DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
 
                 Esclusioni e discipline specifiche 
 
  1. Sono esclusi dal campo di applicazione  del  presente  capo,  in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
    a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991; 
    b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
    c) i richiami in servizio  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ((iscritto  nell'elenco  per   le
necessita' dei distaccamenti volontari  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)). ((46)) 
  2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione  del  presente
capo: 
    a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una  durata  superiore  a  cinque  anni,  salvo  il
diritto del dirigente di recedere  a  norma  dell'articolo  2118  del
codice civile una volta trascorso un triennio; 
    b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata  non
superiore a tre giorni,  nel  settore  del  turismo  e  dei  pubblici
esercizi, nei casi  individuati  dai  contratti  collettivi,  nonche'
quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale  temporaneo  di
cui all'articolo 17  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro  entro
il giorno antecedente; (10) (11) 
    c) i contratti a tempo determinato  stipulati  con  il  personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; 
    d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240. 
  3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di  produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a  3,  e
21. 
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza
di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla  eterogeneita'
delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di
ulteriore personale artistico  e  tecnico  ovvero,  nel  rispetto  di
quanto  previsto  nel  contratto  collettivo  di   categoria,   dalla
sostituzione di lavoratori  temporaneamente  assenti,  le  fondazioni
lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310,  i
teatri di tradizione di cui all'articolo 28  della  legge  14  agosto
1967, n. 800,  e  i  soggetti  finanziati  dal  Fondo  unico  per  lo
spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di  lavoro
delle  fondazioni  lirico  sinfoniche  possono  stipulare,  con  atto
scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di  lavoro  a  tempo
determinato  per  lo  svolgimento  di  mansioni  di  pari  livello  e
categoria  legale,   per   una   durata   che   non   puo'   superare
complessivamente, a decorrere dal 1°  luglio  2019,  fatte  salve  le
diverse disposizioni dei  contratti  collettivi,  i  trentasei  mesi,
anche non continuativi, anche  all'esito  di  successive  proroghe  o
rinnovi. Al fine di  salvaguardare  i  relativi  cicli  lavorativi  e
produttivi,  nelle  more  dell'approvazione  delle  nuove   dotazioni
organiche  e  dell'espletamento  delle  procedure   concorsuali,   le
fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023
i contratti di lavoro stipulati a tempo  determinato  nell'anno  2019
con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti
o temporanee. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  28  GIUGNO  2019,  N.  59,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2019, N. 81. A pena di
nullita', il contratto reca l'indicazione espressa  della  condizione
che, ai sensi del  presente  comma,  consente  l'assunzione  a  tempo
determinato, la proroga o il rinnovo.  Detto  incombente  e'  assolto
anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno  o
piu'  spettacoli,  di  una  o  piu'  produzioni  artistiche  cui  sia
destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro  a
tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma  scritta
a pena di nullita', il presente  comma  non  trova  applicazione  nei
confronti  dei  lavoratori  impiegati  nelle   attivita'   stagionali
individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. 
  3-ter.  La  violazione  di  norme   inderogabili   riguardanti   la
costituzione, la durata, la proroga  o  i  rinnovi  di  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis  non  ne
comporta la  conversione  in  contratti  a  tempo  indeterminato.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme  pagate  a  tale
titolo  nei  confronti  dei  dirigenti   responsabili,   qualora   la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 
  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
                                                                  (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, da bandire entro il 31  dicembre  2018  e  i  cui  requisiti  di
partecipazione devono essere posseduti  dal  personale  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  il  termine  di  scadenza  dei  contratti  del
personale in servizio a tempo determinato,  fissato  al  31  dicembre
2017, e' prorogato,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da  19  a
29  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  fino  alla
conclusione delle medesime procedure  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le
disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui  agli
articoli 2 e  3,  non  si  applicano  ai  contratti  stipulati  dalle
pubbliche amministrazioni,  ai  quali  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30  dicembre  2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le  disposizioni  di
cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e  3,
non   si   applicano   ai   contratti   stipulati   dalle   pubbliche
amministrazioni nonche' ai contratti di lavoro  a  tempo  determinato
stipulati  dalle  universita'  private,  incluse  le  filiazioni   di
universita'  straniere,  istituti  pubblici  di   ricerca,   societa'
pubbliche che promuovono  la  ricerca  e  l'innovazione  ovvero  enti
privati di ricerca e lavoratori  chiamati  a  svolgere  attivita'  di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di  trasferimento
di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica  alla
stessa  o  di  coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 ha disposto (con l'art. 13, comma  5)
che le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2  si  applicano
al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo  12  e
comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita'  dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del
corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo  di  vigile  del
fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile  del  fuoco,
continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali
acquisite come volontario.  Tale  periodo  viene  computato  ai  fini
dell'applicazione  pratica  prevista  dal  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 217 del 2005.