad un portafoglio collettivo  di  operazioni  e
nella  misura  massima  dell'80  per  cento,  al  fine  di  sostenere
programmi  specifici  di  investimento   e   operazioni,   anche   in
partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento  di
universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a  realizzare
progetti economicamente sostenibili e che abbiano come  obiettivo  la
decarbonizzazione dell'economia, l'economia  circolare,  il  supporto
all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso  della
plastica e la sostituzione della plastica con materiali  alternativi,
la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento  e  la
mitigazione dei  rischi  sul  territorio  derivanti  dal  cambiamento
climatico e, in generale, programmi  di  investimento  e  progetti  a
carattere innovativo e ad elevata  sostenibilita'  ambientale  e  che
tengano conto degli impatti sociali. 
  87. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere  sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 85, e' altresi'  autorizzato
ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma  86
attraverso la  partecipazione  indiretta  in  quote  di  capitale  di
rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. 
  88. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare  anche  in  coordinamento  con  gli  strumenti
incentivanti e di sostegno  alla  politica  industriale  gestiti  dal
Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in
quote di capitale di rischio e/o di debito di cui  al  comma  87,  e'
stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti  di
supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87  e  quello
di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi
possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto
delle  amministrazioni   pubbliche.   Per   le   attivita'   connesse
all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e  delle
finanze puo' operare attraverso societa' in  house  o  attraverso  il
Gruppo BEI  quale  banca  dell'Unione  europea.  Per  ciascuna  delle
finalita' di cui ai commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di  un
apposito  conto  corrente  di  tesoreria  centrale.   Le   specifiche
iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono  definite
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico. 
  89. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale  2021-2027
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui  all'articolo  1,
comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  puo'  anche  essere
concessa in complementarita' con la garanzia di bilancio  dell'Unione
europea  a  sostegno  di  prodotti  finanziari  forniti  da   partner
esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo  per  tempo
vigente.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo  o  di  altro
atto normativo che disciplina tale garanzia di  bilancio  dell'Unione
europea, sono  stabiliti  criteri,  modalita'  e  condizioni  per  la
concessione della garanzia dello Stato. 
  90. Per le finalita' di cui al comma 86: 
    a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per  il
sostegno  alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca   di   cui
all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    b) nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti  di
Stato, sugli  interventi  ammessi  a  finanziamento  a  valere  sulle
risorse  di  cui  alla  lettera  a)  relative  ai  programmi  e  agli
interventi destinatari del Fondo per la  crescita  sostenibile,  puo'
essere  concesso  un  contributo  a  fondo  perduto  per   spese   di
investimento,  sino  ad  una  quota  massima   del   15   per   cento
dell'investimento medesimo. Con uno o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  termini,
condizioni e modalita' di concessione dei contributi. A tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  40
milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023; 
    c) e' esteso l'ambito di operativita' del Fondo rotativo  per  il
sostegno  alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca   di   cui
all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. Per le medesime finalita' e nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono concedere una quota  di  finanziamento  a
fondo perduto, a valere su risorse proprie o  di  terzi,  integrativa
del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    d)  per  gli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  gli  interventi
agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, possono essere  integrati,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo
perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non  superiore
al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi
strutturali e d'investimento  europei  (fondi  SIE),  sulla  base  di
convenzioni  tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   le
amministrazioni  titolari  dei  programmi,   sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura  massima  delle
agevolazioni complessivamente concedibili non puo' superare il 90 per
cento delle spese ammissibili. A tal fine e' autorizzata la spesa  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022  e  2023.
Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di  cui  al  presente
comma possono essere altresi' utilizzate le  risorse  originariamente
destinate  a  contributi  della  stessa  natura  che  si   rendessero
eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria  dello
Stato per la gestione delle predette agevolazioni,  quantificate  dal
gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno  dal  2019  al
2022. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' essere aggiornata la disciplina di attuazione  di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  91. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  « c-bis) la sezione speciale,  che  e'  istituita  nell'ambito  del
Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),  per  la  concessione,  a
titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura  massima
del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere  sui
finanziamenti,  anche  chirografari,  ai   condomini,   connessi   ad
interventi  di  ristrutturazione  per  accrescimento  dell'efficienza
energetica. Gli interventi  della  sezione  speciale  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di  ultima  istanza.  Alla
sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021,
2022  e  2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici ovvero  con  l'intervento  della
Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di  soggetti
terzi e anche  al  fine  di  incrementare  la  misura  massima  della
garanzia. Per ogni finanziamento ammesso  alla  sezione  speciale  e'
accantonato a copertura del rischio un importo  non  inferiore  all'8
per cento dell'importo garantito. Con uno o piu'  decreti  di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti le norme  di  attuazione  della
sezione  speciale,  ivi  comprese  le  condizioni   alle   quali   e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso  di
cessione del finanziamento, nonche' i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita'  per  l'operativita'  della  garanzia  dello  Stato  e  per
l'incremento della dotazione della sezione speciale ». 
  92. La quota di interventi finanziata con risorse statali  previste
nei commi da 85 a 96 e piu' in  generale  gli  interventi  finanziati
dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno  dei  programmi
di spesa  orientati  al  contrasto  ai  cambiamenti  climatici,  alla
riconversione energetica,  all'economia  circolare,  alla  protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale  possono  essere
inseriti dal Ministero dell'economia e delle  finanze  tra  le  spese
rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti  «
Green ». Le suddette emissioni  di  titoli  di  Stato  Green  saranno
proporzionate  agli  interventi  con  positivo   impatto   ambientale
finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi  gli  interventi  di
cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire
un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli. 
  93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green e'  istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  un
Comitato interministeriale coordinato dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze con l'obiettivo  di  recepire,  organizzare  e  rendere
disponibili al pubblico le  informazioni  di  cui  al  comma  94.  Le
modalita' di funzionamento del Comitato interministeriale di  cui  al
presente  comma  sono  stabilite  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  94. I  decreti  di  cui  al  comma  88  possono  prevedere  che  la
rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita' del comma  86,
nonche' la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da
un  professionista  indipendente.  Con  i   medesimi   decreti   sono
individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Ministero dell'economia e  delle  finanze  per
assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai
commi da 85 a 96  e  di  quelli  finanziati  con  il  Fondo  per  gli
investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e piu'
in generale delle  operazioni  a  sostegno  dei  programmi  di  spesa
orientati al contrasto ai cambiamenti climatici,  alla  riconversione
energetica, all'economia circolare, alla protezione  dell'ambiente  e
alla coesione sociale e territoriale. La  mancata  comunicazione  dei
dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il  rispetto
degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della  misurazione
e della  valutazione  della  performance  individuale  dei  dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  I  dati
raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia  e
delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di  cui  al
comma  93,  di  ottenere  tutte  le  informazioni   necessarie   alla
rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto  ambientale  degli
impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di  cui
al comma 92. 
  95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94,  primo  periodo,
si provvede a valere sulle disponibilita' del fondo di cui  al  comma
85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni successivi. 
  96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana  dal  2020  al
2028 alla ricostituzione del « Green Climate  Fund  »,  di  cui  alla
legge 4 novembre 2016, n. 204, e' autorizzata la spesa di 33  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. 
  97. Al fine di migliorare l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e
dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle
infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
puo' avvalersi della societa' di cui all'articolo 83, comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici
strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  vi
si provvede con le risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  98. Al fine di studiare le  modalita'  per  rendere  permanente  la
disposizione  di  cui  al  comma  85,  per  la  programmazione  della
riduzione dei  sussidi  ambientalmente  dannosi  con  il  compito  di
elaborare una proposta organica per la  ridefinizione,  entro  il  31
ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in
materia di trasporto merci, navale e  aereo,  di  agricoltura  e  usi
civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le
innovazioni e gli investimenti in ricerca,  innovazione  tecnologica,
sviluppo  e  infrastrutture  per  la  riconversione   ecologica   che
producano una riduzione delle emissioni di  gas  serra  entro  l'anno
2030, e' costituita presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una  Commissione
per lo  studio  e  l'elaborazione  di  proposte  per  la  transizione
ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. (22) 
  99. La Commissione di cui al comma 98 e'  presieduta  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da  un  suo
sostituto,  e   composta   da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da  un  rappresentante  del  Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, da un  rappresentante  del  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  da  tre  esperti
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle
finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di  partecipazione
democratica con il pieno coinvolgimento delle  parti  sociali,  degli
enti locali, delle comunita'  coinvolte,  delle  associazioni  e  dei
movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle universita' e dei
ricercatori. Ai componenti della Commissione non  spettano  compensi,
indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza  o  altro  emolumento
comunque denominato. 
  100. Alla Commissione di cui al  comma  98,  per  gli  studi  e  le
ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti,  e'  assegnata
una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.